Cassazione Penale, Sentenza n. 40774/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione di legge per presunta motivazione insufficiente e apodittica: il Tribunale avrebbe fondato la proroga su informazioni degli organi inquirenti senza valutare criticamente la documentazione prodotta dalla difesa (tra cui verbali e ordinanze che attesterebbero la cessazione del clan Polverino), avrebbe travisato dichiarazioni di collaboratori e testi che attesterebbero lo scioglimento del clan, e non avrebbe tenuto conto delle sentenze e degli elementi a favore della sua dissociazione e del suo percorso rieducativo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio contro i provvedimenti applicativi o di proroga del regime 41-bis sia consentito in Cassazione solo per violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies). Il ricorso, invece, lamentava essenzialmente vizi di motivazione e non una violazione di legge. La Corte ha giudicato la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza adeguata e logica: il Tribunale aveva esaminato le note aggiornate della DNA, DIA e DDA di Napoli, le sentenze che riconoscevano il ruolo apicale del ricorrente nel clan, elementi sulla persistenza e potenza economica del gruppo, la capacità di garantire latitanze e i colloqui con i familiari che indicavano interesse del ricorrente per gli affari illeciti. Il Tribunale aveva inoltre valutato e ritenuto non decisive le dichiarazioni che il ricorrente invocava come prova di cessazione del clan e aveva escluso rilevanza dissociativa ad alcune dichiarazioni processuali ritenute strumentali. Anche la memoria e la documentazione depositata successivamente non hanno mutato la valutazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (comma 2-sexies)
Stabilisce che il ricorso avverso l'ordinanza di applicazione o proroga del regime 41-bis è consentito in Cassazione solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso che denunciava vizi di motivazione.
legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)
Quadro normativo di riferimento per il regime detentivo differenziato; la dicitura è richiamata in relazione all'art. 41-bis e alla disciplina dell'impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende salvo elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 37351/2014; Sez. 1, n. 449/2003 e altre)
Precisa i limiti dell'impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti 41-bis: non costituiscono di per sé violazione di legge l'omessa valorizzazione di argomenti della difesa quando i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti; tuttavia la mancanza di motivazione minima o motivazione meramente apparente rientra nella nozione di violazione di legge.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di applicazione o proroga del regime 41-bis è ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi che riguardano la motivazione invece spesso rendono il ricorso inammissibile salvo che la motivazione sia talmente carente da costituire mancanza di motivazione ai sensi della giurisprudenza.
- Il Tribunale può fondare la proroga del 41-bis anche su informazioni e atti provenienti dagli organi investigativi purché le ragioni siano adeguatamente esposte e supportate da elementi di fatto documentali; l'uso di tali informazioni non costituisce di per sé violazione di legge.
- La mera produzione di documenti attestanti dissociazione o la cessazione del gruppo non è automaticamente decisiva: occorre che tali elementi siano concreti, coerenti e non contraddetti da elementi di fatto che dimostrino la persistenza di pericolosità.
- Le dichiarazioni di dissociazione rese in ambito processuale possono essere valutate come strumentali se risultano contraddittorie o minimizzanti rispetto al ruolo ricoperto dal detenuto; la Corte esige prove oggettive di un percorso di reale distacco dalla criminalità organizzata.
- L'omessa o parziale valutazione di documenti difensivi può integrare un vizio se porta a una motivazione apparente o incomprensibile; tuttavia, se il tribunale ha esaminato gli elementi chiave e la decisione è sorretta da dati sufficienti, il vizio di motivazione non costituisce violazione di legge.
- Documenti o relazioni depositati tardivamente (ad es. in corso di giudizio di legittimità) difficilmente mutano l'ammissibilità del ricorso se la questione prospettata resta di carattere motivazionale; per influire è preferibile che le prove siano state introdotte tempestivamente nei gradi di merito.
- Per resistere efficacemente a un provvedimento 41-bis è utile produrre elementi concreti e aggiornati che dimostrino dissociazione reale (comportamento carcerario significativo, testimonianze indipendenti, elementi economico-patrimoniali che attestino disimpegno dall'attività illecita), oltre a contestare specificamente eventuali dati inquirenti con elementi di fatto contrastanti.
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