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Sentenza

Sentenza del 23/06/2025 n. 16783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la TARSU 2012 e l’atto notificato alla società il 21 dicembre 2017. In appello, la CTR Campania, con sentenza n. 231/1/2021 depositata il 12 gennaio 2021, aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, riconoscendo dovuto il tributo ma non sanzioni, interessi e oneri accessori. Il RTI ha proposto ricorso principale: con il primo motivo ha contestato l’esclusione di sanzioni e accessori per l’omesso versamento; con il secondo ha denunciato l’omesso esame della circostanza che la società non aveva impugnato il precedente avviso di pagamento. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per un vizio della notificazione e per difetto di autosufficienza, e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che si applicava il termine triennale di decadenza proprio degli atti di riscossione, non quello quinquennale previsto per gli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto valida la notificazione del ricorso principale, respingendo l’eccezione di inesistenza. Ha accolto il ricorso incidentale: poiché non risultavano omissioni, infedeltà o incompletezze della dichiarazione né variazioni degli elementi già conosciuti dal Comune, si trattava di liquidazione e riscossione a ruolo sulla base dei dati precedenti, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, non di un nuovo accertamento soggetto al termine quinquennale. L’atto di riscossione è stato quindi ritenuto tardivo. I due motivi del ricorso principale sono stati rigettati: venuta meno la tempestività della pretesa, non occorreva decidere sulla debenza di sanzioni e accessori; inoltre, il RTI non aveva dimostrato la decisività del fatto asseritamente non esaminato. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso originario della società. Spese dei giudizi di merito compensate; il RTI è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993

    In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.

    La liquidazione diretta e l’iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente sono ammesse quando si utilizzano dati già acquisiti e invariati. In questo caso non si tratta di un nuovo accertamento soggetto al termine quinquennale; la riscossione deve rispettare il termine di decadenza applicabile alla procedura di ruolo.

  • Art. 1, commi 161 e 163, della legge n. 296/2006

    in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    Le disposizioni operano quando manca la denuncia oppure questa è incompleta o infedele: occorre notificare un avviso di accertamento e il titolo esecutivo va notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento. La decisione distingue tale ipotesi dalla riscossione basata su dati dichiarativi già acquisiti e invariati.

  • Art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Il termine quinquennale riguarda gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio. Non si estende, secondo la decisione, alla mera liquidazione e iscrizione a ruolo fondata su dati già disponibili e non modificati.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia.

    Chi denuncia in cassazione l’omesso esame di un fatto deve indicare il fatto specifico e spiegare in modo chiaro come la sua mancata valutazione abbia inciso direttamente sull’esito sfavorevole della controversia. Nel caso concreto tale decisività non è stata dimostrata.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, il ricorrente principale soccombente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per la TARSU, occorre distinguere tra accertamento e mera liquidazione con iscrizione a ruolo. Se il Comune rettifica una dichiarazione, accerta un’omissione o si basa su dati incompleti o infedeli, opera la disciplina dell’accertamento; se invece utilizza dati già dichiarati, acquisiti e rimasti invariati, può procedere alla liquidazione e alla riscossione secondo le regole proprie del ruolo.
  • Il termine quinquennale per notificare l’avviso riguarda gli accertamenti in rettifica o d’ufficio e non si applica automaticamente a ogni atto relativo al tributo. La natura concreta dell’atto e il procedimento di riscossione seguito sono determinanti per individuare il termine di decadenza.
  • Nel ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto, non basta indicare il documento o la circostanza trascurata: occorre dimostrare perché quel fatto avrebbe potuto incidere direttamente sulla decisione.
  • Quando la Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la decisione impugnata e dispone che la pretesa è decaduta, può decidere direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.

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