Sentenza del 25/06/2025 n. 17113 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per il 2015, contestando la detrazione IVA sulle parcelle legali pagate dalla società per la difesa penale di amministratori, dirigenti e dipendenti. La contribuente sosteneva che quelle spese fossero inerenti all’attività d’impresa, anche perché alcuni dipendenti erano stati assolti e la pronuncia penale aveva escluso la responsabilità della società; contestava inoltre la motivazione della sentenza d’appello, la distinzione tra inerenza ai fini IVA e delle imposte dirette, la valutazione delle sanzioni e la mancata applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta nel 2024. Dopo che la CTP di Genova aveva annullato l’accertamento (sentenza n. 1189/2019), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria aveva accolto l’appello dell’Agenzia (sentenza n. 387/2023). La società ha proposto sei motivi di ricorso per Cassazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le spese per difendere in sede penale amministratori o dipendenti non siano, per ciò solo, direttamente inerenti all’attività d’impresa e che l’assoluzione non trasformi tali spese in costi causati dall’esecuzione dell’incarico o dell’attività aziendale. I motivi relativi all’inerenza e all’omesso esame sono stati respinti o dichiarati inammissibili: la rilevanza attribuita dalla contribuente alla sentenza penale non costituisce, di per sé, un fatto storico omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; è stata inoltre rilevata la doppia conforme. Respinta anche la censura di motivazione apparente, poiché la decisione d’appello aveva espresso in modo chiaro le ragioni del difetto di collegamento diretto tra le spese e l’attività d’impresa. Sono stati rigettati i motivi sulle sanzioni e sull’incertezza normativa: la controversia riguardava l’applicazione dell’inerenza, senza un’effettiva incertezza normativa o contrasto giurisprudenziale. Non è stata applicata la disciplina più favorevole del D.Lgs. n. 87/2024, poiché la sua efficacia è limitata alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; la Corte ha escluso anche i presupposti per sollevare le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità europea prospettate. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.
La detrazione IVA richiede un collegamento qualitativo e concreto del costo con l’attività d’impresa; il contribuente deve dimostrare natura, giustificazione e destinazione imprenditoriale della spesa. Le spese per la difesa penale di dipendenti o amministratori non sono detraibili soltanto perché originate dal rapporto di lavoro o dall’esercizio dell’impresa.
L'ambito di operatività dell' art. 1720 c.c. si estende, dunque, alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico, mentre esulano dall'ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso.
Il rimborso riguarda le spese necessarie all’esecuzione dell’incarico, non quelle soltanto occasionate dal mandato. La Corte applica il criterio per escludere che le spese legali di difesa penale siano automaticamente trasferibili alla società.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ai sensi dell' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall' art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv. in L. n. 134 del 2012 , l'omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, e alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico-materiale decisivo, non la mancata considerazione dell’argomentazione difensiva o delle conseguenze giuridiche che una parte attribuisce a un fatto. La rilevanza della sentenza penale di assoluzione, come prospettata dalla società, non integra in sé un fatto storico omesso.
Artt. 36 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 132 c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso di specie non vi è violazione del "minimo costituzionale", non essendosi la Corte di giustizia tributaria limitata a una valutazione astratta di principio, avendo ritenuto che nel caso portato alla sua attenzione i costi sostenuti dalla società - a fronte di spese legali per reati contestati agli amministratori e/o dipendenti - non fossero in relazione immediata e diretta con l'esercizio dell'attività d'impresa.
La motivazione non è apparente quando rende comprensibile la ragione della decisione e la collega alla fattispecie concreta. In Cassazione non sono sindacabili semplici carenze o insufficienze argomentative che non scendano sotto il minimo costituzionale.
In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" esumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall' art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti.
L’obiettiva incertezza normativa richiede una reale impossibilità di individuare la norma applicabile dopo una corretta interpretazione; non coincide con la difficoltà soggettiva del contribuente né con il dissenso sull’applicazione della norma. Nel caso deciso, la questione riguardava l’inerenza del costo e non integrava tale incertezza.
Art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472/1997
La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono la disciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie, quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta, ma anche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificare deroghe all'applicazione del principio del favor rei.
La Corte ritiene che il principio della legge sanzionatoria più favorevole non sia assoluto e possa subire deroghe giustificate da ragioni di pari o superiore rilievo, valutate nel contesto della disciplina e delle finalità della riforma. La disciplina applicabile va comunque individuata considerando anche la specifica norma transitoria.
L'applicazione della sanzione più favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e in particolar modo all' art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024 , secondo cui la rivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024.
Le nuove sanzioni più favorevoli si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e non retroattivamente alle violazioni anteriori. Per questo la società non ha ottenuto l’applicazione della riforma alle contestazioni relative al 2015.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell' art. 13 , comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti e il contributo sia dovuto, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La detrazione IVA di un costo aziendale va valutata in concreto: occorre dimostrare un collegamento qualitativo con l’attività d’impresa, non è sufficiente che la spesa sia stata sostenuta in occasione del rapporto di lavoro o dell’incarico.
- Le spese legali per la difesa penale di amministratori o dipendenti non sono automaticamente costi inerenti alla società, neppure se i fatti contestati sono connessi all’attività lavorativa o il procedimento si conclude con l’assoluzione: secondo questa decisione, tra l’incarico aziendale e la spesa di difesa si inserisce l’iniziativa accusatoria di un terzo.
- Il contribuente che intende detrarre l’IVA deve documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti che lo giustificano e la sua concreta destinazione all’attività d’impresa.
- In Cassazione, l’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata condivisione delle conseguenze giuridiche o delle argomentazioni difensive prospettate dalla parte.
- Una motivazione è sufficiente se rende riconoscibili le ragioni della decisione e le collega al caso concreto; il giudizio di legittimità non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisione della valutazione di merito.
- L’obiettiva incertezza normativa che può incidere sulle sanzioni richiede un’incertezza interpretativa effettiva sulla norma applicabile; non basta che la parte contesti l’interpretazione o invochi un orientamento giurisprudenziale diverso.
- Prima di invocare una disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole occorre verificare la sua norma transitoria: qui la riforma del D.Lgs. n. 87/2024 è stata limitata alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
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