Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07053/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA, IRPEF e addizionali relative all’anno d’imposta 1999 nei confronti di un soggetto indicato come cessionario della ditta e quindi coobbligato. La C.t.p. aveva accolto il ricorso del contribuente; l’Ufficio aveva proposto appello, che la C.t.r. ha dichiarato inammissibile per tardività. In Cassazione l’Agenzia ha impugnato la sentenza della C.t.r. deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, dell’art. 327, comma 1, c.p.c. e della L. 742/1969, art. 1, come modificato dal d.l. 132/2014, sostenendo che l’appello era tempestivo perché il termine lungo semestrale doveva essere computato con la sospensione feriale e scadeva il 28 dicembre 2020; il contribuente ha resistito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché la notificazione del ricorso per revocazione della medesima sentenza, effettuata il 6 aprile 2022, faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione, poi superato, poiché il ricorso era stato notificato solo il 4 luglio 2022. Ha inoltre dedotto che vi era già stato un precedente appello dell’Agenzia avverso la stessa sentenza di primo grado, definito con sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare del contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; pertanto, la tempestività del ricorso andava verificata rispetto al termine di 60 giorni decorrente dalla notifica del ricorso per revocazione. Poiché tale notificazione era avvenuta il 6 aprile 2022 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 4 luglio 2022, esso era tardivo. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del difensore del contribuente dichiaratosi antistatario, escludendo l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall’Ufficio a sostegno della tempestività dell’appello nel processo tributario; la Corte non ne accoglie la lettura perché reputa assorbente il diverso profilo dell’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Indicato dall’Agenzia come base del termine lungo semestrale per impugnare; la Corte ricorda però che la sua operatività va coordinata con la notificazione della citazione per revocazione, che fa decorrere il termine breve per cassazione.

  • art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742

    Richiamato dall’Agenzia per il computo del termine lungo con sospensione feriale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività rispetto al termine breve.

  • art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    Citate come norma che ha modificato il regime della sospensione feriale; richiamo svolto dall’Agenzia a sostegno del proprio calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per veicolare il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di norme processuali sulla tempestività dell’appello.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato nel controricorso per evidenziare che era stato proposto ricorso per revocazione della sentenza impugnata, notificato il 6 aprile 2022.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per precisare che il termine per ricorrere per cassazione può essere sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte; tale sospensione, però, non risulta essere stata disposta nel caso concreto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Quando sia stato notificato un ricorso per revocazione della sentenza impugnata, la tempestività del successivo ricorso per cassazione va verificata non solo rispetto al termine lungo ex art. 327 c.p.c., ma anche rispetto al termine breve di 60 giorni decorrente da tale notificazione, salvo sospensione del termine disposta dal giudice della revocazione ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione, esso è inammissibile anche se, in astratto, potrebbe apparire rispettato il termine lungo.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza; tuttavia, per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.