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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40714/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato il reclamo contro il trattenimento di due missive indirizzate al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis. I motivi di ricorso erano: (1) censura della riunione dei procedimenti relativi alle due missive (vizi di competenza e di raggruppamento di questioni difensive diverse); (2) carenza e contraddittorietà della motivazione sul trattenimento, atteso che le missive e la documentazione difensiva dimostravano che si trattava di corrispondenza relativa a lavori edili dell'abitazione della compagna e non di messaggi con finalità illecite; richiesta di spiegazioni concrete circa il pericolo per la sicurezza che avrebbe giustificato il trattenimento; (3) mancata pronuncia del Tribunale circa l'eventuale inoltro parziale delle lettere, richiesto in via subordinata dal detenuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (la decisione sulla riunione dei procedimenti è un provvedimento meramente ordinatorio e non impugnabile) e il terzo motivo (genericità sulla richiesta di inoltro parziale, priva di indicazione precisa delle parti delle missive da recapitare). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 18-ter e dell'art. 41-bis sull'esame e sul trattenimento della corrispondenza nei casi del regime speciale, la giurisprudenza e l'orientamento della Corte costituzionale che richiedono un provvedimento giudiziale motivato quando la libertà di corrispondenza è limitata. Il Tribunale di Messina aveva fornito motivazione adeguata spiegando che il contenuto delle lettere (richiesta/acquisto di materiale edile, modalità di pagamento, soggetti coinvolti e una piantina con misure) faceva ritenere la sussistenza di un rischio per la sicurezza/ordine pubblico e giustificava il trattenimento. Sono quindi respinte le censure difensive, e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Disciplina le limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza per esigenze investigative o di sicurezza; prevede il "visto di controllo" e richiede motivazione giudiziale per le limitazioni nei rapporti con la generalità dei detenuti

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Prevede regole specifiche per i detenuti sottoposti al regime speciale, compresa la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza; rilevanza di specialità rispetto all'art. 18-ter per i soggetti 41-bis

  • art. 69 Ord. pen.

    Richiamato tra le norme pertinenti alla materia del trattamento penitenziario e delle limitazioni

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione e le relative deduzioni; è stato richiamato come base per le censure formulate dal ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti di riproduzione dei motivi di ricorso: la Corte ha richiamato i limiti ai motivi riprodotti nel ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto; applicata alla condanna del ricorrente

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nell'insieme delle garanzie costituzionali evocato dal ricorrente

  • art. 3 Cost.

    Richiamato tra i profili costituzionali invocati a tutela dei diritti del ricorrente

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nell'ambito delle garanzie di legalità dell'azione penale e delle restrizioni ai diritti

  • art. 111 Cost.

    Richiama il diritto a un processo giusto e motivato; rilevanza per l'obbligo motivazionale dei provvedimenti limitativi

  • art. 15 Cost.

    Principio che le limitazioni di libertà e dei diritti fondamentali possono essere operate solo con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, richiamato dalla Corte costituzionale

  • art. 6 CEDU

    Richiamato tra le garanzie europee sul giusto processo

  • art. 8 CEDU

    Tutela della vita privata e della corrispondenza; la limitazione deve essere giustificata e proporzionata

  • Legge 15 luglio 2009, n. 94

    Modifiche all'art. 41-bis richiamate dalla sentenza: rilevanza della nozione di "visto di censura" nel regime speciale

  • Legge n. 95 del 2004

    Modifiche citate nella giurisprudenza e nella pronuncia costituzionale riguardo alla disciplina dei controlli della corrispondenza

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 18 del 2022

    Ha richiamato l'incertezza legislativa sul rapporto tra visto di censura (41-bis) e controllo (art. 18-ter) e sottolineato la necessità che la limitazione della corrispondenza per detenuti in regime speciale sia disposta da autorità giudiziaria con motivazione sui presupposti indicati dall'art. 18-ter

Massime di principio

  • Nei confronti di detenuti sottoposti al regime 41-bis la corrispondenza può essere sottoposta a "visto di censura" e, se trattata diversamente rispetto al regime ordinario, la limitazione richiede una motivazione giudiziale che indichi la sussistenza dei presupposti di sicurezza o di prevenzione.
  • Il trattenimento di missive è legittimo quando dall'esame del contenuto emerga un pericolo concreto per l'ordine o la sicurezza pubblica; la motivazione non deve essere meramente apparente ma può fondarsi su elementi di significato criptico o su contenuti che, per contesto (es. indicazioni operative, piantine, modalità di pagamento), suggeriscono finalità diverse dalla mera corrispondenza privata.
  • I provvedimenti meramente ordinatori (es. decisioni sulla riunione di procedimenti) non sono impugnabili separatamente in Cassazione e dunque le censure su tali atti sono inammissibili.
  • Le doglianze generiche, prive di specificazione (ad es. quale parte delle missive chiedere di inoltrare), sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione ciò che chiede per permettere la verifica di fondatezza.
  • In situazioni simili conviene al detenuto e al difensore: proporre documentazione chiara che smentisca la ricostruzione dell'autorità (con prove precise e, se occorre, perizia grafologica), formulare richieste specifiche (es. inoltro parziale indicando passi concreti), e contestare la motivazione del giudice solo con argomentazioni mirate che evidenzino vizi logici o probatori
  • La giurisprudenza e la Consulta richiedono equilibrio fra esigenze di sicurezza e rispetto delle garanzie fondamentali: ogni limitazione della corrispondenza deve risultare proporzionata e adeguatamente motivata per resistere al controllo di legittimità.

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