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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27991/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva limitato il risarcimento per l'occupazione senza titolo (contestando che fosse dovuto per l'intero periodo dal 2003 al 2011), aveva escluso la responsabilità dell'amministratore Allegrini ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, e la responsabilità della banca per l'iscrizione dell'ipoteca. I mezzi di impugnazione includevano: 1) censura sulla quantificazione e sul periodo del danno (art. 1227 c.c. e norme sul risarcimento); 2) doglianza per rilevamento d'ufficio di un'eccezione non sollevata (art. 101, 112 c.p.c.); 3) omessa esamina/incorrette valutazione dell'effetto del sequestro e della qualità di custode sui canoni riscossi; 4) mancata motivazione sulla responsabilità ex art. 2476 c.c.; 5) doglianza sulla mancata valutazione del danno da parte della banca per l'iscrizione ipotecaria; 6) contestazione del criterio di quantificazione del danno (uso di canoni sospetti) e 7) profili relativi alle spese di lite e alla liquidazione del contributo unificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2°, 3°, 4° e 5° e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nei punti ritenuti viziati, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto illegittimo il rilevamento d'ufficio dell'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2 (secondo motivo), ha stabilito che la qualità di custode non autorizzava l'attrice a trattenere i canoni come parziale soddisfazione del danno senza rendiconto e pronuncia (terzo motivo), ha censurato la motivazione insufficiente sulla responsabilità di Allegrini ex art. 2476 sesto comma (quarto motivo) e ha ritenuto errata la valutazione della prova del danno rispetto alla banca (quinto motivo). I primi, sesto e settimo motivi sono stati assorbiti. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le questioni cassate.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Distinzione fra concorso di colpa del danneggiato (da rilevare d'ufficio se emergono elementi di fatto) e comportamento del creditore che ha solo aggravato il danno (eccezione in senso stretto che deve essere dedotta dalle parti). La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello ha violato questo principio rilevando d'ufficio l'aggravamento.

  • art. 2476, comma 6, c.c.

    Responsabilità dell'amministratore verso la società e terzi: la Corte richiede motivazione minima e prova degli elementi che giustifichino la responsabilità dell'amministratore; la sentenza d'appello è stata cassata per carenza motivazionale su questo punto.

  • art. 593 c.p.c.

    Obblighi del custode di un bene pignorato o sottoposto a sequestro: dovere di amministrare e di rendere conto della gestione. La Corte ha precisato che il custode non può trattenere i canoni come compensazione del danno senza apposita pronuncia e rendiconto.

  • art. 619 c.p.c.

    Opposizione del terzo all'esecuzione: il giudicato favorevole formato sull'opposizione incide sulla vicenda processuale; la presenza di giudicati interni al contenzioso è rilevante per l'istruttoria ma non esime il giudice dall'esaminare adeguatamente gli effetti del sequestro/pignoramento e della custodia.

  • art. 2901 c.c.

    Azione revocatoria: usata dalla ricorrente per impugnare trasferimenti compiuti in periodo pregresso (House S.r.l. e mutuo) e accolta in primo grado in parte, con effetti sul complesso della vicenda.

  • art. 2043 c.c.

    Fonte della responsabilità aquiliana: applicata alle domande di risarcimento per occupazione senza titolo; la Corte richiama la necessità di adeguata prova del nesso di danno e della concreta consistenza del pregiudizio.

  • art. 100 c.p.c. e art. 111 Cost.

    Principi relativi al diritto di difesa e al contraddittorio: rilevati indirettamente nella censura per rilievo d'ufficio di eccezioni non dedotte dalle parti.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulla soccombenza e conseguente liquidazione delle spese: la ricorrente contestava la determinazione delle spese e gli scaglioni applicati, ma tali profili sono stati assorbiti insieme ad altri motivi.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamata come titolo processuale nella fase iniziale (azione per ottenere il trasferimento in forza del preliminare); usata nel ricostruire la vicenda negoziale che ha dato origine al contenzioso.

  • art. 132 c.p.c. (n.4) e art. 112 c.p.c.

    Regole sull'omessa pronuncia e sulle esigenze di motivazione: la Corte ha rilevato omissioni e motivazioni insufficienti nella sentenza impugnata, giustificando la cassazione e il rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice non può rilevare d'ufficio l'eccezione di aggravamento del danno disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c. se tale eccezione è di natura autonoma (eccezione in senso stretto) e non è stata proposta dalle parti; in tali casi la questione deve essere dedotta dalle parti stesse.
  • La nomina a custode di un immobile sottoposto a sequestro o pignoramento impone l'obbligo di amministrazione e di rendiconto ai sensi dell'art. 593 c.p.c.; i canoni riscosi non possono essere automaticamente imputati a compensazione del danno senza una formale pronuncia e rendiconto.
  • Per affermare la responsabilità di un amministratore ex art. 2476, sesto comma, è necessaria motivazione adeguata che colleghi fatti concreti alla violazione dei doveri dell'amministratore; motivazioni oscure o generiche possono determinare la cassazione per carenza del minimo motivazionale.
  • L'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria può creare un danno 'apparente' alla commerciabilità del bene, ma per ottenere il risarcimento occorre provare il danno-conseguenza concreto (perdita di opportunità di vendita o realizzo a condizioni peggiori), non è sufficiente l'apparenza in re ipsa.
  • La prescrizione, la dilazione nell'azione o la scelta di azioni separate possono incidere sulla quantificazione del danno, ma l'eventuale inerzia del creditore deve essere accertata e motivata con riferimento agli specifici comportamenti e non può essere ricostruita d'ufficio senza elemento probatorio.
  • In caso di locazioni stipulate in epoca sospetta tra parti correlate, il giudice deve valutare la rilevanza probatoria di tali canoni e considerare eventuali perizie sul valore locativo; la semplice accettazione o esecuzione di contratti da parte del custode non equivale a libera disponibilità delle somme senza rendiconto.
  • La Corte di legittimità interviene quando ricorrono vizi di motivazione, omissione di pronunce su questioni decisive, o violazioni di principi processuali (diritto di difesa, ricostruzione della causalità del danno), e in tali ipotesi può cassare e rinviare per nuovo esame.

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