Cassazione Civile, Sentenza n. 28017/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Abruzzo n. 508/24.11.2020 relativa al sollecito di pagamento TARI 2015 notificato a Modamilano srl, esercente commercio all'ingrosso. Il Comune contestava la qualificazione delle superfici (magazzino e vendita) come esenti dalla TARI per produzione prevalente di rifiuti speciali da imballaggi smaltiti in proprio, non assimilabili agli urbani, e la conseguente disapplicazione di parti del regolamento comunale; altresì censurava motivazione, oneri dichiarativi e calcolo della tariffa (parte fissa/variabile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati la maggior parte dei motivi del Comune, confermando che i rifiuti da imballaggi terziari (e secondari in assenza di raccolta differenziata) rientrano in un regime speciale e non possono essere assimilati agli urbani ex lege; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito circa la prevalenza e continuità della produzione di imballaggi non assimilabili in capo alla società, sulla base di perizia, contratti di smaltimento e documenti. Tuttavia la Corte ha accolto il sesto motivo del Comune: anche ove sia esclusa l'applicazione della parte variabile della tariffa sulle superfici in questione, rimane dovuta la quota fissa della TARI (art. 3 DPR 158/1999 e principi di commisurazione della tariffa). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione per determinare l'ammontare dovuto relativo alla sola quota fissa; su tutte le spese del giudizio di cassazione provvederà il giudice di rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - disposizioni TARI
art. 1, comma 641 e ss.; art. 1, c. 651 ("Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158")
La TARI ha sostituito le preesistenti tasse/ tariffe e ne conserva principi; presupposto è il possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; la legge prevede esclusione per superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e attribuisce al Comune poteri regolamentari per riduzioni e individuazioni delle aree.
art. 3, c. 2 ("la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti...")
La tariffa è articolata in parte fissa e parte variabile: anche se la parte variabile può essere esclusa per superfici non produttive di rifiuti urbani, la parte fissa, finalizzata a coprire costi generali e servizi indivisibili, resta dovuta.
D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
Storico regime che ha introdotto la TIA e disciplinato l'assimilazione; stabilisce la potestà dei Comuni in materia, ma il regime speciale degli imballaggi limita la possibilità di assimilazione per tipologie quali gli imballaggi terziari e, in assenza di raccolta differenziata, i secondari.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)
art. 218 (definizioni), artt. 221, 224, 226 richiamati in motivazione
Rifonde e conferma la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; definisce imballaggio e rifiuto da imballaggio e stabilisce che gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel circuito normale di raccolta urbana, mentre i secondari sono assimilabili solo se è attivata raccolta differenziata.
D.Lgs. 546/1992 (giudizio tributario)
art. 7 (richiamato in tema di disapplicazione di atti comunali)
Il giudice tributario può disapplicare norme o regolamenti comunali contrari a norme di rango superiore nell'ambito del contenzioso tributario.
art. 360 cod.proc.civ. e art. 132 cod.proc.civ.; art. 112 cod.proc.civ.; art. 115 co.2 cod.proc.civ.
Richiamati in ordine ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme processuali, omessa pronuncia, onere probatorio e valutazione delle prove); la Corte precisa la corretta collocazione delle doglianze tra i diversi motivi di cassazione.
Richiamato in tema di onere della prova: l'Amministrazione ha onere probatorio generale dell'obbligazione tributaria, ma il contribuente ha oneri dichiarativi e di prova specifici per l'esclusione di superfici dalla TARI.
Massime di principio
- I rifiuti da imballaggio terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) seguono un regime speciale che, ex lege, ne esclude l'assimilazione ai rifiuti urbani: i regolamenti comunali che prevedano tale assimilazione vanno disapplicati dal giudice tributario.
- Per escludere la parte variabile della TARI su determinate superfici è necessario dimostrare la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili (documentazione: perizia tecnica, formulari rifiuti, contratti di smaltimento, planimetrie e denuncia/variazioni al Comune).
- L'onere dichiarativo di indicare superfici e tipologia di rifiuti grava sul contribuente, ma la valutazione probatoria complessiva resta di competenza del giudice di merito e difficilmente rivedibile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Anche se è esclusa la quota variabile della tariffa per superfici non produttive di rifiuti urbani, permane comunque l'obbligo di pagamento della quota fissa della TARI, destinata a coprire costi generali e servizi indivisibili secondo i criteri del DPR 158/1999.
- In caso di contrasto tra regolamenti comunali e norme statali/ di rango superiore in materia ambientale e tributaria, la soluzione praticabile è la disapplicazione del regolamento impugnato nella parte incompatibile; il giudizio di merito deve valutare fatti e prove in concreto per stabilire la prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali.
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