Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23167/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La contribuente è stata sanzionata per violazioni IVA e IRAP relative alle annualità 2009-2013 nell'ambito di un'accertamento su una maxi-frode (Consorzio Expo Job e cooperative), ritenuta aver agito con fattivo concorso di soggetti terzi. Angelotti, legale rappresentante e socia di A Company s.r.l. (società di elaborazione dati che custodiva le scritture contabili delle cooperative), fu ritenuta aver conseguito vantaggi dalla prestazione di consulenza e quindi concorrere nelle violazioni ex art. 9 d.lgs. 472/1997. In sede amministrativa e giudiziale la ricorrente dedusse difese scritte; il primo motivo di cassazione deduce la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata previsto dall'art. 16, comma 7, d.lgs. 472/1997 (e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente), sostenendo che l'atto sanzionatorio si limitò a riportare le deduzioni senza spiegare perché fossero state disattese. Altri motivi contestavano l'applicazione dell'art. 7 del D.L. 269/2003, la legittimazione passiva della persona fisica e l'omessa considerazione di pronunce passate in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'atto sanzionatorio dovesse contenere una motivazione specifica e ragionata sulle deduzioni difensive e che la sentenza della CTR non abbia valutato adeguatamente se l'Amministrazione avesse risposto a tali deduzioni. Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia è stata cassata e la causa rinviata ad altra composizione della stessa Corte territoriale per nuovo esame. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti; sono state liquidate le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 16, comma 7

    Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime

    Imposta un obbligo di motivazione 'rafforzata' per gli atti di irrogazione delle sanzioni: l'ufficio deve non solo riportare le deduzioni del contribuente ma spiegare perché le ha ritenute inidonee; l'omissione comporta vizio della motivazione e può portare alla cassazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7 (Statuto del contribuente)

    Richiamato come principio di garanzia delle difese del contribuente e del diritto a una motivazione adeguata; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di merito non abbia verificato compiutamente l'osservanza di tali garanzie.

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269 - art. 7

    Norma rilevante nei profili di responsabilità dell'estraneo rispetto alla società (esenzioni quando l'azione risponde a interesse esclusivamente proprio o la società è fictio). Nel caso è stata contestata la corretta applicazione/interpretazione della norma, ma la questione è stata assorbita dal vizio di motivazione accertato.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 9

    Prevede il concorso del terzo nelle violazioni imputate alla società; i giudici di merito avevano ritenuto applicabile tale istituto nei confronti della ricorrente imputando a lei la condotta concorrente.

  • Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c.

    Norma processuale che individua i motivi di cassazione (es. violazione di legge e vizio di motivazione): è stato invocato per i vari motivi di ricorso, e la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'obbligo motivazionale (n.3 c.p.c.).

  • Codice di procedura civile - art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere motivazionale e all'esame degli atti, ma le questioni connesse sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

  • Codice civile - art. 2909 c.c.

    Richiamato nella censura connessa a pronunce successive e passate in giudicato; la Corte ha ritenuto tale censura assorbita dall'accoglimento del primo motivo. (Il motivo sollevava che la CTR non aveva considerato una sentenza passata in giudicato in altro procedimento.)

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 11

    Citato tra le norme contestate dalla ricorrente in relazione alle sanzioni; la Corte non ha deciso nel merito sull'interpretazione di tale norma, avendo cassato per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • L'amministrazione finanziaria, quando irroga sanzioni dopo aver ricevuto deduzioni difensive, è obbligata a motivare specificamente perché tali deduzioni sono state ritenute inidonee: il semplice richiamo o la mera riproduzione delle difese espone l'atto a vizio e a possibile annullamento.
  • Nei procedimenti tributari che coinvolgono il 'concorso del terzo' verso società (art. 9 d.lgs. 472/1997), è necessario che l'ufficio dimostri il contributo personale del terzo alla violazione e/o il vantaggio conseguito; la mancata motivazione su questi punti può inficiare la sanzione nei confronti della persona fisica.
  • Se la decisione di merito non verifica se l'Amministrazione abbia risposto alle deduzioni difensive, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare il giudizio per un riesame; ciò non comporta automaticamente l'annullamento delle sanzioni ma impone un riesame motivato.
  • La sussistenza di pronunce passate in giudicato su fatti connessi può essere rilevante e deve essere considerata dal giudice di merito; l'omessa considerazione di tali pronunce può costituire elemento di censura, purché il giudice di legittimità lo ritenga non assorbito da altri vizi.
  • Nelle contestazioni relative alla legittimazione passiva della persona fisica, l'Amministrazione deve fornire elementi per correlare l'azione personale al vantaggio o al controllo dell'ente; in mancanza di adeguata motivazione su tali elementi la responsabilità personale difficilmente può essere confermata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.