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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11143/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

La vicenda origina da un verbale di accertamento elevato dall'ARTA nei confronti del gestore di un impianto di depurazione per presunta violazione dei limiti di scarico: il campione di acqua reflua prelevato presso l'impianto in località San Cristoforo, nel Comune di Roccaspinalveti, avrebbe evidenziato il superamento del limite per il parametro azoto nitroso; l'ordinanza-ingiunzione ha poi contestato anche il parametro escherichia coli. Il Tribunale di Vasto ha accolto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dal gestore e la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'appello della Regione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la Regione ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa ambientale e sanzionatoria, sostenendo che i limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 si applicherebbero agli scarichi di acque reflue urbane in generale, non solo a quelli domestici, e che la presenza di reflui industriali nello scarico qualificherebbe comunque lo scarico come urbano; quanto all'escherichia coli, ha sostenuto che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere inattendibile l'analisi per il tempo trascorso tra prelievo ed esame, trattandosi di regole tecniche vincolanti e non di mere indicazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte territoriale secondo cui, accertato in fatto che l'impianto trattava solo reflui domestici e acque meteoriche di dilavamento, senza prova del convogliamento di reflui industriali o di uno scarico misto, non era applicabile la tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, d.lgs. n. 152/2006, riferita ai limiti di emissione per acque industriali o per fognature miste; pertanto il superamento del parametro azoto nitroso non integrava l'illecito amministrativo contestato. Quanto al parametro escherichia coli, la Corte ha condiviso anche la valutazione di inattendibilità del dato analitico derivante dal tempo eccessivo intercorso tra prelievo e analisi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 152/2006

    tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite dell'Allegato 5 alla parte III; i limiti applicabili dipendono dalla natura dello scarico e dall'eventuale presenza di reflui industriali o di fognatura mista.

  • art. 133 d.lgs. 152/2006

    prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei limiti di scarico.

  • Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006

    tabelle 1, 2 e 3; punto 1.1 "Acque reflue urbane"; nota 2 alla Tab. 3

    la tabella 3 si riferisce agli scarichi industriali e alle fognature miste con reflui industriali; gli impianti di trattamento di acque reflue urbane che convogliano solo reflui domestici devono rispettare le tabelle 1 e 2.

  • art. 74 d.lgs. 152/2006

    la distinzione tra acque reflue urbane, domestiche e industriali è decisiva per individuare il regime dei limiti di emissione applicabile.

  • art. 124 d.lgs. 152/2006

    come modificato dal d.lgs. n. 4/2008

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo, senza una specifica autonoma ratio decidendi espressa nella sentenza.

  • L.R. Abruzzo n. 31/2010

    art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5; tabella C

    richiamata per il parametro escherichia coli, ma ritenuta non decisiva perché il dato analitico è stato reputato inattendibile.

  • art. 3 L. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente; la decisione ruota però sulla non configurabilità dell'illecito per difetto del presupposto normativo e probatorio.

  • art. 375 c.p.c.

    indicato quale base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte osserva che l'accertamento in fatto sulla natura domestica e non mista dello scarico non è sindacabile in cassazione sotto il profilo indicato.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della violazione dei limiti di scarico previsti dal d.lgs. n. 152/2006, occorre individuare con precisione la natura dello scarico: la tabella 3 dell'Allegato 5 parte III opera per scarichi industriali o per fognature miste che convogliano anche reflui industriali, mentre per gli impianti che trattano solo reflui domestici si applicano i limiti delle tabelle 1 e 2.
  • In un'opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia ambientale, l'amministrazione che contesta il superamento dei limiti deve provare i presupposti fattuali che rendono applicabile la specifica tabella sanzionatoria; in difetto di prova del carattere industriale o misto dello scarico, il superamento di un parametro previsto dalla sola tabella 3 non integra illecito.
  • Il giudizio di legittimità non può sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla composizione dello scarico quando tale accertamento sia posto a base della corretta individuazione del regime normativo applicabile.
  • Quando l'attendibilità del risultato analitico dipende dal rispetto dei tempi di conservazione e di analisi del campione, un intervallo eccessivo tra prelievo ed esame può rendere il dato inidoneo a provare l'effettivo superamento del limite contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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