Cassazione Civile, Sentenza n. 27969/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo il sollecito di pagamento TARI 2016 relativo alle superfici destinate a magazzino e vendita, perché la società contribuente aveva provato che in tali aree si producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali costituiti da imballaggi secondari e terziari, gestiti privatamente; il Comune sosteneva che i regolamenti comunali potevano assimilare tali rifiuti agli urbani e che, comunque, anche in assenza di assimilazione la quota fissa della tariffa è dovuta
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi del ricorso del Comune (confermando che, per gli imballaggi terziari e per quelli secondari ove non sia attivata raccolta differenziata, vale il regime speciale che esclude l'assoggettamento alla privativa comunale e quindi la parte variabile della TARI non è dovuta sulle superfici di produzione continuativa e prevalente), ma ha accolto il quarto motivo ritenendo che, anche se la parte variabile non è dovuta, resta dovuta la quota fissa della tariffa prevista dal d.P.R. 158/1999; perciò la sentenza impugnata è cassata in parte qua e la causa è rinviata alla CTR d'Abruzzo nella diversa composizione per la determinazione dell'ammontare dovuto relativo alla sola quota fissa. Il ricorso incidentale della MM sas è assorbito
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1 - TARI)
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; nella determinazione della superficie non si tiene conto della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che ne sia dimostrato lo smaltimento
Stabilisce il presupposto soggettivo/oggettivo della TARI e la regola di esclusione delle superfici dove si producono continuativamente rifiuti speciali non assimilabili, nonché il potere del Comune di disciplinare riduzioni per rifiuti assimilati
Definisce la nozione legale di rifiuto e la disciplina specifica degli imballaggi (distinzione tra imballaggi terziari e secondari, gestione attribuita a produttori/utilizzatori, divieto di ingresso nel circuito urbano per i terziari e per i secondari privi di raccolta differenziata), che impedisce l'assimilazione comunale di tali imballaggi ai rifiuti urbani
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art. 3 e altri)
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; per le utenze non domestiche la parte variabile può essere ridotta in funzione dei rifiuti assimilati avviati al recupero
Stabilisce la natura articolata della tariffa in quota fissa e quota variabile: la parte variabile è legata alla produzione effettiva di rifiuti, la parte fissa serve a coprire i costi generali e i servizi indivisibili e pertanto può rimanere dovuta anche quando la parte variabile non è applicabile
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 7) - giudice tributario
Consente al giudice tributario di disapplicare regolamenti comunali che contrastino con norme statali nella materia tributaria; utilizzato per disapplicare regolamenti comunali che assimilino imballaggi quando la normativa statale lo vieta
Norme processuali (art. 360 cod. proc. civ.)
Riferimento ai motivi di cassazione invocati dal Comune per vizio di diritto nella decisione di merito
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari e gli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, sono soggetti a un regime speciale previsto dal Codice dell'Ambiente e non possono essere assimilati dai regolamenti comunali ai rifiuti urbani: le superfici di loro produzione continuativa e prevalente non devono essere assoggettate alla parte variabile della TARI
- Anche se la parte variabile della TARI non è dovuta per specifiche superfici, resta normalmente dovuta la quota fissa della tariffa, che copre i costi generali e i servizi indivisibili: il Comune può quindi richiedere almeno la parte fissa
- È in capo al contribuente l'onere di dichiarare e, se necessario, provare la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e il loro smaltimento; tuttavia i giudici possono ammettere integrazioni probatorie in corso di causa e ritenere assolto l'onere probatorio sulla base della documentazione prodotta (formulari rifiuti, contratti di ritiro, perizie giurate, planimetrie)
- I regolamenti comunali che assimilino a rifiuti urbani gli imballaggi nella misura in cui la normativa statale o comunitaria lo vieti sono disapplicabili dal giudice tributario
- In caso di produzione mista di rifiuti (urbani e speciali), la valutazione della prevalenza e continuità è fattuale: se prevalgono i rifiuti speciali non assimilabili può operare l'esclusione della parte variabile; in ipotesi di produzione promiscua il Comune può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alla quantità di rifiuto assimilato avviata al recupero
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