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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40743/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/6/2025 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 13/2/2025 della Corte d'Appello di Catanzaro, con la quale era stata ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente. Il ricorso per cassazione deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in particolare per omessa valutazione della praticabilità degli arresti domiciliari "ordinari" ai sensi dell'art. 284 c.p.p., eventualmente integrati da strumenti di controllo dell'art. 275‑bis c.p.p.; per mancata considerazione degli elementi difensivi attinenti alle ragioni estranee al programma terapeutico che avrebbero giustificato l'allontanamento dalla comunità; per violazione degli articoli 276, 277 c.p.p. e dell'art. 89 del D.P.R. n. 309/1990; e per eccesso di gravità della misura in relazione alla pena prevista e alle norme (art. 94 D.P.R. 309/90 e art. 47‑bis l. 354/1975).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente motivato il ripristino della custodia in carcere, avendo accertato l'interruzione volontaria e ingiustificata del programma terapeutico del ricorrente (evasione dalla comunità "Regina Pacis") e la reiterazione di gravi condotte delittuose anche da minorenne. La Corte ha richiamato l'art. 89 D.P.R. 309/1990 e la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di interruzione o comportamento incompatibile con il programma terapeutico, il giudice può disporre o ripristinare la custodia in carcere senza dover preventivamente valutare esigenze cautelari di particolare rilevanza. Ha altresì ribadito il limite del sindacato di legittimità della Cassazione rispetto agli apprezzamenti discrezionali del giudice del merito e del riesame. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 (disposizioni di attuazione c.p.p.) e l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al giudizio di appello in materia cautelare; la Corte non entra nel merito discrezionale del giudice dell'appello oltre i limiti di legittimità

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Norma sugli arresti domiciliari "ordinari" evocata dalla difesa come alternativa alla custodia cautelare; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata valutazione di tale opzione ove sussista ripetuta inobservanza degli obblighi cautelari e interruzione del programma terapeutico

  • art. 275‑bis cod. proc. pen.

    Norma che prevede modalità di controllo degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che, per soggetti refrattari al programma terapeutico, tali misure non siano idonee a sostituire la custodia carceraria

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che la verifica di compatibilità delle misure deve essere svolta dal giudice che procede e che il riesame sull'aggravamento è circoscritto alla legittimità del provvedimento

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari relativa alla sussistenza dei presupposti della misura; la censura difensiva è stata ritenuta insussistente poiché il ripristino è giustificato dall'interruzione del programma

  • art. 277 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e priva di illogicità manifeste

  • art. 89 D.P.R. n. 309/1990

    "il Giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione"

    Interpretazione restrittiva a favore della possibilità di ripristino della custodia cautelare quando vi sia interruzione o comportamento incompatibile con il programma terapeutico; in tali ipotesi non è necessaria la prova di esigenze cautelari 'eccezionali'

  • art. 94 D.P.R. n. 309/1990 (disposizioni di attuazione c.p.p.)

    Norma richiamata per gli adempimenti relativi alla mancata remissione in libertà e per l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario

  • art. 47‑bis l. 354/1975

    Norma penitenziaria richiamata dalla difesa in relazione a possibili misure alternative; la Corte non ha ritenuto che l'esistenza di queste norme imponesse, nel caso concreto, il mantenimento di misure meno afflittive

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per spese e somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'occultamento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • L'evasione o l'interruzione volontaria di un programma terapeutico disposto come causa dell'attenuazione della misura cautelare legittima il ripristino della custodia in carcere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 309/1990 senza necessità di provare esigenze cautelari di particolare o 'eccezionale' rilevanza
  • Il sindacato del giudice d'appello (riesame) sull'aggravamento della misura è limitato alla legittimità del provvedimento: la Cassazione non può riconsiderare gli apprezzamenti discrezionali sulle caratteristiche soggettive dell'indagato o sull'adeguatezza della misura se la motivazione è congrua
  • Per impugnare l'aggravamento cautelare con successo occorre dimostrare elementi specifici che contrastino il concreto motivo dell'aggravamento (es. che l'allontanamento dalla struttura non sia imputabile a una scelta volontaria o a comportamento incompatibile con il programma), e tali argomentazioni debbono essere adeguatamente rappresentate nelle fasi procedurali che le valutano in primo luogo
  • La mera invocazione di misure alternative (arresti domiciliari ordinari, controlli di cui all'art. 275‑bis) non è sufficiente se emergono ripetute violazioni degli obblighi cautelari: il giudice può ritenere sproporzionato mantenere misure meno afflittive per un soggetto refrattario
  • I ricorsi per cassazione ritenuti manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); è quindi necessario valutare preventivamente la fondatezza della critica giuridica prima di adire la Corte di Cassazione

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