Cassazione Civile, Sentenza n. 27983/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi impugnano l'iscrizione ipotecaria operata dall'agente della riscossione contestando la validità delle cartelle prodromiche per vari profili: (1) notifica eseguita direttamente tramite servizio postale senza messo/agente notificatore; (2) notifica consegnata a persona diversa dal contribuente senza invio della comunicazione informativa (c.d. 'seconda raccomandata'); (3) notifica avvenuta in pendenza di fallimento solo al curatore e non anche al fallito; (4) trasferibilità delle sanzioni tributarie agli eredi (si chiede la cassazione per intrasmissibilità delle sanzioni). I ricorrenti articolano in tutto otto motivi di cassazione che riguardano principalmente la presunta illegittimità delle notifiche e la non opponibilità agli eredi delle sanzioni tributarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi eccetto il settimo, relativo all'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie. Sul punto accolto la Corte ha cassato in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario limitatamente alla non debenza delle sanzioni tributarie a carico degli eredi (applicazione dell'art.8 d.lgs.472/97). Gli altri motivi, attinenti alle modalità di notifica e alla mancata comunicazione informativa, sono stati rigettati o ritenuti inammissibili per carenza di specificità fattuale nel ricorso di cassazione e per effetto delle preclusioni processuali: la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il concessionario può notificare direttamente con raccomandata A/R e che, in cassazione, le doglianze devono essere autosufficienti e puntuali. Le spese dei gradi di merito sono compensate integralmente; le spese del giudizio di legittimità sono compensate per il 30% e a carico dei ricorrenti per il 70%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La Corte ritiene pacifico che il concessionario della riscossione possa notificare le cartelle mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di messo o ufficiale giudiziario; la prova della notifica è data dall'A/R e dall'attestazione postale ai sensi dell'art.2700 c.c.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Richiamato tra le norme sulla riscossione e notificazione degli atti fiscali nell'ambito delle contestazioni sulla legittimità delle modalità notificatorie
Legge n. 890/1982
La Corte osserva che, quando la notifica è effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata A/R ai sensi dell'art.26 DPR 602/73, non trovano applicazione le procedure speciali della legge 890/82; la forma semplificata è giustificata dalla funzione pubblicistica dell'agente della riscossione
Codice di procedura civile, art. 140
La norma impone l'invio della comunicazione informativa (seconda raccomandata) quando la notifica è a persona diversa dal destinatario; la Corte però ha ritenuto che in cassazione i ricorrenti non hanno sufficientemente specificato i fatti necessari per valutare la violazione dell'art.140
Codice civile, art. 2700
L'attestazione dell'agente postale ha efficacia probatoria per dimostrare la relazione tra consegnatario e destinatario e quindi il perfezionamento della notifica tramite servizio postale
Legge fallimentare, art. 48
Rientra nella problematica relativa alle notifiche in pendenza di fallimento: la Corte ha richiamato la necessità di verificare chi fosse stato effettivamente destinatario delle notifiche e la questione della legittimazione all'impugnazione del fallito rispetto all'operato del curatore
D.Lgs. n. 472/1997, art. 8
Interpretazione decisiva: le sanzioni tributarie riferibili a persona fisica si estinguono con la morte dell'autore della violazione e, quindi, non sono trasmissibili agli eredi; la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato su tale principio
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 2 e 25
artt. 2 e 25 d.lgs.472/97
Richiamati dai ricorrenti nel quadro della disciplina sanzionatoria tributaria; la Corte ha esaminato la questione nell'ambito del principio di intrasmissibilità sancito dall'art.8
Codice di procedura civile, art. 348 ter
La Corte ha rilevato l'effetto preclusivo delle valutazioni di merito già compiute in primo e secondo grado, richiamando l'art.348 ter quale limite alla riapertura di questioni fattuali in cassazione
Codice di procedura civile, art. 384
Richiamato come norma che consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando gli accertamenti di fatto non sono necessari; la Corte ha deciso nel merito sulla questione delle sanzioni
Massime di principio
- La notificazione delle cartelle di pagamento da parte del concessionario mediante raccomandata A/R è valida anche senza messo o ufficiale giudiziario: la prova è data dall'avviso di ricevimento e dall'attestazione postale ai sensi dell'art.2700 c.c.
- Se si contesta in sede di cassazione la regolarità di una notifica, il ricorso deve essere autosufficiente e descrivere puntualmente le modalità notificatorie e le risultanze degli atti (relate, A/R, destinatari); l'assenza di tali specificazioni rende la censura inammissibile.
- Quando la notifica è consegnata a persona diversa dal destinatario può trovare applicazione l'obbligo di invio della comunicazione informativa ex art.140 c.p.c., ma l'onere di provare la violazione è del ricorrente e richiede chiari riferimenti documentali nel ricorso.
- In caso di notifiche effettuate in pendenza di fallimento va verificato se la notifica è stata eseguita al curatore ovvero al fallito; la legittimazione del fallito a impugnare è condizionata all'inerzia del curatore, per cui la specifica situazione processuale deve essere ben documentata.
- Le sanzioni tributarie personali si estinguono con la morte del contribuente e non sono trasmissibili agli eredi: in situazioni analoghe gli eredi possono opporsi al pagamento delle sanzioni richiamando l'art.8 d.lgs.472/97.
- Sotto il profilo dei costi processuali, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso la Corte può disporre compensazioni fra le parti; nei gradi di merito questioni interpretative consolidate possono portare alla compensazione delle spese.
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