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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40760/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e per truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.). I principali motivi invocati nel ricorso erano: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), invocata in ragione dell'esiguità della somma percepita (€13.574,45), della modalità episodica della condotta (tre certificazioni in breve arco temporale), della assenza di abitualità e della personalità dell'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento oggettivo: il medico avrebbe agito in base a certificazioni psichiatriche specialistiche (disturbo d'ansia generalizzato) e alla compilazione obbligata di campi della piattaforma INPS (es. "ambulatoriale", "terapia salvavita"), per cui non sarebbe configurabile né il falso né l'ingiusto profitto; (3) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo): il medico avrebbe recepito la diagnosi specialistica, non avrebbe tratto vantaggio personale e non sarebbe stato consapevole di un trasferimento della paziente in altra regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Motivazioni principali: (a) art. 131‑bis c.p.: esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità perché la reiterazione del comportamento (almeno tre certificati in breve periodo) e il contesto complessivo non consentono di considerare la condotta episodica e di minima offensività; (b) sulla sussistenza dell'elemento oggettivo: le decisioni di merito, congruamente motivate, hanno accertato che il medico certificò proroghe di prognosi senza visita diretta, basandosi su telefonate, e che il formulario obbligava a indicare la modalità di visita — dunque il rilascio di certificati attestanti visite ambulatoriali non effettuate integra il falso ideologico in atto pubblico; inoltre l'attestazione di una "grave patologia richiedente terapie salvavita" non risultava supportata dalla documentazione specialistica che aveva indicato solo disturbo d'ansia e terapia sintomatica; (c) sull'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto che la scelta di indicare formalmente "visita ambulatoriale" pur non avendola effettuata sia indice della consapevolezza della falsità; la censura relativa al dolo nella truffa è stata invece considerata generica e inammissibile. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Riferimento al cumulo/continuazione di reati: la Corte ha considerato la pluralità di condotte nel valutare la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, rilevando che la continuazione non esclude automaticamente l'abitualità e la gravità complessiva della condotta

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sul falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha ritenuto che il rilascio di certificati attestanti visite ambulatoriali non effettuate e la falsa indicazione di una "grave patologia" integrano il reato, quando l'attestazione assume rilevanza pubblicistica (attuazione di funzioni di certificazione rivolte a INPS/datore di lavoro)

  • art. 640, comma 2, n.1 cod. pen.

    Norma sulla truffa aggravata: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo della truffa laddove le false attestazioni hanno indotto l'ente previdenziale e/o il datore di lavoro a erogare corrispettivi per assenze non giustificate, configurando l'ingiusto profitto per la beneficiaria

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato i criteri per la sua applicazione (valutazione complessiva della fattispecie, natura e gravità degli illeciti, finalità e modalità, intensità del dolo, ecc.) e l'ha esclusa in presenza di reiterazione e impatto non minimale della condotta

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alle censure ammissibili in Cassazione rispetto ai motivi di impugnazione: richiamato come limite formale entro cui il ricorso è stato presentato

  • art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    Inammissibilità delle censure generiche: la Corte ha ritenuto la doglianza sulla mancanza di dolo in relazione alla truffa formulata in modo generico e quindi inammissibile ai sensi della norma

  • art. 24 codice deontologico medico

    Richiamato dalla difesa come parametro deontologico (affidamento su diagnosi specialistica): la Corte ha tuttavia ritenuto che l'osservanza delle regole deontologiche non giustifica attestazioni formali false se manca la visita diretta e la documentazione specialistica non supporta le affermazioni rese

Massime di principio

  • Il medico che rilascia certificati con valore pubblico (per assenze dal lavoro/INPS) è tenuto ad accertare lo stato di salute mediante visita diretta: la mera documentazione specialistica o colloqui telefonici non sostituiscono la visita se il modulo obbliga a un controllo diretto
  • La presenza di campi obbligati in piattaforme informatizzate (es. indicazione "ambulatoriale" o formule precompilate) non giustifica attestazioni non corrispondenti alla realtà; la compilazione formale può costituire indice di consapevolezza della falsità
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione complessiva; la reiterazione anche in un breve arco temporale e l'entità dell'effetto illecito possono escluderne l'applicabilità
  • In Cassazione non è ammessa la rivalutazione libera delle risultanze di fatto: le doglianze che si riducono a una diversa interpretazione delle prove in contrasto con la motivazione congrua delle decisioni di merito sono normalmente inammissibili o infondate
  • Motivi formulati in modo generico o non specifico (in particolare riguardo al dolo nella truffa) possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 4
  • Per la configurazione della truffa è necessario dimostrare l'artificio/il raggiro e l'ingiusto profitto; l'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto anche da elementi indiziari quali la condotta di compilazione di documenti formali non corrispondenti alla realtà

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