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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04347/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia origina dalla prosecuzione dell’attività d’impresa di una società a responsabilità limitata dopo perdite risultanti dal bilancio dell’esercizio 2002. Il capitale nominale era pari a euro 10.531; le perdite, pari a euro 20.836,59, avevano ridotto il patrimonio netto a euro 8.526,26, ma, considerate le riserve, avevano inciso sul capitale nominale per meno di un terzo. La società fu posta in liquidazione nel dicembre 2004 e dichiarata fallita il 22 aprile 2005. Il Tribunale di Salerno, con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2009, condannò l’amministratore a risarcire alla curatela euro 223.934,06 oltre interessi. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2018, confermò la responsabilità per violazione degli obblighi connessi allo scioglimento e alla corretta gestione, ma ridusse il danno a euro 66.548,91 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, calcolandolo sottraendo dal deficit fallimentare di euro 381.319,21 il passivo, pari a euro 314.770,30, riferibile a operazioni anteriori alla riduzione del capitale sotto il minimo legale. L’amministratore ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2447 e 2448 c.c., sostenendo che, poiché la perdita incidente sul capitale nominale era inferiore a un terzo, non si era verificata la causa di scioglimento né era sorto l’obbligo di cessare le nuove operazioni. Con il secondo ha contestato l’insufficienza della motivazione sulla rilevanza, ai fini del danno, della cessione di un ramo d’azienda del 12 luglio 2004 e di fatturazioni per forniture di ricariche telefoniche, nonché l’indeterminatezza temporale dei dati usati per il calcolo. Con il terzo ha dedotto che la Corte d’appello, pur avendo posto a carico della curatela la prova del danno e del nesso causale, non aveva indicato come le operazioni contestate avessero causato il pregiudizio né aveva valutato la loro incidenza sui parametri di liquidazione. Con il quarto ha censurato la regolazione delle spese dei giudizi di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, chiarendo che, secondo il testo degli artt. 2447 e 2448 c.c. applicabile ratione temporis, lo scioglimento si verifica soltanto se una perdita superiore a un terzo del capitale lo riduce sotto il minimo legale; non si verifica quando la perdita che porta il capitale sotto tale minimo è pari o inferiore a un terzo. Ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello non aveva accertato specificamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società nel periodo successivo al 31 dicembre 2002, né quando si fosse eventualmente verificata una perdita della consistenza richiesta e fosse quindi sorto l’obbligo di convocare l’assemblea senza indugio. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: una volta venuto meno il presupposto giuridico adottato in appello, non era possibile considerare senz’altro vietate la cessione del ramo d’azienda e le fatturazioni; occorre accertare se e quando si sia verificata la causa di scioglimento e se le operazioni ricadessero nel divieto di nuove operazioni. La Corte d’appello aveva inoltre omesso di indicare il nesso causale tra quelle operazioni e il pregiudizio allegato. Il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato, anche depurato del passivo anteriore allo scioglimento, può essere usato come criterio equitativo soltanto se ne ricorrono le condizioni e se il giudice spiega perché l’insolvenza è conseguenza della gestione e perché l’insufficienza delle scritture contabili impedisce di accertare gli effetti dannosi specificamente riconducibili alla condotta. Il quarto motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per decidere nuovamente l’appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. La curatela non aveva svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2446 c.c.

    La perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell'applicazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. (aventi la funzione di assicurare il rispetto del principio della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale) è solo quella che si determina detraendo da essa la riserva legale, le riserve statutarie, i fondi appostati al passivo, gli utili degli esercizi precedenti e quelli c.d. "di periodo".

    Ai fini della verifica della perdita rilevante per le misure previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., occorre considerare le riserve e le altre poste indicate, oltre agli utili degli esercizi precedenti e agli utili di periodo.

  • art. 2447 c.c.

    L'interpretazione dell'art. 2448, primo comma, n. 4), cod. civ. non può dunque prescindere dall'intero contenuto del precedente art. 2447, sì che: fino a quando la perdita di esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura di capitale scelta dai soci al momento in cui tale evento si verifica, anche se tale misura è quella (minima) imposta dalla legge per il modello societario adottato, non vi è obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione di una delle decisioni indicate dall'art. 2447 cod. civ. e tale inerzia, ovvero una decisione assembleare diversa da quelle prescritte da tale articolo, non comporta conseguenze negative di sorta quanto alla vita della società; è solo la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale e incidente sul suo ammontare minimo che determina, per volontà della legge (il citato art. 2448 cod. civ.), lo scioglimento della società.

    La perdita rileva ai fini dell’obbligo di convocazione e delle misure di ricapitalizzazione quando supera un terzo del capitale; se è pari o inferiore a un terzo, non sorge l’obbligo previsto dall’art. 2447, anche se il capitale scende sotto il minimo legale.

  • art. 2448, primo comma, n. 4), c.c.

    L'art. 2448, primo comma, n. 4), cod. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), che prevede lo scioglimento della società di capitali "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447", si interpreta nel senso che tale evento: si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge (art. 2327 cod. civ., per la società per azioni; art. 2474 cod. civ. per la società a responsabilità limitata); non si verifica quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo.

    La causa legale di scioglimento sussiste solo quando una perdita superiore a un terzo del capitale determina la riduzione del capitale sotto il minimo legale; una perdita pari o inferiore a un terzo non determina lo scioglimento, pur se il capitale scende sotto il minimo.

  • art. 2449 c.c.

    Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento ai sensi dell'art. 146, secondo comma, I.fall. contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2449 cod. civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali; e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

    Il divieto riguarda le nuove operazioni compiute dopo l’effettivo verificarsi della causa di scioglimento. Nell’azione risarcitoria va accertato il collegamento causale tra le operazioni vietate e il danno; il deficit fallimentare può fungere da parametro equitativo soltanto alle condizioni indicate e con motivazione sulla causalità e sull’impossibilità di accertare gli effetti specifici per insufficienza delle scritture.

  • art. 2496 c.c.

    Le disposizioni, rilevanti nella specie, sono quelle, rispettivamente, relative: alla riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446 cod. civ.); alla riduzione per perdite del capitale sociale al disotto del limite legale (art. 2447 cod. civ.); alla causa legale di scioglimento delle società costituita dalla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2448, primo comma, n. 4), cod. civ.); alla responsabilità degli amministratori della società per il caso di violazione del divieto di intraprendere "nuove operazioni" dopo il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società (art. 2449, primo comma, cod. civ.); all'applicabilità di tali articoli anche alla società a responsabilità limitata (artt. 2496 e 2497 cod. civ.).

    La Corte richiama l’art. 2496 c.c. quale disposizione che estende alla società a responsabilità limitata l’applicabilità delle norme societarie menzionate; non formula un’ulteriore regola autonoma riferita specificamente a tale articolo.

  • art. 2497 c.c.

    Le disposizioni, rilevanti nella specie, sono quelle, rispettivamente, relative: alla riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446 cod. civ.); alla riduzione per perdite del capitale sociale al disotto del limite legale (art. 2447 cod. civ.); alla causa legale di scioglimento delle società costituita dalla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2448, primo comma, n. 4), cod. civ.); alla responsabilità degli amministratori della società per il caso di violazione del divieto di intraprendere "nuove operazioni" dopo il verificarsi di un fatto che determina lo scioglimento della società (art. 2449, primo comma, cod. civ.); all'applicabilità di tali articoli anche alla società a responsabilità limitata (artt. 2496 e 2497 cod. civ.).

    La Corte richiama l’art. 2497 c.c. quale disposizione che estende alla società a responsabilità limitata l’applicabilità delle norme societarie menzionate; non formula un’ulteriore regola autonoma riferita specificamente a tale articolo.

  • art. 146, secondo comma, l. fall.

    Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, I. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

    La mancata o irregolare tenuta delle scritture non rende automatico il risarcimento pari al deficit fallimentare. La differenza tra passivo e attivo può essere impiegata solo come parametro equitativo, se plausibile nel caso concreto e se sono allegati un inadempimento astrattamente causale e le ragioni che impediscono di accertare gli effetti specifici del comportamento.

  • art. 2697 c.c.

    La sentenza impugnata ha espressamente affermato che, nel caso di azione di responsabilità esercitata da curatore di fallimento ex art. 146 I.fall., chi agisce è tenuto a dimostrare quanto meno il danno e il nesso di causalità tra esso e la mala gesti() dell'amministratore.

    Nell’azione di responsabilità del curatore, l’attore deve provare almeno il danno e il nesso causale con la mala gestio; la decisione non attribuisce tale regola all’art. 2697 c.c., che non è citato nel testo.

  • art. 2327 c.c.

    L'art. 2448, primo comma, n. 4), cod. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), che prevede lo scioglimento della società di capitali "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447", si interpreta nel senso che tale evento: si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge (art. 2327 cod. civ., per la società per azioni; art. 2474 cod. civ. per la società a responsabilità limitata); non si verifica quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo.

    L’art. 2327 c.c. è richiamato per individuare il minimo legale del capitale delle società per azioni; la controversia riguardava una società a responsabilità limitata.

  • art. 2474 c.c.

    L'art. 2448, primo comma, n. 4), cod. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), che prevede lo scioglimento della società di capitali "per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447", si interpreta nel senso che tale evento: si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge (art. 2327 cod. civ., per la società per azioni; art. 2474 cod. civ. per la società a responsabilità limitata); non si verifica quando la perdita di capitale, pur determinando la riduzione di questo al disotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo.

    L’art. 2474 c.c. è richiamato per individuare il minimo legale del capitale della società a responsabilità limitata, rispetto al quale va verificato il presupposto della causa di scioglimento.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale ricorre soltanto quando una perdita superiore a un terzo del capitale determina tale riduzione; la discesa sotto il minimo causata da una perdita pari o inferiore a un terzo non produce lo scioglimento.
  • L’accertamento del verificarsi della causa di scioglimento e del conseguente obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea deve basarsi sulla situazione patrimoniale rilevante e aggiornata. Il grado di aggiornamento va valutato nel caso concreto considerando, tra l’altro, dimensioni della società, complessità dei rilevamenti contabili e fatti sopravvenuti potenzialmente significativi.
  • Nell’azione di responsabilità del curatore per violazione del divieto di compiere nuove operazioni dopo lo scioglimento, occorre accertare quando si sia verificata la causa di scioglimento, se le operazioni contestate siano successive e vietate e quale danno causalmente ne sia derivato.
  • Il deficit fallimentare, anche depurato del passivo anteriore allo scioglimento, non costituisce automaticamente la misura del danno. Può essere usato come parametro equitativo solo se è logicamente plausibile nel caso concreto e il giudice motiva sia il nesso tra condotte gestionali e insolvenza, sia l’impossibilità di ricostruire gli effetti dannosi specifici a causa dell’insufficienza delle scritture contabili.
  • Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non esonera dall’allegare un inadempimento dell’amministratore astrattamente idoneo a causare il danno e dall’indicare perché non sia possibile accertare gli specifici effetti dannosi riconducibili alla condotta.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudiziale
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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