Cassazione Civile, Ordinanza n. 36513/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un fideiussore, destinatario di cartella esattoriale per il recupero di somme pagate dalla società gestore del Fondo di garanzia PMI alla banca finanziatrice, ha opposto l’esecuzione deducendo: assenza di valido titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo, perché il credito avrebbe natura privatistica e il ruolo avrebbe funzione solo di precetto; difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti; nullità della fideiussione per asserita violazione dei divieti di acquisire garanzie personali/reali previsti dalla disciplina del Fondo; nullità della fideiussione perché riproduttiva di clausole del modello ABI 2003 ritenute anticoncorrenziali. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della società procedente ritenendo legittima la riscossione esattoriale e infondate le ulteriori eccezioni. In Cassazione il ricorrente ha riproposto quattro motivi: violazione delle norme sulla riscossione mediante ruolo e sul limite ai crediti di natura privatistica; omesso esame del difetto di legittimazione passiva; violazione del divieto di acquisire garanzie personali; nullità della fideiussione ABI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la disciplina del Fondo di garanzia PMI e la giurisprudenza di legittimità richiamata, il credito da recupero delle somme escusse costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo e la riscossione esattoriale è legittima anche verso i terzi garanti, in virtù di una speciale disposizione di legge che deroga alla regola generale dell’art. 21 d.lgs. n. 46/1999. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non questioni giuridiche. Ha respinto il terzo motivo perché il divieto normativo richiamato non comprende le garanzie personali e, comunque, la sua violazione non è sanzionata con la nullità della fideiussione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: mancava una specifica allegazione/prova dell’identità della fideiussione al modello ABI, della rilevanza delle clausole asseritamente nulle e del concreto pregiudizio; la Corte ha ribadito che la nullità ex art. 1419 c.c. colpisce solo le singole clausole invalide, non l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1996, n. 662
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese
richiamata quale base normativa dell’intervento pubblico di garanzia e del sistema di recupero delle somme escusse
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5
si provvede con l'iscrizione a ruolo
il recupero delle somme oggetto di restituzione avviene mediante iscrizione a ruolo; la disposizione è letta come speciale e idonea a fondare la riscossione esattoriale
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17
richiamato come disciplina della procedura esattoriale applicabile al recupero del credito
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 21
fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge
le entrate di natura privatistica richiedono titolo esecutivo, salvo speciali disposizioni di legge che derogano alla regola
d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4
i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo
consente il recupero delle somme garantite dal Fondo e il subentro/surrogazione del Fondo verso l’impresa inadempiente
richiamato per la surrogazione legale del Fondo nel diritto di rivalersi verso il debitore inadempiente
d.m. 20 giugno 2005, art. 3, comma 2
non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria
il divieto è interpretato come non riferito alle garanzie personali; in ogni caso la sua eventuale violazione non comporta nullità automatica della fideiussione
d.m. 23 settembre 2005
richiamato insieme al d.m. 20 giugno 2005 quanto al divieto di garanzie sul finanziamento
indicato dalla Corte d’appello come conferma della disciplina di recupero del Fondo
d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 8-bis, comma 3
al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo
disposizione considerata confermativa del regime già vigente e non innovativa né interpretativa autentica
conversione del d.l. n. 3/2015 richiamata per la disciplina del Fondo
la violazione dei divieti richiamati non è ritenuta assistita da una sanzione di nullità della fideiussione
la nullità, ove configurabile, colpisce solo le singole clausole invalide e non l’intero contratto, salvo diversa volontà delle parti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi e non questioni o argomentazioni giuridiche
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato
l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2, comma 2, lett. a)
richiamata in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese restrittive della concorrenza
TFUE, art. 101
richiamato come parametro antitrust per le clausole fideiussorie riproduttive di intese vietate
Massime di principio
- Nel recupero delle somme erogate o pagate nell’ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI, la riscossione mediante ruolo è legittima quando la disciplina speciale lo prevede espressamente; tale disciplina deroga alla regola generale secondo cui le entrate di natura privatistica richiedono un titolo esecutivo autonomo.
- La speciale procedura esattoriale può operare non solo contro il beneficiario finale del finanziamento, ma anche contro i terzi garanti, quando il diritto di rivalsa nasca dalla surrogazione legale del Fondo o del soggetto gestore.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a fatti storici, precisi e decisivi, non rispetto a questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- La violazione di divieti posti da fonti secondarie in materia di garanzie su finanziamenti agevolati non comporta automaticamente la nullità della fideiussione, se la norma non prevede espressamente tale sanzione.
- Chi eccepisce la nullità di una fideiussione per riproduzione di clausole ABI deve allegare e provare in modo specifico l’identità delle clausole, la loro concreta incidenza sull’obbligazione azionata e il pregiudizio derivatone; la nullità, comunque, è tendenzialmente parziale e colpisce solo le clausole illegittime ex art. 1419 c.c.
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