Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36513/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un fideiussore, destinatario di cartella esattoriale per il recupero di somme pagate dalla società gestore del Fondo di garanzia PMI alla banca finanziatrice, ha opposto l’esecuzione deducendo: assenza di valido titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo, perché il credito avrebbe natura privatistica e il ruolo avrebbe funzione solo di precetto; difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti; nullità della fideiussione per asserita violazione dei divieti di acquisire garanzie personali/reali previsti dalla disciplina del Fondo; nullità della fideiussione perché riproduttiva di clausole del modello ABI 2003 ritenute anticoncorrenziali. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della società procedente ritenendo legittima la riscossione esattoriale e infondate le ulteriori eccezioni. In Cassazione il ricorrente ha riproposto quattro motivi: violazione delle norme sulla riscossione mediante ruolo e sul limite ai crediti di natura privatistica; omesso esame del difetto di legittimazione passiva; violazione del divieto di acquisire garanzie personali; nullità della fideiussione ABI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la disciplina del Fondo di garanzia PMI e la giurisprudenza di legittimità richiamata, il credito da recupero delle somme escusse costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo e la riscossione esattoriale è legittima anche verso i terzi garanti, in virtù di una speciale disposizione di legge che deroga alla regola generale dell’art. 21 d.lgs. n. 46/1999. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non questioni giuridiche. Ha respinto il terzo motivo perché il divieto normativo richiamato non comprende le garanzie personali e, comunque, la sua violazione non è sanzionata con la nullità della fideiussione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: mancava una specifica allegazione/prova dell’identità della fideiussione al modello ABI, della rilevanza delle clausole asseritamente nulle e del concreto pregiudizio; la Corte ha ribadito che la nullità ex art. 1419 c.c. colpisce solo le singole clausole invalide, non l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 1996, n. 662

    Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese

    richiamata quale base normativa dell’intervento pubblico di garanzia e del sistema di recupero delle somme escusse

  • d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5

    si provvede con l'iscrizione a ruolo

    il recupero delle somme oggetto di restituzione avviene mediante iscrizione a ruolo; la disposizione è letta come speciale e idonea a fondare la riscossione esattoriale

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17

    richiamato come disciplina della procedura esattoriale applicabile al recupero del credito

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 21

    fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge

    le entrate di natura privatistica richiedono titolo esecutivo, salvo speciali disposizioni di legge che derogano alla regola

  • d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4

    i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo

    consente il recupero delle somme garantite dal Fondo e il subentro/surrogazione del Fondo verso l’impresa inadempiente

  • art. 1203 c.c.

    richiamato per la surrogazione legale del Fondo nel diritto di rivalersi verso il debitore inadempiente

  • d.m. 20 giugno 2005, art. 3, comma 2

    non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria

    il divieto è interpretato come non riferito alle garanzie personali; in ogni caso la sua eventuale violazione non comporta nullità automatica della fideiussione

  • d.m. 23 settembre 2005

    richiamato insieme al d.m. 20 giugno 2005 quanto al divieto di garanzie sul finanziamento

  • d.l. 24 gennaio 2014, n. 3

    indicato dalla Corte d’appello come conferma della disciplina di recupero del Fondo

  • d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8-bis, comma 3

    al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo

    disposizione considerata confermativa del regime già vigente e non innovativa né interpretativa autentica

  • legge 24 marzo 2015, n. 33

    conversione del d.l. n. 3/2015 richiamata per la disciplina del Fondo

  • art. 1418 c.c.

    la violazione dei divieti richiamati non è ritenuta assistita da una sanzione di nullità della fideiussione

  • art. 1419 c.c.

    la nullità, ove configurabile, colpisce solo le singole clausole invalide e non l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non questioni o argomentazioni giuridiche

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione/falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato

  • l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2, comma 2, lett. a)

    richiamata in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese restrittive della concorrenza

  • TFUE, art. 101

    richiamato come parametro antitrust per le clausole fideiussorie riproduttive di intese vietate

Massime di principio

  • Nel recupero delle somme erogate o pagate nell’ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI, la riscossione mediante ruolo è legittima quando la disciplina speciale lo prevede espressamente; tale disciplina deroga alla regola generale secondo cui le entrate di natura privatistica richiedono un titolo esecutivo autonomo.
  • La speciale procedura esattoriale può operare non solo contro il beneficiario finale del finanziamento, ma anche contro i terzi garanti, quando il diritto di rivalsa nasca dalla surrogazione legale del Fondo o del soggetto gestore.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a fatti storici, precisi e decisivi, non rispetto a questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
  • La violazione di divieti posti da fonti secondarie in materia di garanzie su finanziamenti agevolati non comporta automaticamente la nullità della fideiussione, se la norma non prevede espressamente tale sanzione.
  • Chi eccepisce la nullità di una fideiussione per riproduzione di clausole ABI deve allegare e provare in modo specifico l’identità delle clausole, la loro concreta incidenza sull’obbligazione azionata e il pregiudizio derivatone; la nullità, comunque, è tendenzialmente parziale e colpisce solo le clausole illegittime ex art. 1419 c.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataMutuoFideiussioneOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.