Cassazione Civile, Ordinanza n. 05080/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello perché la notificazione telematica dell'atto di appello era stata eseguita all'indirizzo PEC della società indicato come sede secondaria, e non alla sede legale risultante dal certificato storico. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: nei primi due ha dedotto violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e della disciplina della notificazione degli atti processuali, sostenendo che la notifica era stata correttamente eseguita all’indirizzo digitale della società tratto dal pubblico elenco INI-PEC, e che era irrilevante l’indicazione della sede secondaria anziché di quella principale; con il terzo motivo ha censurato la dichiarazione di improcedibilità, sostenendo che essa sarebbe consentita solo in caso di inesistenza della notificazione, mentre nella specie, al più, vi sarebbe stata una nullità sanabile mediante rinnovazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi perché la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se la notifica dell’atto di appello fosse stata correttamente eseguita al domicilio digitale della società risultante dai pubblici elenchi e se il messaggio telematico fosse stato regolarmente e tempestivamente ricevuto. Ha osservato che, quando la notificazione avviene via PEC a un indirizzo tratto da un pubblico elenco, l’eventuale errore relativo alla sede fisica o secondaria non è decisivo; inoltre, eventuali vizi della notificazione telematica integrano nullità e non inesistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché compia il necessario accertamento sulla presenza dell’indirizzo nei pubblici elenchi e sulla regolare ricezione del messaggio telematico.
Norme richiamate
La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi
La notifica telematica deve essere eseguita all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; l’accesso al domicilio digitale rende irrilevante, di regola, l’indicazione della sede fisica se la notificazione è correttamente indirizzata al recapito telematico del destinatario.
È richiamato come norma violata in relazione alle modalità di notificazione dell’atto di impugnazione.
È richiamato a sostegno della tesi che la disciplina della notifica alla sede sociale rileva solo se si utilizza il diverso sistema di notificazione presso il domicilio fisico.
È richiamato per sostenere che, in ipotesi di nullità della notificazione, sarebbe stata possibile la rinnovazione dell’atto.
La Corte ricorda che la declaratoria di improcedibilità non è giustificata da un mero vizio di nullità della notificazione, dovendosi distinguere dalla inesistenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
È richiamato per individuare i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni e comunicazioni telematiche.
artt. 6 e 6-bis D.Lgs. 82/2005
Sono richiamati per l’istituzione e l’utilizzo dell’INI-PEC quale elenco pubblico dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.
È richiamato in relazione alla sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo della notificazione.
È richiamato insieme alle disposizioni tecniche sulla notificazione PEC e sul deposito telematico dell’atto notificato.
art. 19-bis specifiche tecniche PCT
È richiamato per affermare che il deposito dell’atto notificato e delle ricevute deve avvenire in specifici formati telematici, pena nullità e non inesistenza della notificazione.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto processuale eseguita a mezzo PEC è valida se indirizzata al domicilio digitale del destinatario risultante dai pubblici elenchi; l’eventuale indicazione erronea della sede fisica o secondaria non rileva quando la notificazione segue il canale telematico corretto.
- Nella notificazione telematica occorre distinguere tra nullità e inesistenza: i vizi attinenti alle modalità di esecuzione o al deposito degli atti e delle ricevute determinano, di regola, nullità sanabile e non inesistenza della notificazione.
- La declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione non può essere pronunciata se il vizio della notificazione è soltanto una nullità suscettibile di rinnovazione o sanatoria; è necessario verificare in concreto la corretta esecuzione della notifica e il raggiungimento dello scopo.
- Quando risulti la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, l’eventuale contestazione del destinatario richiede una concreta allegazione di disfunzioni telematiche; in difetto, opera la presunzione di perfezionamento della notificazione.
- L’impresa ha l’onere di curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo PEC e la propria reperibilità nei pubblici elenchi, poiché la domiciliazione digitale comporta l’affidamento al sistema dei recapiti telematici ufficiali.
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