Cassazione Civile, Sentenza n. 28002/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Arciprete aveva chiesto al Tribunale di accertare i confini e condannare Paolo Arnucci alla demolizione di un muro costruito con uno sconfinamento di mq. 33,60 e al risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda attorea e respinse la controdomanda del convenuto. L'appellante Arnucci propose appello e poi ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) censura della qualificazione della domanda (sosteneva che si trattasse di rivendicazione tra titoli ex artt. 948 e segg. c.c., non di regolamento dei confini), (2) doglianze sulla metodologia e sulle conclusioni delle CTU e sulla valutazione dei titoli e delle prove da parte della corte d'appello, (3) deduzione che il muro fosse in realtà un muro di contenimento e che i consulenti avessero errato nel sovrapporre rilievi catastali alla planimetria notarile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato la controversia come azione di regolamento dei confini (actio finium regundorum) sulla base delle domande e delle allegazioni delle parti; che la valutazione tecnica e la scelta del metodo probatorio operata dal giudice del merito rientrano nella sfera di valutazione dei fatti e delle prove e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate; e che il ricorso tentava in realtà una riformulazione delle valutazioni di merito vietata in cassazione. Pertanto il ricorso è stato respinto come inammissibile. Non sono state liquidate spese a carico dell'intimata per mancanza di attività difensiva; è stata rilevata la condizione per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il limite del giudizio di legittimità rispetto alla rivalutazione di fatti e prove, dichiarando inammissibile il ricorso fondato su rivalutazioni di merito
Richiamato dal ricorrente nella doglianza; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa all'interpretazione delle domande e alla qualificazione della causa
Norma sul sindacato sulla motivazione del giudice; la Corte ha osservato che la motivazione del giudice del merito è adeguata quando indica i fatti e i motivi della decisione e non è sindacabile nei limiti del giudizio di cassazione
Principio della libera valutazione della prova; la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione salvo vizio di diritto
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla rivendicazione: la Corte ha ritenuto che qui non si discutesse il titolo di proprietà ma la delimitazione dei fondi, perciò la fattispecie è stata correttamente inquadrata come regolamento dei confini
Norma correlata all'azione di regolamento dei confini (actio finium regundorum); la Corte ha confermato che quando non è contestato il titolo ma la linea divisoria la domanda è qualificabile come regolamento dei confini
Richiamata in relazione all'interpretazione dei titoli: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull'erronea interpretazione dei titoli e ha lasciato la valutazione al merito
Norma relativa alla consulenza tecnica: la Corte ha affermato che la valutazione sulla congruità del metodo della CTU è apprezzamento di fatto del giudice di merito, adeguatamente motivato, e non sindacabile in cassazione
Richiamata nel contesto delle doglianze procedurali: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità su questioni fattuali e tecniche
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del muro (muro di contenimento): la Corte ha considerato la questione come accertamento di fatto riservato al merito, non sindacabile in cassazione
La Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a replicare punto per punto ogni singola eccezione della parte, purché la motivazione esprima gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la decisione
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002
Norma sui contributi unificati: la Corte ha disposto che, se dovuto, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione
Massime di principio
- Se la controversia verte sulla linea divisoria tra fondi e non sulla titolarità dei beni, la domanda va qualificata come azione di regolamento dei confini (actio finium regundorum) e non come rivendicazione; la qualificazione dipende dall'oggetto delle domande e delle allegazioni.
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le prove tecniche (CTU): la congruità del metodo e la scelta delle risultanze tecniche configurano apprezzamenti di fatto difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- In Cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in istanze di revisione del merito: critiche che in sostanza chiedono una nuova valutazione delle prove o dei fatti saranno dichiarate inammissibili.
- Il giudice non deve ripondere puntualmente a ogni singola argomentazione della parte; è sufficiente una motivazione che esponga in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la decisione (art. 132 c.p.c.).
- Se si intende contestare la qualificazione dell'azione (es. rivendicazione vs regolamento dei confini) occorre formulare chiari e specifici mezzi probatori e far emergere dalla domanda l'incertezza sui titoli; altrimenti il caso sarà trattato come disputa sui confini.
- Per contestare efficacemente una CTU in sede di impugnazione è utile dimostrare specifici vizi metodologici o logicità manifestamente contraddittorie nei risultati, non limitandosi a mera disapprovazione delle conclusioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27917/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27969/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27983/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27991/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28001/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28003/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →