Sentenza del 25/06/2025 n. 17112 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA relativo al 2013, con cui l’Agenzia aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA sulle parcelle legali sostenute dalla società per difendere amministratori, dirigenti e dipendenti in procedimenti penali. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che i costi fossero inerenti all’attività d’impresa, anche in ragione dell’assoluzione dei dipendenti e dell’esclusione della responsabilità della società; ha inoltre denunciato motivazione apparente, incertezza normativa sulle sanzioni e chiesto l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli introdotte nel 2024, o la rimessione di questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione, Quinta Sezione civile, con decisione del 9 aprile 2025, depositata il 25 giugno 2025, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’inerenza IVA: le spese per la difesa penale di dipendenti e amministratori, anche quando i fatti siano connessi all’incarico e il procedimento si concluda con assoluzione, non hanno un nesso causale diretto con l’esecuzione dell’attività d’impresa e non sono detraibili. Ha dichiarato inammissibile la censura di omesso esame, poiché l’incidenza giuridica della sentenza penale non è un fatto storico-naturalistico e, inoltre, vi era doppia conforme; ha respinto anche le doglianze di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione comprensibile. Ha escluso che ricorresse obiettiva incertezza normativa tributaria e ha negato l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli del D.Lgs. n. 87/2024, nonché la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale o di diritto UE prospettate. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.800 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Le precedenti decisioni di merito avevano entrambe respinto il ricorso/appello e confermato l’accertamento.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.
La detrazione IVA presuppone che il contribuente provi l’esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo all’attività d’impresa. L’inerenza è valutata qualitativamente e in concreto; non basta un collegamento occasionale o generico con l’impresa. La Corte ha applicato questo criterio escludendo la detraibilità delle spese per difese penali di dipendenti e amministratori.
Art. 1720 c.c.
L'ambito di operatività dell' art. 1720 c.c. si estende, dunque, alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico, mentre esulano dall'ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso.
Applicato analogicamente alla gestione societaria, l’articolo consente di trasferire alla società solo le spese necessarie all’esecuzione dell’incarico e che ne rappresentano un rischio inerente. Non vi rientrano spese sostenute soltanto in occasione dell’incarico, come quelle per la difesa in un processo penale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall' art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv. in L. n. 134 del 2012 , l'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, e alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, materiale e decisivo, non il mancato accoglimento o la mancata discussione delle conseguenze giuridiche che una parte trae da quel fatto. La valutazione degli effetti dell’assoluzione penale non integra, di per sé, un fatto storico omesso.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.
In seguito alla riformulazione dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall' art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 , non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.
La nullità per motivazione è configurabile quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile, perplessa o incomprensibile. Non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia discusso ogni elemento difensivo o che la motivazione sia ritenuta insufficiente.
Art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997
In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" - è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall' art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti.
L’esimente dell’incertezza normativa richiede una difficoltà oggettiva e non superabile, con un corretto procedimento interpretativo, nell’individuare la norma applicabile. Non coincide con l’ignoranza soggettiva della disciplina né con una controversia sulla valutazione concreta dell’inerenza.
Art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472/1997
La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono la disciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie, quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta, ma anche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificare deroghe all'applicazione del principio del favor rei.
La Corte ritiene che il principio della legge sanzionatoria più favorevole non sia assoluto e possa ammettere deroghe giustificate dal bilanciamento con altri interessi di rilievo costituzionale o sovranazionale. Nel caso deciso, tale lettura sostiene la disciplina transitoria che limita l’applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli.
Art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024
L'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo all' art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024 , secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024.
La riforma sanzionatoria più favorevole si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e non retroattivamente alle violazioni anteriori. La Corte considera legittima, nel contesto della revisione complessiva del sistema, questa deroga al favor rei.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell' art. 13 , comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per detrarre l’IVA su un costo, non basta che la spesa sia stata sostenuta in occasione dell’attività aziendale o sia genericamente collegata a essa: occorre dimostrarne la concreta e diretta destinazione all’esercizio dell’impresa.
- Le spese legali per la difesa penale di amministratori o dipendenti non diventano inerenti alla società per il solo fatto che il procedimento riguarda fatti collegati al lavoro o si conclude con un’assoluzione. Secondo la decisione, tra l’attività d’impresa e la spesa difensiva si interpone l’iniziativa dell’accusa, sicché manca il nesso causale diretto richiesto.
- L’assoluzione penale e l’esclusione della responsabilità dell’ente non determinano automaticamente il diritto alla detrazione IVA delle spese legali: occorre comunque verificare autonomamente l’inerenza del costo secondo i criteri IVA.
- In cassazione, il motivo di omesso esame deve indicare un fatto storico, preciso e decisivo realmente trascurato; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica del fatto o le conseguenze che il giudice ne ha tratto. In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito opera inoltre il limite previsto per la doppia conforme.
- La motivazione non è apparente solo perché non confuta uno per uno tutti gli elementi proposti dalla parte: il vizio ricorre se manca una spiegazione comprensibile del percorso decisorio o se questa è radicalmente illogica o incomprensibile.
- L’incertezza normativa che può escludere le sanzioni deve essere oggettiva e tale da rendere impossibile identificare la norma applicabile dopo una corretta interpretazione. Un contrasto sulla valutazione del caso concreto o una diversa tesi interpretativa della parte non bastano.
- La disciplina più favorevole del D.Lgs. n. 87/2024, secondo la decisione, non si applica alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024, per espressa previsione transitoria. La sentenza considera ammissibili deroghe al favor rei quando giustificate dal riassetto complessivo del sistema sanzionatorio e dal bilanciamento con altri interessi di rilievo.
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