Cassazione Civile, Ordinanza n. 29738/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente religioso)
La controversia
Un ente locale aveva convenuto in giudizio una parrocchia e un’associazione chiedendo il rilascio di alcuni locali inseriti in un palazzo acquistato nel 1982, assumendo che gli occupanti li detenessero senza titolo. Nel giudizio di merito la parrocchia aveva eccepito di avere posseduto gli spazi sin dagli anni cinquanta e aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione; l’associazione aveva dedotto un comodato con la parrocchia. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione il Comune ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe accolto l’usucapione senza considerare la delibera di giunta comunale del 1988 con cui gli spazi sarebbero stati concessi in comodato alla parrocchia; 2) violazione degli artt. 1165, 1167 e 2944 c.c. perché tale delibera avrebbe dovuto avere efficacia interruttiva del ventennio utile all’usucapione; 3) violazione degli artt. 12 e 54 d.lgs. 42/2004 e 823 c.c. perché il bene sarebbe stato demaniale e quindi non usucapibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché la corte d’appello aveva accertato in fatto che il possesso della parrocchia risaliva agli anni cinquanta, con conseguente maturazione dell’usucapione ben prima della delibera del 1988, e perché in tema di usucapione gli atti interruttivi sono tipici e tassativi, non essendo attribuibile efficacia interruttiva a una delibera comunale di concessione in comodato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha indicato elementi e momenti processuali idonei a dimostrare la pretesa demanialità del bene; inoltre, la censura non superava l’accertamento di merito sulla precedente acquisizione per usucapione. La Corte ha condannato il Comune alle spese di legittimità, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata come norma asseritamente violata per ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda; la censura è stata però respinta come inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato quale vizio di legittimità per violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato per il rinvio dell'usucapione alle norme sulla prescrizione, con conseguente applicazione della tipicità degli atti interruttivi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'efficacia interruttiva della delibera comunale; la Corte non ha accolto la tesi.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione; la Corte ha negato che la delibera rientrasse tra gli atti interruttivi tipici.
Richiamato dalla Corte come norma alla quale l'art. 1165 c.c. rinvia, affermando che gli atti interruttivi sono tassativi e non ammettono equipollenti.
artt. 12 e 54 del d.lgs. n. 42 del 2004
Invocati per sostenere la natura demaniale e la non usucapibilità del bene; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per sostenere la non usucapibilità di un bene demaniale; la Corte ha osservato che mancava la prova della demanialità e che la censura non era specifica.
Richiamato nel procedimento accelerato; la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma in caso di definizione conforme alla proposta.
Applicato con condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione comporta la tassatività degli atti interruttivi: non possono avere effetto interruttivo atti diversi da quelli espressamente previsti, anche se manifestano la volontà di conservare il diritto.
- Se il giudice di merito accerta che il possesso utile all'usucapione è iniziato in un periodo ampiamente anteriore all'atto che si assume interruttivo, la censura sulla mancata interruzione del termine è inidonea a scalfire la ratio decidendi.
- La deduzione della natura demaniale del bene, al fine di escluderne l'usucapibilità, deve essere sorretta da specifica allegazione degli elementi probatori e della loro acquisizione nel processo: in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti già accertati in appello, senza confrontarsi con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, è inammissibile.
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