Cassazione Civile, Sentenza n. 28001/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello denunciando: nullità del frazionamento e dell'eventuale concessione edilizia propedeutica all'edificazione (per presunta lottizzazione abusiva), violazione delle distanze legali e del regolamento edilizio comunale (in particolare rispetto dell'art. 3, punto 24 e dell'art. 3, punto 20 lett. f), con riferimento all'estradosso del piano cantinato che sarebbe emerso rispetto al piano di campagna originario), illegittimità di muri di contenimento e parapetti, pregiudizio e danno patrimoniale (art. 872 c.c.), omissione di consulenza tecnica per accertare l'originario profilo altimetrico e contestata reciproca soccombenza sulla ripartizione delle spese. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale sostenendo diversa lettura del regolamento comunale (soprattutto sulla rilevanza degli aggetti dei balconi e sulla definizione di "fronte" e "confine") e chiedendo il rigetto delle pretese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (interesse dei vicini a ottenere tutela, anche risarcitoria, per opere edilizie eventualmente illegittime) e il terzo motivo (che riconosce la natura di "costruzione" all'estradosso del piano cantinato emerso rispetto al piano di campagna originario e quindi la violazione della distanza di 5 m), dichiarando assorbite le altre doglianze. Ha rigettato il ricorso incidentale dell'Oddo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili ritenuti errati e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, altra composizione, per il nuovo esame (compresa la verifica incidentale della legittimità urbanistico-edilizia, l'accertamento del danno e la regolazione delle spese). Sono inoltre dichiarati inammissibili alcuni documenti allegati dall'Oddo alla sua memoria e non è stata accolta la richiesta di riunione con altro procedimento.
Norme richiamate
Citato in relazione alle doglianze sulla valutazione delle allegazioni e delle prove; contestato dai ricorrenti per presunta errata applicazione nel giudizio di merito
La Corte distingue le norme relative alle distanze tra costruzioni (che incidono sui rapporti di vicinato e consentono azioni di riduzione in pristino e risarcimento) dalle norme di edilizia/urbanistica: l'art. 872 è richiamato in relazione alla tutela risarcitoria per deprezzamento e perdita di amenità derivanti da opere non conformi
Norma sulle distanze dai confini: la Corte ha ritenuto che l'estradosso del cantinato, emerso rispetto al piano di campagna originario, debba essere considerato costruzione soggetta al rispetto della distanza di 5 m
Richiamato per dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti in Cassazione dall'Oddo, non rientranti nelle ipotesi tassative previste dalla norma
Regolamento edilizio del Comune di Palermo, art. 3, punto 20, lett. f)
Il profilo del terreno, a sistemazione avvenuta non deve, rispetto al piano di campagna preesistente, superare in sbancamento i metri 3 e in riporto metri 2; tali interventi sono ammissibili solo se necessari per la natura del terreno
La norma disciplina gli sbancamenti e i riporti e impone di valutare se l'intervento sul profilo del terreno fosse necessario; tale valutazione non è stata compiuta dalla Corte di appello e deve essere effettuata dal giudice del merito
Regolamento edilizio del Comune di Palermo, art. 3, punto 24
prevedendo espressamente che una costruzione deve distare comunque, dal confine di proprietà non meno di metri cinque
La Corte ha ritenuto che, ai fini della distanza dal confine, si debbano computare le sporgenze (es. aggetti di balconi), con esclusione soltanto di sporti ornamentali; la definizione applicabile a 'fronte' (art. 2, punto 2) non annulla l'obbligo di tener conto degli aggetti quando si misura la distanza dal confine
art. 2, punto 2 del regolamento edilizio comunale (definizione di fronte/proiezione)
La Corte ha precisato che la definizione di "fronte" rileva per le distanze tra edifici frontisti ma non per la misura della distanza dal confine, sicché non può escludere di per sé la rilevanza degli aggetti nel calcolo della distanza dal confine
D.M. n. 1444/1968, L.R. n. 37/85, L. n. 47/85
Richiamate dai ricorrenti a sostegno della tesi di lottizzazione/violazione urbanistica; la Cassazione ha lasciato tali profili alla valutazione del giudice di merito, ricomprendendoli nell'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'opera
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (come modificato dalla legge n. 228/12)
Menzionata in chiusura della sentenza come riferimento procedurale amministrativo; nella pronuncia è riportato un adempimento formale relativo al procedimento (nota tecnica alla comunicazione), senza rilievo decisorio sulla materia edile
Massime di principio
- Il vicino ha interesse ad agire (almeno in forma risarcitoria) contro opere edilizie che gli arrecano pregiudizio, anche se la costruzione è stata resa possibile da un frazionamento o lottizzazione che riguarda terzi: la legittimazione non può essere automaticamente esclusa per la mera circostanza del coinvolgimento di terzi
- Va distintamente considerata la tutela prevista dalle norme sulle distanze (art. 873 c.c. e regolamenti locali) rispetto alla normativa urbanistica/edilizia: la violazione delle distanze può dare luogo a riduzione in pristino e a risarcimento, mentre le altre violazioni urbanistiche possono dare luogo, di regola, a tutela risarcitoria
- Quando il profilo altimetrico dei fondi è stato modificato artificialmente (sbancamenti/riporti), i muri di cinta o i muri che fungono da contenimento del terrapieno possono essere qualificati come costruzioni e sono soggetti alle norme sulle distanze; non rileva chi materialmente ha effettuato l'intervento
- Nel calcolo della distanza dal confine devono essere considerate le sporgenze e gli aggetti (es. balconi), eccetto i soli sporti puramente ornamentali espressamente esclusi dal regolamento: non si può applicare automaticamente un limite di 1,20 m per escludere tali aggetti quando la norma in questione disciplina la distanza dal confine
- Se per l'accertamento della configurazione originaria del terreno o della necessità degli interventi occorre valutazione tecnica, il giudice del merito deve eventualmente disporre consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare l'originario piano di campagna e la natura dell'intervento
- In Cassazione i documenti nuovi sono ammissibili solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 372 c.p.c.; allegazioni probatorie tardive o non rientranti nelle eccezioni possono essere dichiarate inammissibili
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