Cassazione Civile, Sentenza n. 23167/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La contribuente è stata sanzionata per violazioni IVA e IRAP relative alle annualità 2009-2013 nell'ambito di un'accertamento su una maxi-frode (Consorzio Expo Job e cooperative), ritenuta aver agito con fattivo concorso di soggetti terzi. Angelotti, legale rappresentante e socia di A Company s.r.l. (società di elaborazione dati che custodiva le scritture contabili delle cooperative), fu ritenuta aver conseguito vantaggi dalla prestazione di consulenza e quindi concorrere nelle violazioni ex art. 9 d.lgs. 472/1997. In sede amministrativa e giudiziale la ricorrente dedusse difese scritte; il primo motivo di cassazione deduce la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata previsto dall'art. 16, comma 7, d.lgs. 472/1997 (e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente), sostenendo che l'atto sanzionatorio si limitò a riportare le deduzioni senza spiegare perché fossero state disattese. Altri motivi contestavano l'applicazione dell'art. 7 del D.L. 269/2003, la legittimazione passiva della persona fisica e l'omessa considerazione di pronunce passate in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'atto sanzionatorio dovesse contenere una motivazione specifica e ragionata sulle deduzioni difensive e che la sentenza della CTR non abbia valutato adeguatamente se l'Amministrazione avesse risposto a tali deduzioni. Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è stata cassata e la causa rinviata ad altra composizione della stessa Corte territoriale per nuovo esame. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti; sono state liquidate le spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 16, comma 7
Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime
Imposta un obbligo di motivazione 'rafforzata' per gli atti di irrogazione delle sanzioni: l'ufficio deve non solo riportare le deduzioni del contribuente ma spiegare perché le ha ritenute inidonee; l'omissione comporta vizio della motivazione e può portare alla cassazione.
L. 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7 (Statuto del contribuente)
Richiamato come principio di garanzia delle difese del contribuente e del diritto a una motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di merito non abbia verificato compiutamente l'osservanza di tali garanzie.
d.l. 30 settembre 2003, n. 269 - art. 7
Norma rilevante nei profili di responsabilità dell'estraneo rispetto alla società (esenzioni quando l'azione risponde a interesse esclusivamente proprio o la società è fictio). Nel caso è stata contestata la corretta applicazione/interpretazione della norma, ma la questione è stata assorbita dal vizio di motivazione accertato.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 9
Prevede il concorso del terzo nelle violazioni imputate alla società; i giudici di merito avevano ritenuto applicabile tale istituto nei confronti della ricorrente imputando a lei la condotta concorrente.
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c.
Norma processuale che individua i motivi di cassazione (es. violazione di legge e vizio di motivazione): è stato invocato per i vari motivi di ricorso, e la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'obbligo motivazionale (n.3 c.p.c.).
Codice di procedura civile - art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere motivazionale e all'esame degli atti, ma le questioni connesse sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Codice civile - art. 2909 c.c.
Richiamato nella censura connessa a pronunce successive e passate in giudicato; la Corte ha ritenuto tale censura assorbita dall'accoglimento del primo motivo. (Il motivo sollevava che la CTR non aveva considerato una sentenza passata in giudicato in altro procedimento.)
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 11
Citato tra le norme contestate dalla ricorrente in relazione alle sanzioni; la Corte non ha deciso nel merito sull'interpretazione di tale norma, avendo cassato per vizio di motivazione.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria, quando irroga sanzioni dopo aver ricevuto deduzioni difensive, è obbligata a motivare specificamente perché tali deduzioni sono state ritenute inidonee: il semplice richiamo o la mera riproduzione delle difese espone l'atto a vizio e a possibile annullamento.
- Nei procedimenti tributari che coinvolgono il 'concorso del terzo' verso società (art. 9 d.lgs. 472/1997), è necessario che l'ufficio dimostri il contributo personale del terzo alla violazione e/o il vantaggio conseguito; la mancata motivazione su questi punti può inficiare la sanzione nei confronti della persona fisica.
- Se la decisione di merito non verifica se l'Amministrazione abbia risposto alle deduzioni difensive, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare il giudizio per un riesame; ciò non comporta automaticamente l'annullamento delle sanzioni ma impone un riesame motivato.
- La sussistenza di pronunce passate in giudicato su fatti connessi può essere rilevante e deve essere considerata dal giudice di merito; l'omessa considerazione di tali pronunce può costituire elemento di censura, purché il giudice di legittimità lo ritenga non assorbito da altri vizi.
- Nelle contestazioni relative alla legittimazione passiva della persona fisica, l'Amministrazione deve fornire elementi per correlare l'azione personale al vantaggio o al controllo dell'ente; in mancanza di adeguata motivazione su tali elementi la responsabilità personale difficilmente può essere confermata.
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