Cassazione Civile, Sentenza n. 23172/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia (n. 3608/04/2022) che aveva annullato le sanzioni irrogate alla Angelotti per violazioni ai fini IVA e IRAP relative alle annualità 2010 e 2011, nell'ambito di un accertamento su un sistema di fatture per operazioni inesistenti collegato al "Consorzio Expo Job". L'Amministrazione sosteneva che, pur essendo la società contribuente dotata di personalità giuridica (soggetto passivo principale), la Angelotti, quale legale rappresentante e dominus della società di elaborazione dati A Company s.r.l., aveva concorso autonomamente e di interesse nella realizzazione delle condotte illecite e poteva quindi essere sanzionata ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997. La CTR aveva escluso l'applicabilità dell'art. 9 ritenendo che l'art. 7 del d.l. 269/2003 renda le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica, escludendo la responsabilità concorsuale di terzi anche estranei alla compagine sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo alla presunta nullità della motivazione della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando il principio di diritto secondo cui l'art. 7 del d.l. 269/2003, pur attribuendo primariamente la sanzione alla società dotata di personalità giuridica, non esclude in assoluto l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 472/1997. Ravvisa che il concorso di un terzo può essere sanzionabile quando il terzo abbia partecipato in modo "compartecipazione interessata e autonoma" al perseguimento di finalità illecite, conseguendo un vantaggio autonomo e distinto rispetto a quello della società (quid pluris rispetto al mero compenso). Pertanto la sentenza della CTR è cassata sul punto e la causa è rinviata alla Corte di appello di Milano (Corte di giustizia di II grado della Lombardia) per nuovo esame in conformità del principio enunciato.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326)
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
Attribuisce la regola generale che, nei rapporti fiscali propri di società dotate di personalità giuridica, la sanzione è indirizzata principalmente alla persona giuridica; tuttavia il comma 3 richiede l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 "in quanto compatibili", per cui non opera come 'abrogazione' automatica delle fattispecie di concorso disciplinate da detto decreto ma richiede coordinamento.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina il concorso di più soggetti nella commissione di violazioni tributarie; applicabile anche con riguardo a società dotate di personalità giuridica quando il terzo abbia partecipato con autonoma e interessata compartecipazione finalizzata a vantaggi propri.
art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (richiamato)
Riferimento storico alla disciplina previgente sulla solidarietà nell'addebito delle sanzioni; utile per contestualizzare la riforma del 2003 che ha introdotto l'art. 7.
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Definisce la sanzione come riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; richiamo usato per sostenere l'esistenza di pluralità di autori e la rilevanza del concorso.
comma 3 art. 7 d.l. 269/2003
"nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili"
Indica la necessità di coordinare l'art. 7 con la disciplina del d.lgs. 472/1997, lasciando spazio all'applicazione delle norme sul concorso nei limiti di compatibilità.
art. 111 Cost. e norme sul vizio di motivazione (art. 360 c.p.c. e correlati)
Richiamate in relazione al primo motivo di doglianza (presunta carenza motivazionale); la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente comprensibile e quindi il motivo infondato.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. 269/2003 non impedisce automaticamente di sanzionare terzi che abbiano concorso a realizzare un illecito fiscale: resta applicabile l'art. 9 d.lgs. 472/1997 quando il terzo abbia una partecipazione autonoma e interessata alla realizzazione dell'illecito.
- Per essere sanzionabile il consulente o altro soggetto esterno non basta il mero compenso professionale: è necessario dimostrare un "quid pluris", cioè vantaggi autonomi o una compartecipazione volitiva e tecnica finalizzata al conseguimento di benefici illeciti.
- Se la società è una "fictio" o "cartiera" usata come schermo per vantaggi personali dell'amministratore o del terzo, l'art. 7 non opera e va ripristinata la responsabilità diretta della persona fisica che si è avvantaggiata.
- La valutazione della sussistenza del concorso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito: occorrono elementi concreti su ruoli, decisioni, flussi economici, ideazione o promozione delle operazioni e benefici effettivi ricevuti dal terzo.
- In vicende analoghe la difesa (o l'accertamento) deve concentrarsi su prove di autonomia dell'interesse perseguito dal terzo (es. partecipazione nelle decisioni, ripartizione dei profitti, operazioni ideate o mediate), mentre la parte interessata può sostenere l'applicazione esclusiva dell'art. 7 dimostrando che l'attività del terzo si è limitata a compiti professionali nel solo interesse della società.
- Processualmente, in grado di appello e in cassazione il controllo riguarda sia la correttezza dell'interpretazione normativa sia la sufficienza della motivazione e l'esame probatorio operato dal giudice di merito.
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