Cassazione Penale, Sentenza n. 40711/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di arma clandestina (art. 697 c.p.) e per ricettazione (art. 648, comma 2, c.p.) relativamente a una carabina ad aria compressa con matricola abrasa e a una spada katana. Il ricorrente contestava: mancanza di prove circa la paternità delle armi e la ricettazione; errata qualificazione del reato (originariamente contestato come violazione della legge 110/75, riqualificato in art. 697 c.p.); mancata verifica della potenza della carabina e quindi dell'obbligo di denuncia; omissione del riferimento all'elemento soggettivo (dolo); omissione, da parte della Corte territoriale, dell'avviso per chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 (richiamando anche art. 545-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha nel complesso respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha ritenuto che non fosse ammissibile una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità e ha condiviso la valutazione del merito secondo cui l'arma, priva di punzonatura e con matricola abrasa, integrava l'obbligo di denuncia e la rilevanza penale della ricettazione; inoltre ha osservato che, trattandosi di contravvenzione (art. 697 c.p.), è indifferente la sussistenza del dolo rispetto alla colpa e che l'abrasione della matricola è indice di occultamento e consapevolezza della provenienza illecita. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice d'appello non è tenuto a pronunciare sulle pene sostitutive se il difensore non ha formulato la richiesta, che comunque deve intervenire al più tardi nell'udienza di discussione del gravame; nel caso tale richiesta non risulta. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La contravvenzione per detenzione di arma clandestina è procedibile indipendentemente dalla distinzione tra dolo e colpa; il semplice possesso di arma clandestina può integrare la fattispecie sanzionatoria.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
La presenza di matricola abrasata è considerata elemento probatorio idoneo a configurare il reato di ricettazione, essendo l'abrasione indice di finalità di occultamento e della provenienza illecita dell'arma.
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 11 richiamato)
La mancanza dei contrassegni identificativi (punzonatura, matricola) compromette l'identificabilità e la libera circolazione dell'arma e legittima l'obbligo di denuncia e il rilievo penale.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria sulle pene sostitutive richiede che la richiesta di applicazione di pena alternativa sia avanzata dal difensore dell'imputato; il giudice di appello è tenuto a valutare l'istanza solo se questa è stata effettivamente formulata, al più tardi in udienza di discussione.
Norma richiamata in relazione all'eventuale onere di avviso su pene alternative; la Corte ha evidenziato che l'obbligo processuale non sostituisce la necessità della domanda difensiva specifica.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha applicato le regole di specificità e autosufficienza del motivo, dichiarando inammissibili i profili di fatto che mirano a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi in cassazione rispetto ai principi dettati per l'impugnazione; richiamato per delimitare i motivi ammessi.
Fondamento della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non indicano atti specifici e decisivi che dimostrino un travisamento macroscopico.
- La presenza di armi prive di contrassegni identificativi o con matricola abrasata costituisce forte elemento indiziario della provenienza illecita e può integrare il reato di ricettazione, salvo elementi contrari specificamente dedotti e provati.
- Per le contravvenzioni previste dall'art. 697 c.p. non rileva la distinzione tra dolo e colpa: il possesso di arma clandestina è di per sé rilevante ai fini della responsabilità.
- La Corte d'appello non è obbligata a pronunciarsi sull'applicabilità di pene sostitutive se l'imputato (o il suo difensore) non ha formulato la richiesta; tale richiesta può essere avanzata anche tardivamente, ma al più tardi nell'udienza di discussione del gravame.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e correlati ragionevolmente alla motivazione impugnata; la semplice riproposizione delle doglianze già esaminate in appello senza confronto con le ragioni del giudice di gravame è generalmente inammissibile.
- Quando la sentenza di appello si conforma in modo sostanziale a quella di primo grado (doppia conforme), le due decisioni possono essere lette congiuntamente e rafforzano la resistenza alle censure di legittimità.
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