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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21672/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva ottenuto in sede di cognizione un giudicato che gli riconosceva il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990/1992, in ragione del sisma in Sicilia del 1990. In sede di ottemperanza lamentava di avere ricevuto soltanto il 50% dell'importo spettante, anziché l'intero credito riconosciuto, e chiedeva quindi l'esecuzione integrale del giudicato. La Corte tributaria di secondo grado aveva però rigettato il ricorso ritenendo legittima la riduzione del pagamento in base alla disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla disponibilità delle risorse. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: violazione dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice dell'ottemperanza considerato definitiva la falcidia al 50%; violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione contraddittoria, avendo subordinato l'esecuzione del giudicato a un futuro pagamento "se e quando" disponibili le risorse; violazione di norme di diritto e degli artt. 3, 23, 53, 97 e 101 Cost.; e infine violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio di legittimità, l'Amministrazione ha pagato al ricorrente l'intero saldo del rimborso dovuto, comprensivo degli interessi di legge. Ha però rilevato che, ai fini della regolazione delle spese, l'originaria pretesa del contribuente era fondata: il giudice dell'ottemperanza non avrebbe dovuto arrestare l'esecuzione del giudicato sulla sola base dell'insufficienza dei fondi, ma avrebbe dovuto verificare le risorse disponibili e attivare gli strumenti necessari a dare comunque piena esecuzione al credito accertato, anche mediante commissario ad acta e procedure di contabilità pubblica. Per soccombenza virtuale ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017

    La norma, insieme ai successivi interventi attuativi e integrativi, disciplina le modalità di pagamento dei rimborsi in rapporto alle risorse disponibili, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato e non può determinare una falcidia definitiva del credito.

  • art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014

    Costituisce la base normativa dei fondi destinati ai rimborsi per il sisma del 1990; il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità di tali fondi e, se incapienti, attivare gli strumenti esecutivi previsti dall'ordinamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la decisione di merito; nel testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa della Corte su questa norma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per la pretesa contraddittorietà della motivazione; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione, ma accoglie la ricostruzione della funzione esecutiva piena del giudizio di ottemperanza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 385 c.p.c., per affermare che la cessazione della materia del contendere in cassazione comporta la regolazione delle spese del giudizio.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 384 c.p.c., per affermare che la cessazione della materia del contendere in cassazione comporta la regolazione delle spese del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato nel quinto motivo per lamentare la mancata liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002

    Richiamato quale titolo del diritto al rimborso riconosciuto nel giudizio di merito relativo al sisma in Sicilia del 1990.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla decisione di merito.

  • art. 23 Cost.

    Evocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla decisione di merito.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla decisione di merito.

  • art. 97 Cost.

    Evocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla decisione di merito.

  • art. 101 Cost.

    Evocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati dalla decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza volto all'esecuzione di un giudicato di rimborso fiscale, la sopravvenuta integrale corresponsione del credito fa cessare la materia del contendere e determina il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione.
  • La cessazione della materia del contendere in cassazione non esonera la Corte dal provvedere sulle spese, che vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'evento sopravvenuto.
  • Le norme che prevedono limiti di spesa o modalità contingentate di pagamento dei rimborsi non possono trasformarsi in una riduzione definitiva del credito già accertato con giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza, quando il pagamento del rimborso sia condizionato alla disponibilità di fondi, deve verificare l'esistenza delle risorse e, se necessario, attivare gli strumenti idonei ad assicurare comunque la piena esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l'uso delle procedure di contabilità pubblica.
  • L'arresto dell'esecuzione del giudicato per la sola insufficienza dei fondi è illegittimo se non sia stata previamente esplorata e attivata ogni soluzione utile a conseguire l'integrale soddisfacimento del credito riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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