Sentenza del 25/06/2025 n. 17111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, contestando una detrazione IVA di 97.603 euro su spese legali sostenute dalla società per la difesa penale di amministratori, dirigenti e dipendenti. La società sosteneva che i costi fossero inerenti all’attività d’impresa, anche in ragione della propria possibile responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell’assoluzione dei dipendenti; contestava inoltre la motivazione della sentenza di appello, il trattamento delle sanzioni e chiedeva l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta nel 2024.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva rigettato l’appello. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i sei motivi: ha confermato che le spese per la difesa penale di dipendenti e amministratori non sono detraibili, perché non presentano un nesso causale diretto con l’esecuzione dell’attività d’impresa; l’assoluzione penale non modifica tale conclusione. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione e ha giudicato inammissibile la censura di omesso esame, anche considerando la doppia conforme. Ha escluso l’incertezza normativa idonea a disapplicare le sanzioni e ha negato l’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni più favorevoli, non ravvisando ragioni per sollevare le questioni di legittimità costituzionale o di diritto UE prospettate. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 7.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, se dovuto, un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.
La detrazione IVA richiede che il costo sia concretamente riferibile all’attività imprenditoriale; non basta che sia sostenuto in occasione dell’attività o che abbia una generica connessione con essa. In caso di contestazione, spetta al contribuente provare natura, giustificazione e destinazione del costo.
L'ambito di operatività dell'art. 1720 c.c. si estende, dunque, alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico, mentre esulano dall'ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso.
Il rimborso riguarda le spese necessarie all’esecuzione dell’incarico e che ne costituiscono un rischio inerente; non comprende spese meramente occasionali. La Corte applica tale criterio, in via analogica, alle spese di difesa penale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, l'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, e alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.
Il motivo è limitato all’omesso esame di un fatto storico, materiale e decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare come fatto omesso una tesi difensiva o la valutazione delle conseguenze giuridiche di un evento, come l’incidenza dell’assoluzione penale.
Art. 36 del D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c.
Nel caso di specie non vi è violazione del "minimo costituzionale", non essendosi la Corte di giustizia tributaria limitata a una valutazione astratta di principio, avendo ritenuto che nel caso portato alla sua attenzione i costi sostenuti dalla società - a fronte di spese legali per reati contestati agli amministratori - non fossero in relazione immediata e diretta con l'esercizio dell'attività d'impresa.
La motivazione è sufficiente se rende comprensibili le ragioni della decisione e applica il principio al caso concreto. Il sindacato di legittimità non permette di censurare una motivazione solo perché ritenuta insufficiente o non condivisibile, se supera il minimo costituzionale.
In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" - è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti.
L’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa presuppone un’incertezza oggettiva e insuperabile sull’individuazione della norma applicabile, accertata dal giudice. Il semplice dissenso interpretativo o la diversa valutazione dell’inerenza non bastano.
Art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 472/1997
Ebbene, è pur vero che il terzo comma del medesimo articolo, che disciplina l'applicazione della lex mitior, non prevede, al contrario, alcuna espressa deroga, limitandosi invece a disporre che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo", avendo dunque quale solo limite la definitività della sanzione applicata.
La disciplina generale prevede l’applicazione della sanzione più favorevole sopravvenuta finché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo. La sentenza precisa tuttavia che il principio può ammettere deroghe legislative giustificate da interessi di pari rango.
L'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo all'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024.
Le nuove sanzioni tributarie più favorevoli si applicano soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per le violazioni anteriori la disciplina riformata non è retroattiva, secondo la deroga espressa riconosciuta dalla Corte.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per detrarre l’IVA, il contribuente deve dimostrare una relazione concreta tra il costo e l’attività d’impresa; una connessione generica o occasionale non è sufficiente.
- Le spese legali per la difesa penale di amministratori o dipendenti non diventano inerenti solo perché i fatti contestati sono collegati al rapporto di lavoro o perché gli interessati sono assolti: secondo questa decisione manca il nesso causale diretto con l’esecuzione dell’attività d’impresa.
- In caso di contestazione della detrazione, l’onere di provare natura, giustificazione e concreta destinazione imprenditoriale del costo grava sul contribuente.
- In cassazione, il motivo di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico, discusso e decisivo; non è sufficiente contestare la mancata adesione del giudice a una tesi difensiva o alla lettura di una pronuncia penale.
- La motivazione supera il requisito minimo quando chiarisce, anche sinteticamente, perché il costo contestato non è direttamente riferibile all’attività d’impresa; la mera insoddisfazione per la valutazione non equivale a motivazione apparente.
- L’incertezza normativa che può giustificare la disapplicazione delle sanzioni deve essere oggettiva e non superabile con una corretta interpretazione della disciplina; un contrasto solo prospettato dal contribuente non è sufficiente.
- La riforma delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotta dal D.Lgs. 87/2024, secondo la sentenza, si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e non retroattivamente alle precedenti.
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