Cassazione Civile, Ordinanza n. 28739/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale, del ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dall'allora Equitalia Sud S.p.A., limitatamente a cartelle relative a crediti di natura tributaria. In Cassazione ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3-bis della L. 53/1994 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello a mezzo PEC dovesse essere qualificata come mera irregolarità e non come inesistenza; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 18, 21 e 22 del D.Lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso/appello fuori dai casi tassativi previsti dal processo tributario. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, affermando che nel processo tributario la notifica dell'atto di appello a mezzo PEC, effettuata il 4 novembre 2016, era giuridicamente inesistente perché eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione Lazio (15 aprile 2017) e quindi prima della previsione normativa e regolamentare che la consentisse. Conseguentemente, l'appello era inammissibile e la CTR poteva rilevarne l'inammissibilità anche d'ufficio. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo periodo, come modificato dall'art. 46, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014
La notifica a mezzo PEC nel processo tributario non era utilizzabile nel caso concreto prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche del processo tributario telematico.
La Corte esclude la sanatoria della notificazione inesistente mediante il raggiungimento dello scopo.
artt. 18, 21 e 22 D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario le cause di inammissibilità dell'impugnazione sono rilevabili d'ufficio e operano secondo il regime speciale del rito tributario.
art. 16 D.M. 4 agosto 2015
Il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio dal 15 aprile 2017.
art. 3, comma 3, D.M. n. 163/2016
Richiamato quale base regolamentare per l'entrata in vigore del processo tributario telematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nel processo tributario, prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico e delle relative regole tecniche, la notifica dell'appello a mezzo PEC è giuridicamente inesistente, non una mera irregolarità sanabile.
- L'inesistenza della notificazione non è sanata dalla costituzione della controparte, perché manca un valido atto introduttivo dell'impugnazione.
- Nel processo tributario le cause di inammissibilità dell'impugnazione possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
- Il principio di specialità del rito tributario prevale sulle regole del processo civile quanto alle modalità di notificazione degli atti processuali.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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