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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03695/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La consumatrice aveva chiesto al Tribunale la risoluzione del contratto di vendita di un'autovettura, deducendo la presenza di difetti che la rendevano non conforme e inidonea all'uso cui era destinata. La società venditrice aveva eccepito la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto, contestando inoltre l'esistenza dei vizi. Il Tribunale aveva respinto le eccezioni e dichiarato risolto il contratto. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo applicabile il Codice del consumo e tardiva la denuncia dei difetti, poiché formalizzata oltre due mesi dalla loro scoperta. Secondo la Corte territoriale, l'acquirente non aveva provato la tempestività della denuncia e gli interventi di riparazione effettuati durante il periodo di garanzia non costituivano riconoscimento dei vizi. Aveva inoltre ritenuto che il difetto, consistente anche in un maggior consumo di olio e in problemi all'impianto frenante, fosse riparabile mediante una spesa di circa 2.700 euro e non rendesse il veicolo inidoneo all'uso. La consumatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi; violazione della disciplina sulla denuncia dei vizi e sul termine di decadenza, sostenendo che i ricoveri dell'autovettura presso la concessionaria per riparazioni in garanzia costituivano tempestiva denuncia; violazione della disciplina sui rimedi del consumatore, contestando il rigetto della risoluzione nonostante la persistenza dei difetti e l'impossibilità o eccessiva onerosità delle riparazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché l'accoglimento dell'appello implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame e, comunque, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento autonomo a una questione meramente processuale quale l'asserita genericità dei motivi d'appello. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. La Corte ha chiarito che, nei contratti di vendita al consumo, la denuncia del difetto di conformità non richiede una forma scritta e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a portare il difetto a conoscenza del venditore. Il ricovero dell'autovettura presso la concessionaria per riparazioni in garanzia poteva quindi costituire valida denuncia, soprattutto perché gli interventi non erano riconducibili a controlli di routine e rappresentavano tentativi di riparazione o sostituzione del bene. La Corte d'appello aveva inoltre applicato in modo errato il riparto dell'onere probatorio: per i difetti manifestatisi entro sei mesi dalla consegna, il consumatore deve allegare e provare l'esistenza del difetto e la sua manifestazione nel termine, mentre spetta al professionista provare la conformità del bene o l'origine successiva del difetto. Quanto alla risoluzione, essa può essere chiesta dopo l'esperimento dei rimedi primari quando la riparazione o sostituzione non siano state eseguite entro un termine congruo, abbiano arrecato notevoli inconvenienti o siano impossibili o eccessivamente onerose; non è necessario che il bene sia totalmente inidoneo all'uso, potendo rilevare anche la persistenza di un difetto di lieve entità. Poiché la sentenza impugnata aveva accertato ripetuti interventi, lunghi periodi di fermo dell'auto e la persistente necessità di una spesa significativa per la riparazione, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della domanda o dell'eccezione; il vizio non è configurabile autonomamente rispetto a una questione meramente processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    La questione relativa alla genericità dei motivi d'appello attiene all'ammissibilità del gravame e il suo mancato esame non integra, secondo la Corte, un'autonoma omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nell'ambito della garanzia codicistica per i vizi della cosa venduta, applicabile in via sussidiaria rispetto alla disciplina consumeristica.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato in materia di rimedio della risoluzione per i vizi della cosa venduta, con prevalenza della disciplina speciale del Codice del consumo nei rapporti con il consumatore.

  • art. 1495 c.c.

    La denuncia dei vizi, in assenza di una forma espressamente prevista, può essere effettuata con qualsiasi mezzo concretamente idoneo a portare i difetti a conoscenza del venditore.

  • art. 129 del D.Lgs. 206/2005

    Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna e manifestatisi entro il termine di due anni.

  • art. 130 del D.Lgs. 206/2005

    comma 2; comma 6; comma 7

    Il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta; i rimedi sono graduati, con priorità a riparazione o sostituzione e successivo accesso a riduzione del prezzo o risoluzione quando ricorrano le condizioni previste. Riparazione e sostituzione devono essere gratuite, eseguite entro un termine congruo e senza notevoli inconvenienti.

  • art. 132 del D.Lgs. 206/2005

    I difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna si presumono esistenti a tale data, salvo prova contraria; il consumatore deve allegare e provare l'esistenza e la manifestazione del difetto, mentre il professionista deve provare la conformità del bene o l'origine successiva del difetto.

  • art. 135 del D.Lgs. 206/2005

    Le disposizioni del codice civile in materia di vendita operano per quanto non previsto dalla disciplina speciale del Codice del consumo.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta superato il periodo di operatività della presunzione di cui all'art. 132, comma 3, il consumatore che agisce deve provare che il difetto era presente ab origine; il riparto generale dell'onere probatorio trova applicazione anche per la conformità del bene e l'inesatto adempimento.

  • art. 1469-bis c.c.

    Le disposizioni generali del codice civile sui contratti si applicano ai contratti del consumatore ove non derogate dal Codice del consumo o da disposizioni più favorevoli al consumatore.

  • art. 5 della direttiva 1999/44/CE

    La denuncia del difetto non può imporre al consumatore la prova del vizio o della sua causa precisa; i difetti manifestatisi entro sei mesi si presumono esistenti al momento della consegna, salvo prova contraria.

  • art. 120 del D.Lgs. 206/2005

    In materia di responsabilità da prodotto difettoso, il danneggiato deve provare il difetto e il collegamento causale tra difetto e danno.

  • art. 118 del D.Lgs. 206/2005

    Richiamato per la prova liberatoria del produttore in tema di responsabilità da prodotto difettoso.

Massime di principio

  • Nei contratti di vendita al consumo, la denuncia del difetto di conformità non è soggetta a forma scritta e può essere effettuata con qualsiasi mezzo concretamente idoneo a portare il difetto a conoscenza del venditore.
  • Il ricovero del bene presso il venditore o il centro di assistenza per interventi di riparazione in garanzia può costituire denuncia del difetto di conformità, quando dalle circostanze risulti che l'intervento è stato richiesto per un problema del bene e non per un controllo di routine.
  • Per i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna, il consumatore deve allegare e provare l'esistenza del difetto e la sua manifestazione entro il termine; opera poi la presunzione che il difetto fosse già esistente alla consegna, salvo prova contraria del professionista.
  • Nella fase della denuncia il consumatore non è tenuto a provare la causa precisa del difetto, né a fornire una qualificazione tecnica dello stesso; è sufficiente una comunicazione utile a informare il venditore della non conformità concretamente manifestatasi.
  • La disciplina del Codice del consumo prevale sulla disciplina codicistica della vendita, che opera in via sussidiaria per quanto non previsto dalla normativa speciale.
  • Il consumatore deve inizialmente avvalersi dei rimedi primari della riparazione o sostituzione; può successivamente chiedere riduzione del prezzo o risoluzione quando la riparazione o sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, non siano eseguite entro un termine congruo o arrechino notevoli inconvenienti.
  • La risoluzione della vendita al consumo non richiede necessariamente che il bene sia totalmente inidoneo all'uso o gravemente deprezzato: può essere pronunciata anche per un difetto di lieve entità quando, dopo la richiesta del rimedio primario, il difetto persista o la riparazione non sia stata eseguita nei tempi e modi dovuti.
  • Riparazione e sostituzione del bene non conforme devono essere effettuate gratuitamente, entro un termine ragionevole e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
  • L'accoglimento dell'appello implica il rigetto, anche tacito, dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; il mancato esame di una questione meramente processuale non integra autonomamente il vizio di omessa pronuncia riferito alle domande di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumoImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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