Cassazione Civile, Ordinanza n. 26871/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 180.000, in favore della titolare e della licenziataria di una privativa industriale relativa a un modello ornamentale installato su un tavolo denominato "Policleto Ellittico", ritenuto contraffatto dalla commercializzazione, da parte della società ricorrente, del tavolo denominato "Ray Plus". La contraffazione era già stata accertata con sentenza parziale passata in giudicato. La società ricorrente impugnava la sentenza d’appello con cinque motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sull’oggetto della protezione e sull’identificazione del diritto, sostenendo che la corte avesse confuso un modello ornamentale con un modello di utilità o un brevetto per invenzione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre la domanda, poiché sarebbe stato accertato un modello di utilità anziché il modello ornamentale azionato; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 121, comma 5, c.p.i. per ammissione e valutazione, in sede di consulenza tecnica, di documenti prodotti tardivamente ai fini della prova del danno; 4) violazione dell’art. 126 c.p.i. per avere ritenuto possibile la pubblicazione della sentenza sul quantum debeatur; 5) violazione degli artt. 1226 c.c. e 125 c.p.i. per non avere applicato il criterio della royalty ragionevole, preferendo la liquidazione equitativa del lucro cessante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato sul vecchio testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e perché, comunque, non indicava un fatto storico decisivo omesso dalla motivazione, ma mirava a rimettere in discussione il merito dell’accertamento sull’oggetto della privativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non evidenziava una vera mutazione della causa petendi o del petitum, ma solo un preteso errore interpretativo sul contenuto della sentenza di primo grado, insuscettibile di integrare violazione dell’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava quali documenti sarebbero stati tardivamente prodotti né in che misura avessero inciso sulla liquidazione del danno; la Corte ha quindi evitato di affrontare le questioni astratte sulla c.t.u. e sull’art. 121, comma 5, c.p.i. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d’appello aveva interpretato la sentenza di primo grado nel senso che la pubblicazione fosse già stata disposta dal tribunale, sicché la censura non colpiva la ratio effettiva della decisione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché si risolveva in una critica al merito della scelta del giudice di liquidare il lucro cessante in via equitativa; la Corte ha ribadito che nessuna norma impone la prevalenza del criterio della royalty ragionevole e che la liquidazione equitativa è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012 il motivo deve indicare un fatto storico decisivo omesso; non è consentito censurare genericamente la motivazione come insufficiente o contraddittoria nei termini previgenti.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si ha solo se il giudice sostituisce la causa petendi con una diversa fondata su fatti costitutivi nuovi, attribuendo un bene diverso da quello domandato.
La censura era inammissibile per difetto di specificità rispetto ai documenti asseritamente valutati dal c.t.u.
art. 121, quinto comma, c.p.i.
La Corte non ha risolto in via generale la questione della sua portata, perché il motivo difettava di specificità; ha però richiamato il tema dell’utilizzabilità della norma anche nell’azione risarcitoria consequenziale.
La pubblicazione della sentenza è stata ritenuta correttamente già disposta dal tribunale secondo l’interpretazione della corte d’appello.
La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice dia conto del percorso logico-valutativo seguito; la scelta non è sindacabile in cassazione come mero merito.
Nessuna norma impone la prevalenza del criterio della royalty ragionevole rispetto alla liquidazione equitativa del lucro cessante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione un fatto storico decisivo omesso dalla decisione impugnata; non basta contestare la ricostruzione del merito.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando la parte contesti soltanto un errore di interpretazione del contenuto della sentenza o dell’oggetto della privativa, senza dimostrare che il giudice abbia deciso su una domanda diversa da quella proposta.
- Le doglianze relative alla prova del danno o alla c.t.u. devono essere specifiche: occorre indicare i documenti controversi e spiegare in che modo abbiano inciso sulla decisione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In tema di contraffazione e risarcimento del danno da proprietà industriale, la liquidazione equitativa del lucro cessante resta legittima quando sia motivata; non esiste una regola di preferenza necessaria per il criterio della royalty ragionevole.
- La pubblicazione della sentenza e ogni altro rimedio accessorio vanno censurati confrontandosi con la ratio effettiva della decisione di merito, non con una lettura meramente alternativa del provvedimento impugnato.
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