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Sentenza

Sentenza del 24/06/2025 n. 16931 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. chiedeva il rimborso di 74.420,84 euro trattenuti dal datore di lavoro italiano B. G. Srl a titolo di imposte sul TFR e sull’incentivo all’esodo, relativi al lavoro svolto nel Regno Unito dal 5 gennaio 2004 al 31 gennaio 2012 durante un distacco internazionale. Sosteneva che, in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Regno Unito, il reddito fosse imponibile soltanto nel Regno Unito, dove risiedeva e lavorava. La CTP di Pescara aveva respinto il ricorso, ritenendo imponibili in Italia le somme perché corrisposte da un datore di lavoro con sede italiana; la CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: violazione dell’art. 15, comma 2, lett. b), della Convenzione, poiché il datore di lavoro aveva sede in Italia; e violazione dell’art. 29 della Convenzione, perché il contribuente non avrebbe prodotto la specifica attestazione dell’amministrazione fiscale britannica richiesta per il rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e integralmente il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto applicabile l’art. 15, comma 1: poiché A.A. risiedeva nel Regno Unito e vi svolgeva il lavoro, la potestà impositiva spettava esclusivamente a tale Stato; la sede italiana del datore di lavoro e l’art. 15, comma 2, lett. b), non modificavano questa conclusione. Ha inoltre stabilito che, ai fini dell’art. 29, la prova della residenza fiscale nel Regno Unito è sufficiente e non occorre un’attestazione ulteriore sulle condizioni per il rimborso. Resta quindi ferma la decisione della CTR favorevole al contribuente e il diritto al rimborso richiesto. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 5.600 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 15, commi 1 e 2, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329

    Nella fattispecie, che si tratti di potestà impositiva esclusiva di uno dei due Stati (il Regno Unito) discende inequivocabilmente dal fatto che il A.A. risiedeva in detto Stato ed ivi aveva svolto la propria attività lavorativa; la norma prevede, per questa ipotesi, che il reddito è imponibile "soltanto" in tale Stato.

    Quando il lavoratore è residente in uno Stato contraente e svolge lì la propria attività, la Convenzione attribuisce a quello Stato la potestà impositiva esclusiva. Le eccezioni del comma 2, tra cui quella relativa al datore di lavoro non residente nello Stato di svolgimento, non si applicano a questa fattispecie.

  • Art. 29 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329

    Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, della richiamata convenzione di Pallanza, con speciale riferimento alla necessità di allegare all'istanza di rimborso "un attestato dello Stato contraente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso".

    Per chiedere il rimborso delle imposte trattenute alla fonte, la certificazione della residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero può assolvere il requisito documentale dell’art. 29; non è necessaria un’ulteriore attestazione specifica delle condizioni per il rimborso.

  • Art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    sul rilievo da attribuire - in base ai criteri interpretativi dettati dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - alla presenza o meno, nelle singole disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, dell'avverbio "soltanto", al fine di stabilire la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti

    Nell’interpretare una convenzione contro le doppie imposizioni, la formulazione della disposizione, compresa la presenza dell’avverbio «soltanto», è rilevante per individuare se la potestà impositiva sia esclusiva o concorrente.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha dedotto in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme convenzionali; entrambi i motivi sono stati esaminati e rigettati.

  • Art. 378 codice di procedura civile

    Disciplina il deposito di memorie nel giudizio di Cassazione; il contribuente ne ha depositata una prima dell’udienza.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte non ha disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico dell’Agenzia soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002, la cui applicazione è stata esclusa nel caso dell’Agenzia.

Massime di principio

  • Per i redditi da lavoro dipendente, quando il contribuente risiede e lavora in uno Stato contraente, la Convenzione può attribuire a quello Stato la potestà impositiva esclusiva, anche se il datore di lavoro ha sede nell’altro Stato. Occorre individuare la regola convenzionale applicabile prima di invocare le eccezioni previste per situazioni diverse.
  • Se il reddito è imponibile soltanto nello Stato estero in base alla Convenzione, la ritenuta effettuata in Italia può essere chiesta a rimborso; la sede italiana del sostituto d’imposta, da sola, non rende imponibile in Italia il reddito prodotto all’estero.
  • Ai fini della domanda di rimborso prevista dall’art. 29 della Convenzione Italia-Regno Unito, la certificazione della residenza fiscale estera può essere sufficiente a comprovare il requisito documentale convenzionale. La pronuncia non richiede di dimostrare che l’imposta sia stata effettivamente pagata all’estero.
  • Le regole documentali delle convenzioni contro le doppie imposizioni vanno lette in relazione alla funzione della norma: il certificato di residenza fiscale può provare l’assoggettamento fiscale nello Stato estero e consentire il rimborso delle ritenute italiane.

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