Cassazione Penale, Sentenza n. 40713/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto il trattenimento di una missiva inviata l'11/11/2024 alla figlia. Sosteneva che la lettera conteneva la richiesta lecita di un prestito di 8.000,00 euro a una persona nominata ('Gio') per lavori di ristrutturazione di immobili di familiari, documentando la necessità e l'impegno di restituzione, e che quindi il trattenimento era ingiustificato. Denunciava violazioni degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen., degli artt. 2, 3 e 25 Cost. e degli artt. 3 e 6 CEDU e la mancanza di motivazione. Con un secondo motivo lamentava la mancata consegna almeno parziale della missiva senza specificare quale parte dovesse essere recapitata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: richiamando l'art. 18-ter e le regole speciali dell'art. 41-bis (comma 2-quater, lett. e), nonché la giurisprudenza costante e la pronuncia della Corte costituzionale n.18/2022, ha confermato che il trattenimento è ammissibile quando, dalla lettura della corrispondenza, emerge un pericolo concreto per esigenze di sicurezza e ordine pubblico; il Tribunale di Messina ha fornito motivazione adeguata richiamando la caratura criminale del detenuto e il contenuto della lettera (richieste di denaro e beni a terzi) idoneo a integrare rischio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché il ricorrente non ha indicato quale parte della missiva avrebbe dovuto essere comunque inoltrata, impedendo alla Corte di verificare la richiesta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen. (controlli della corrispondenza)
Stabilisce le tipologie di limitazioni alla corrispondenza, i presupposti e l'autorità competente; il trattenimento può intervenire se dall'esame della corrispondenza l'autorità giudiziaria ritiene sussistente un pericolo concreto per ordine e sicurezza pubblica
art. 41-bis Ord. pen. (regime detentivo speciale)
Prevede, per i detenuti in regime speciale, la sottoposizione a "visto di censura" della corrispondenza; la Corte ne riconosce sostanziale equivalenza con il "visto di controllo" dell'art. 18-ter e indica che in materia trovano applicazione le regole specifiche dell'art. 41-bis
art. 69 Ord. pen.
Richiamato nelle censure difensive insieme alle altre norme del regime penitenziario; utilizzato nel contesto delle garanzie procedurali sulle modalità di trattamento dei detenuti
art. 2 Cost.; art. 3 Cost.; art. 25 Cost.
Richiamate come garanzie costituzionali di diritti fondamentali (es. rispetto della dignità, uguaglianza, garanzie processuali); la Corte verifica la compatibilità delle limitazioni alla corrispondenza con tali principi, richiedendo motivazione dell'Autorità giudiziaria
art. 3 CEDU; art. 6 CEDU
Richiamati come parametri di conformità ai diritti europei (es. divieto di trattamenti inumani/degradanti, diritto a un giusto processo); la Corte valuta che le misure restrittive della corrispondenza non ledano tali diritti se adeguatamente motivate e proporzionate
art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)
comma 1, lett. b), c) ed e)
Indica i motivi di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme e vizio di motivazione/contraddittorietà)
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi in ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti
art. 616 c.p.p. (spese processuali)
Norma cui la Corte ha fatto riferimento per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto
Sentenza Corte costituzionale n.18/2022
Precisazione sul rapporto tra art. 41-bis e la disciplina generale dei controlli della corrispondenza (art. 18-ter): la limitazione della libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale deve essere adottata con provvedimento dell'autorità giudiziaria e motivata secondo i presupposti dell'art. 18-ter
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1 n.51187/2018; Sez.5 n.32452/2019; Sez.1 n.43522/2014)
Giurisprudenza consolidata che ammette il trattenimento quando dalla corrispondenza emergono pericoli concreti per ordine e sicurezza; conferma la necessità di adeguata motivazione dell'autorità giudiziaria
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la corrispondenza può essere sottoposta a "visto di censura" e trattenuta se, dalla lettura, emerge un rischio concreto per l'ordine o la sicurezza: la valutazione è discrezionale ma richiede motivazione adeguata.
- La restrizione della corrispondenza in regime speciale, pur essendo regolata da norme speciali (art. 41-bis), deve comunque rispettare i principi e i presupposti indicati dall'art. 18-ter e, secondo la Consulta, essere formalizzata dall'autorità giudiziaria con motivazione specifica.
- La semplice dichiarazione difensiva della finalità lecita di una comunicazione (es. richiesta di prestito documentata) non impedisce automaticamente il trattenimento: il giudice valuta il contenuto della missiva alla luce della caratura del detenuto e del contesto operativo.
- Le censure difensive che consistono in una rivalutazione dei fatti o in allegazioni generiche senza indicazioni puntuali sono difficilmente efficaci in sede di ricorso per cassazione; va indicato con precisione quale parte della corrispondenza si ritiene recapitabile per evitare l'inammissibilità.
- Il provvedimento di trattenimento deve sempre contenere motivazione congrua e specifica; l'assenza di adeguata motivazione lo renderebbe annullabile, mentre una motivazione logicamente fondata e riferita a concreti elementi di pericolo viene confermata.
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