Sentenza del 23/06/2025 n. 16815 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva imputato alla contribuente, per l’anno d’imposta 2011, redditi per 95.404 euro, assumendo che le spettasse metà degli utili extracontabili della T. M. S. Srl, società a ristretta base partecipativa. Alla società era stato contestato un maggior reddito d’impresa di circa 190.000 euro per costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. La contribuente aveva contestato l’assenza di contraddittorio preventivo e sostenuto che la presunzione di distribuzione degli utili fosse superata dalla sua estraneità alla gestione. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Genova, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: motivazione apparente; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; omessa pronuncia sul divieto di doppia presunzione; errata applicazione della presunzione di distribuzione degli utili e della prova contraria; omessa pronuncia sulla Convenzione Italia-Svezia contro le doppie imposizioni; e contestazione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali contenute nel PVC.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, rigettato il primo e il secondo e dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha confermato che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, può presumersi la distribuzione ai soci degli utili extracontabili; tuttavia, il socio può vincere tale presunzione anche dimostrando la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita societaria. Tale estraneità deve essere provata in modo preciso e rigoroso. La CTR aveva errato nel negare in assoluto rilevanza all’estraneità della contribuente, pur risultando questa accertata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’imposizione: il giudice del rinvio dovrà rivalutare la prova dell’estraneità.
Norme richiamate
Art. 2729 c.c.
Una volta dimostrata, a dispetto della ristretta base sociale, l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci.
La presunzione semplice di distribuzione ai soci si fonda sulla ristrettezza della base sociale e sulla conseguente inferenza di compartecipazione e reciproco controllo. Può essere superata provando in modo preciso e rigoroso l’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita societaria.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Secondo la giurisprudenza di questa Corte un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non poteva ricavarsi dalla previsione dell' art. 12 , comma 7, della legge n. 212/2000 , la cui applicazione è limitata, secondo il suo tenore testuale, ai soli accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi di riferimento del contribuente con esclusione delle verifiche "a tavolino".
Nel quadro normativo applicabile alla controversia, la disposizione garantiva il contraddittorio per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente, non per le verifiche a tavolino.
Art. 6-bis legge n. 212/2000
Almeno sino al D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 che ha introdotto nello Statuto del contribuente ( legge n. 212/2000 ) l'art. 6 bis, rubricato "principio del contraddittorio", ê mancato, al di fuori delle fattispecie normative in cui fosse espressamente previsto, un obbligo generale, in capo all'amministrazione finanziaria, di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
La Corte colloca l’introduzione dell’obbligo generale di contraddittorio nello Statuto del contribuente nel D.Lgs. n. 219/2023; per il caso deciso, relativo a un accertamento precedente, esclude che esistesse un obbligo generale al di fuori delle ipotesi specifiche.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che tramuta violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sulla sua esistenza, come motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non consente di censurare la semplice insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Per gli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa può operare la presunzione semplice di distribuzione ai soci; la ristrettezza della compagine può costituire, da sola, il fatto noto che sostiene l’inferenza presuntiva.
- Il socio può contrastare la presunzione non solo provando che gli utili furono accantonati o reinvestiti, ma anche dimostrando la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita societaria. La prova dell’estraneità deve essere concreta, precisa e rigorosa: la sola affermazione di non aver gestito la società non basta.
- Per gli accertamenti a tavolino e per tributi non armonizzati, nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio preventivo, salvo specifiche previsioni di legge. Per i tributi armonizzati resta rilevante il diritto dell’Unione e, secondo la giurisprudenza richiamata, la prova che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull’esito.
- La cassazione con rinvio non equivale all’annullamento definitivo della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e rivalutare la prova rilevante, qui quella dell’assoluta estraneità della socia.
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