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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40716/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva confermato la persistente pericolosità sociale e la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) ritenuta tuttora sussistente nonostante il lungo periodo di detenzione (28/12/2008 - 24/08/2024). Criticava che la Corte territoriale avesse fondato la decisione prevalentemente su fatti anteriori al periodo detentivo (gravità dei reati: associazione mafiosa, omicidio, tentati omicidi; lunga latitanza) e su un episodio disciplinare in carcere, senza valutare adeguatamente gli elementi sopravvenuti e positivi prodotti dalla difesa (buona condotta in carcere, diploma di scuola superiore, pace tra le cosche, trasferimento in provincia di Varese, natura personale dell'aiuto ricevuto durante la latitanza). Inoltre chiedeva, in via subordinata, il contenimento della misura al minimo edittale di un anno o la sostituzione dell'obbligo di soggiorno con il braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la Corte territoriale per motivazione apparente/inesistente: il giudice di merito aveva dato rilievo a elementi storici e a un episodio disciplinare del 2015 senza confrontarsi con le deduzioni difensive che lo contestavano (si trattava di una protesta relativa al divieto di cucinare prevista dal regime 41-bis, questione poi incisa da sentenza della Corte costituzionale n.186/2018). La Corte di cassazione ha richiamato il principio dell'attualità della pericolosità nelle misure di prevenzione per reati di tipo mafioso e ha osservato che la presunzione di stabilità del vincolo associativo può essere applicata solo se sussistono elementi sintomatici di partecipazione attuale. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda subordinata di contenimento della misura e di esclusione dell'obbligo di soggiorno. Di conseguenza il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio in piena autonomia decisionale.

Norme richiamate

  • art. 4 I. n. 1423/56

    Regola il procedimento di prevenzione e viene richiamato per affermare i limiti del ricorso per cassazione (ammissibile per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente).

  • art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65

    Richiamato insieme alla normativa sulla prevenzione per definire il quadro procedurale di impugnazione nei provvedimenti di prevenzione.

  • d.lgs. n. 159/2011 (art. 4, art. 6, comma 3-bis, art. 10, commi 2 e 3, art. 14, comma 2-ter)

    Norme del codice delle misure di prevenzione: richiamate in relazione ai criteri per accertare la pericolosità sociale, all'esame degli elementi probatori e alle forme attenuate o sostitutive delle misure.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente/erronea) usati per inquadrare i mezzi di impugnazione del ricorrente.

  • Sezioni Unite Gattuso (n. 111 del 30/11/2017)

    Principio secondo cui, per misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, è necessario accertare l'attualità della pericolosità e distinguere la mera contiguità dalla partecipazione funzionale agli scopi associativi.

  • art. 41-bis Ord. pen. e sentenza Corte cost. n. 186/2018

    Richiamati nel contesto della contestazione di un episodio disciplinare in carcere: la protesta che il ricorrente sostiene fosse pacifica è collegata a questioni di legittimità del regime 41-bis successivamente decise dalla Corte costituzionale.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma sul braccialetto elettronico menzionata come possibile misura alternativa chiesta subordinatamente dal ricorrente.

  • Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024 (Rv. 287330 - 01)

    Precedente richiamato per affermare che la mancata pronuncia su una domanda subordinata non può essere considerata implicita.

Massime di principio

  • Nelle misure di prevenzione per reati di tipo mafioso va accertata l'attualità della pericolosità: la gravità di reati commessi in passato non basta se non emergono indici attuali di partecipazione o pericolosità.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con gli elementi di fatto e le prove sopravvenute prospettate dalla difesa; l'omissione di valutare un elemento potenzialmente decisivo configura motivazione apparente o inesistente rilevabile in cassazione.
  • Eventuali episodi disciplinari in carcere vanno valutati nel loro contesto e confrontati con le deduzioni difensive; se tali episodi sono collegati a vicende poi ritenute legittime (es. questioni sul regime 41-bis), non possono essere usati meccanicamente per confermare la pericolosità.
  • Se il ricorrente chiede, anche in via subordinata, la riduzione o la sostituzione della misura, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tali richieste; la mancata pronuncia è motivo di annullamento.
  • La presunzione di stabilità del vincolo associativo può essere applicata solo quando sussistono elementi sintomatici di partecipazione effettiva; la mera contiguità o aiuti di natura personale non bastano a fondare automaticamente l'attualità della pericolosità.

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