Cassazione Civile, Sentenza n. 27917/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito fondata su otto motivi: 1) violazione di norme tributarie relative alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili e alla rilevanza delle delibere comunali (artt. 5 d.lgs. 504/1992 e 59 d.lgs. 446/1997); 2) difetto di motivazione e di allegazione di documenti richiamati nell'avviso di accertamento; 3) richiesta di esibizione di atti del procedimento di determinazione del valore e verbale di accertamento con adesione (art. 7 d.lgs. 546/1992); 4-6) vizi connessi al presunto giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 495/9/2012 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza relativa agli anni 2002-2004 (omesso esame, efficacia del giudicato su altre annualità, violazione di norme processuali); 7) omesso esame dell'accertamento con adesione relativo al 2008, che avrebbe concordato valori inferiori; 8) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost. e motivazione apparente o carente.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto legittimo l'uso, da parte dell'Ufficio e del giudice, delle delibere comunali come presunzioni probatorie non vincolanti e ha confermato che grava sul contribuente l'onere di provare il minor valore (anche tramite perizia). Ha ritenuto irrilevante l'asserita carenza dell'avviso di accertamento in relazione alla mancata allegazione delle delibere, poiché tali atti sono conoscibili per pubblicità e non soggetti all'obbligo di allegazione. Ha inoltre confermato la discrezionalità del giudice tributario nell'esercitare i poteri istruttori (art. 7 d.lgs. 546/1992 e art. 210 c.p.c.), e che il mancato ordine di esibizione non costituisce motivo di cassazione se adeguatamente motivato. Quanto al presunto giudicato esterno, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno provato né dimostrato che la sentenza invocata fosse depositata in corso di causa né che si riferisse agli stessi presupposti e alla stessa delibera; ha poi ricordato che il giudicato esterno vincola le annualità successive solo per fatti di efficacia durevole e non per elementi variabili come il valore venale delle aree. Sul punto relativo all'accertamento con adesione del 2008, la Corte ha sottolineato che non essendo il documento prodotto in giudizio la doglianza è aspecifica e inammissibile. Infine ha rigettato la censura sulla nullità per carenza di motivazione, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente e conforme ai parametri di legittimità. Non sono state liquidate le spese del grado per mancata costituzione del Comune; la sentenza rileva inoltre (in parte finale) la sussistenza dei presupposti per un adempimento a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5
Usato come parametro formale dei motivi di cassazione: omesso esame di fatto decisivo (n.5), violazione di legge (n.3) e nullità per violazione delle norme processuali (n.4). La Corte ha giudicato infondati i relativi motivi per mancata specificità e prova documentale
art. 2909 c.c.
Invocato dal ricorrente: la Corte ha ritenuto il motivo autosufficiente e fondato? (il motivo è stato respinto); complessivamente non è stata accertata la violazione dedotta in assenza di adeguata esposizione e prova
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
comma 5 (valore venale in comune commercio delle aree edificabili)
La Corte ribadisce che il valore venale è elemento variabile per annualità e non rientra fra i fatti di carattere tendenzialmente permanente che producono efficacia vincolante per anni successivi; le delibere comunali che determinano valori svolgono funzione di presunzione e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori, ma non sono vincolanti
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59
Le delibere comunali adottate ai sensi dell'art. 59 hanno natura non imperativa e funzione probatoria: costituiscono presunzioni hominis che il contribuente può contestare mediante prova contraria
l. n. 212/2000, art. 7
L'obbligo di allegazione agli atti di accertamento riguarda atti non conosciuti o non conoscibili; le delibere comunali, essendo atti generali pubblici, non richiedono allegazione poiché la loro conoscibilità è presunta
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
L'art. 7 attribuisce poteri istruttori al giudice tributario; l'esercizio di tali poteri è discrezionale, non obbligatorio, e l'ordine di esibizione di un documento rilevante rientra nell'ambito dell'art. 210 c.p.c. dopo le modifiche normative
art. 210 c.p.c.
Strumento per ordinare l'esibizione di documenti individuati; il suo esercizio in sede tributaria è soggetto alle condizioni di ammissibilità degli artt. 118 e 210 c.p.c. e all'apprezzamento prudente del giudice
art. 132 c.p.c.
Invocato nella censura di nullità della sentenza per motivazione apparente: la Corte ha ritenuto che la motivazione era adeguata e non affetta da nullità ai sensi dell'art. 132
art. 36 d.lgs. 546/1992
Citato nella doglianza sulla nullità: la Corte non ha ravvisato violazioni tali da determinare nullità del provvedimento impugnato
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto a un processo con motivazione sufficiente: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito raggiunge il minimo costituzionale di motivazione richiesto
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
La sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico del ricorrente ai sensi di tale disposizione (il testo integrale della pronuncia nel documento potrebbe completare il dettaglio)
Massime di principio
- Le delibere comunali che determinano valori venali delle aree hanno valore di presunzione probatoria non vincolante: possono essere usate come supporto dal giudice ma il contribuente può superarle con prova oggettiva (es. perizia).
- Il contribuente ha l'onere di fornire elementi oggettivi e documentali per dimostrare un valore inferiore rispetto a quello accertato dall'Ufficio; l'assenza di tali documenti rende inammissibili o infondati i rilievi dedotti in gravame.
- L'obbligo di allegazione di documenti all'avviso d'accertamento non si estende ad atti generali pubblici conoscibili (come le delibere comunali), la cui conoscibilità è presunta.
- I poteri istruttori del giudice tributario (richieste di informazioni, esibizione documenti) sono discrezionali; il mancato esercizio non costituisce automaticamente motivo di cassazione se non v'è vizio motivazionale nell'omissione.
- Il giudicato esterno vincola le annualità successive solo con riguardo a fatti o elementi di efficacia durevole e permanente; elementi variabili annualmente (es. valore venale delle aree) non producono automaticamente effetti vincolanti per anni diversi.
- In sede di legittimità, chi invoca l'esistenza di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza assunta come giudicato; i richiami generici sono insufficienti e determinano inammissibilità.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., la cassazione per semplice insufficienza della motivazione è in gran parte esclusa: resta invece rilevante la motivazione apparente o la sua assoluta mancanza.
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