Cassazione Penale, Sentenza n. 40760/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e per truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.). I principali motivi invocati nel ricorso erano: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.), invocata in ragione dell'esiguità della somma percepita (€13.574,45), della modalità episodica della condotta (tre certificazioni in breve arco temporale), della assenza di abitualità e della personalità dell'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento oggettivo: il medico avrebbe agito in base a certificazioni psichiatriche specialistiche (disturbo d'ansia generalizzato) e alla compilazione obbligata di campi della piattaforma INPS (es. "ambulatoriale", "terapia salvavita"), per cui non sarebbe configurabile né il falso né l'ingiusto profitto; (3) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo): il medico avrebbe recepito la diagnosi specialistica, non avrebbe tratto vantaggio personale e non sarebbe stato consapevole di un trasferimento della paziente in altra regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Motivazioni principali: (a) art. 131‑bis c.p.: esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità perché la reiterazione del comportamento (almeno tre certificati in breve periodo) e il contesto complessivo non consentono di considerare la condotta episodica e di minima offensività; (b) sulla sussistenza dell'elemento oggettivo: le decisioni di merito, congruamente motivate, hanno accertato che il medico certificò proroghe di prognosi senza visita diretta, basandosi su telefonate, e che il formulario obbligava a indicare la modalità di visita — dunque il rilascio di certificati attestanti visite ambulatoriali non effettuate integra il falso ideologico in atto pubblico; inoltre l'attestazione di una "grave patologia richiedente terapie salvavita" non risultava supportata dalla documentazione specialistica che aveva indicato solo disturbo d'ansia e terapia sintomatica; (c) sull'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto che la scelta di indicare formalmente "visita ambulatoriale" pur non avendola effettuata sia indice della consapevolezza della falsità; la censura relativa al dolo nella truffa è stata invece considerata generica e inammissibile. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
Riferimento al cumulo/continuazione di reati: la Corte ha considerato la pluralità di condotte nel valutare la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, rilevando che la continuazione non esclude automaticamente l'abitualità e la gravità complessiva della condotta
art. 479 cod. pen.
Norma sul falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha ritenuto che il rilascio di certificati attestanti visite ambulatoriali non effettuate e la falsa indicazione di una "grave patologia" integrano il reato, quando l'attestazione assume rilevanza pubblicistica (attuazione di funzioni di certificazione rivolte a INPS/datore di lavoro)
art. 640, comma 2, n.1 cod. pen.
Norma sulla truffa aggravata: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo della truffa laddove le false attestazioni hanno indotto l'ente previdenziale e/o il datore di lavoro a erogare corrispettivi per assenze non giustificate, configurando l'ingiusto profitto per la beneficiaria
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato i criteri per la sua applicazione (valutazione complessiva della fattispecie, natura e gravità degli illeciti, finalità e modalità, intensità del dolo, ecc.) e l'ha esclusa in presenza di reiterazione e impatto non minimale della condotta
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alle censure ammissibili in Cassazione rispetto ai motivi di impugnazione: richiamato come limite formale entro cui il ricorso è stato presentato
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
Inammissibilità delle censure generiche: la Corte ha ritenuto la doglianza sulla mancanza di dolo in relazione alla truffa formulata in modo generico e quindi inammissibile ai sensi della norma
art. 24 codice deontologico medico
Richiamato dalla difesa come parametro deontologico (affidamento su diagnosi specialistica): la Corte ha tuttavia ritenuto che l'osservanza delle regole deontologiche non giustifica attestazioni formali false se manca la visita diretta e la documentazione specialistica non supporta le affermazioni rese
Massime di principio
- Il medico che rilascia certificati con valore pubblico (per assenze dal lavoro/INPS) è tenuto ad accertare lo stato di salute mediante visita diretta: la mera documentazione specialistica o colloqui telefonici non sostituiscono la visita se il modulo obbliga a un controllo diretto
- La presenza di campi obbligati in piattaforme informatizzate (es. indicazione "ambulatoriale" o formule precompilate) non giustifica attestazioni non corrispondenti alla realtà; la compilazione formale può costituire indice di consapevolezza della falsità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione complessiva; la reiterazione anche in un breve arco temporale e l'entità dell'effetto illecito possono escluderne l'applicabilità
- In Cassazione non è ammessa la rivalutazione libera delle risultanze di fatto: le doglianze che si riducono a una diversa interpretazione delle prove in contrasto con la motivazione congrua delle decisioni di merito sono normalmente inammissibili o infondate
- Motivi formulati in modo generico o non specifico (in particolare riguardo al dolo nella truffa) possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 4
- Per la configurazione della truffa è necessario dimostrare l'artificio/il raggiro e l'ingiusto profitto; l'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto anche da elementi indiziari quali la condotta di compilazione di documenti formali non corrispondenti alla realtà
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