Cassazione Civile, Ordinanza n. 20623/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno 2009 nei confronti di una società cessionaria di autoveicoli usati, applicando l'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 per il recupero dell'imposta asseritamente non versata dal cedente. La pretesa si fondava sul rilievo che i veicoli erano stati acquistati a prezzi inferiori a quelli di acquisto praticati dalla società cedente, circostanza desunta dalle fatture rinvenute presso quest'ultima. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto e valorizzando la prova contraria offerta dalla contribuente mediante quotazioni di riviste specializzate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, qui riassunti nei primi due espressamente esaminati: violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR escluso la sussistenza della cessione a prezzo inferiore al normale nonostante la prova costituita dalle fatture di acquisto del cedente; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR attribuito rilievo decisivo alla prova contraria basata su listini di riviste specializzate e per avere, inoltre, posto a carico dell'Ufficio la prova della consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i profili di merito dell'appello della società e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, ai fini dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l'elemento costitutivo della solidarietà è la cessione effettuata a prezzo inferiore al valore normale, e che la prova contraria del cessionario deve riguardare la plausibilità del minor prezzo sulla base di dati oggettivi e specificamente riferibili alle operazioni contestate. Ha censurato la CTR per avere valorizzato in via esclusiva quotazioni astratte di riviste specializzate, trascurando il dato concreto del prezzo di acquisto sostenuto dal cedente, che costituiva invece un elemento oggettivo rilevante. Ha inoltre escluso che l'Amministrazione dovesse provare la consapevolezza della cessionaria di partecipare a una frode, essendo tale elemento irrilevante nella responsabilità solidale ex art. 60-bis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
prevede una responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nelle cessioni di determinati beni effettuate a prezzo inferiore al valore normale; la presunzione è superabile solo con prova documentale di eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o di specifiche disposizioni di legge che spieghino il minor prezzo e ne escludano il collegamento con il mancato pagamento dell'imposta.
art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato come parametro del ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per censurare la distribuzione dell'onere della prova; la Corte esclude che, nel caso dell'art. 60-bis, spetti all'Ufficio dimostrare la consapevolezza della frode da parte del cessionario.
art. 1, comma 386, L. 30 dicembre 2004, n. 311
norma istitutiva della disciplina della solidarietà nel pagamento dell'IVA di cui all'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972.
D.M. 22 dicembre 2005
individua i beni cui si applica la disciplina, tra cui gli autoveicoli.
Massime di principio
- In materia di solidarietà IVA ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l'obbligazione solidale del cessionario può fondarsi sull'obiettiva divaricazione tra prezzo di acquisto e valore normale del bene, senza necessità di dimostrare la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode.
- La prova contraria del cessionario deve essere concreta e documentale e deve spiegare, con dati oggettivi riferiti alle specifiche operazioni, perché il prezzo inferiore sia giustificato da circostanze di fatto o da previsioni di legge estranee all'omesso versamento dell'imposta.
- Nella valutazione della prova contraria non è corretto attribuire rilievo esclusivo a quotazioni di mercato astratte o a listini generici, se esiste un dato oggettivo e specifico, come il prezzo effettivamente corrisposto dal cedente nell'acquisto precedente dei beni poi rivenduti.
- La censura di violazione di legge è ammissibile quando investe la sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo e non quando mira soltanto a una diversa ricostruzione del fatto.
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