Sentenza del 23/06/2025 n. 16812 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli accertamenti per il 2011. Alla C. Srl era stato contestato un maggior reddito di 2.757.144 euro per costi relativi a operazioni ritenute inesistenti: una fattura di 1.860.000 euro per l’acquisto di piastrelle da D. G. Srl e fatture per 1.361.465 euro emesse da RIVOPROGEST Srl. Ad A.A., socio al 100% di una società a ristretta base, era stato imputato ai fini IRPEF un reddito di 1.370.852 euro. Il socio contestava la motivazione dell’avviso, la ripresa relativa alle piastrelle, il mancato storno dei ricavi derivanti dalla rivendita e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. L’Agenzia, con ricorso incidentale, contestava invece il riconoscimento dell’effettività dell’operazione immobiliare fatturata da RIVOPROGEST. In primo grado la CTP di Brescia aveva annullato la ripresa RIVOPROGEST e rideterminato il reddito del socio, confermando la ripresa relativa alle piastrelle; la CTR Lombardia aveva respinto nel merito le doglianze del socio, compensando le spese di primo grado, e aveva rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale di A.A. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibili, tra l’altro, le censure formulate in modo promiscuo, prive di adeguata indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, oppure basate su un’omessa valutazione incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità e con la doppia conforme. Ha confermato che il socio non poteva introdurre per la prima volta in appello contestazioni relative alla ripresa societaria invocando la propria ignoranza dei fatti, né contestare la presunzione di distribuzione senza fornire prova contraria: in una società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova che siano stati accantonati o reinvestiti. Il capo relativo alla fattura per le piastrelle era inoltre divenuto definitivo per mancata impugnazione della società. Quanto alla ripresa RIVOPROGEST, la valutazione della CTR sull’effettività dell’acquisto, basata anche sull’atto pubblico, sul pagamento e sulla successiva rivendita del bene, non era censurabile nei termini proposti dall’Agenzia. Spese del giudizio di Cassazione compensate integralmente. Per il ricorrente principale sussistono, se dovuto, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato; nessun analogo importo è dovuto dall’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Tale carenza comporta l'inadempimento dell'onere di cui all' art. 366 , primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena di inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.
Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, riportarne o riassumerne il contenuto rilevante e consentirne l’individuazione nel fascicolo e nel percorso processuale; la carenza può comportare l’inammissibilità.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.
Il vizio consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mera insufficienza della motivazione, il mancato esame di argomentazioni difensive o una diversa lettura delle prove. In caso di doppia conforme, il ricorrente deve inoltre indicare le differenze tra le ragioni fattuali delle due decisioni.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
correttamente è stata ritenuta dalla CTR l'inammissibilità della doglianza svolta dal socio solo in sede di appello, atteso che, per le stesse osservazioni svolte in sede di rigetto nel merito del primo motivo, il socio non può addurre a giustificazione della proposizione solo in sede di appello di doglianze relative alla posizione della società la propria ignoranza circa i fatti societari (e l'avviso di accertamento spiccato nei confronti dell'ente); pertanto, correttamente è stata ritenuta nuova e perciò inammissibile la doglianza de qua.
Nel processo tributario non possono essere introdotte per la prima volta in appello nuove contestazioni. Il socio non può giustificare la tardiva proposizione di doglianze riguardanti l’accertamento societario sostenendo di non aver conosciuto i fatti o l’avviso rivolto alla società.
Art. 2476 c.c.
l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Per gli accertamenti conseguenti a maggiori redditi societari, la motivazione dell’atto notificato al socio può rinviare a quella dell’avviso notificato alla società, in ragione del potere del socio di consultare la documentazione sociale.
Art. 2729 c.c.
in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili.
La ristretta base partecipativa può fondare la presunzione semplice che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci. Il socio può superarla provando che gli utili furono accantonati o reinvestiti; non basta richiamare la chiusura dell’esercizio in perdita.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
La norma è stata invocata dall’Agenzia in relazione alla ripresa per l’operazione RIVOPROGEST. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché mirava, senza dedurre un effettivo errore di diritto, a ottenere una diversa valutazione degli indizi e delle prove, riservata al giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti, ai sensi dell' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. n. 115/2002 , per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta, se dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso. La Corte ha escluso l’applicazione dello stesso aggravio all’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito.
Artt. 175 e 127 c.p.c.
il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
In applicazione dei principi di ragionevole durata e gestione ordinata del processo, il giudice può evitare formalità processuali inutili quando non apportino un’effettiva garanzia di difesa o di partecipazione. Nel caso concreto non è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio verso la curatela, dato l’esito prima facie delle impugnazioni e il giudicato interno sul capo societario rilevante.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione che siano stati attribuiti ai soci. Il socio deve fornire prova concreta dell’accantonamento o del reinvestimento per superare la presunzione.
- Le contestazioni relative alla posizione fiscale della società devono essere formulate tempestivamente nel giudizio di primo grado: il socio non può normalmente introdurle per la prima volta in appello giustificandosi con la mancata conoscenza dei fatti societari o dell’avviso notificato all’ente.
- Un avviso rivolto al socio può essere motivato per relationem all’accertamento societario, quando il socio abbia il potere di consultare la documentazione della società e conoscere l’atto presupposto.
- In Cassazione occorre distinguere chiaramente i vizi di diritto dai vizi relativi ai fatti e indicare puntualmente gli atti e i documenti invocati, con il loro contenuto rilevante e la loro collocazione processuale. Una censura generica o cumulativa può essere dichiarata inammissibile.
- Il vizio di omesso esame non permette di chiedere una nuova valutazione complessiva delle prove: riguarda un fatto storico controverso e decisivo, non una singola risultanza istruttoria o una tesi difensiva. In presenza di doppia conforme, vanno anche evidenziate le differenze nelle ricostruzioni fattuali dei giudici di merito.
- La valutazione degli indizi e della loro convergenza compete al giudice di merito. In Cassazione la violazione dell’art. 2729 c.c. va motivata mostrando un errore nell’applicazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non basta proporre una diversa lettura delle prove.
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