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Legge

L.R. Abruzzo 31/2010

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 31/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo l’assimilazione delle acque reflue alle domestiche, le autorizzazioni agli scarichi in fognatura, suolo e corpi idrici superficiali, gli scarichi a forte fluttuazione stagionale, le acque meteoriche e di prima pioggia, nonché l’approvazione dei progetti dei depuratori e la classificazione delle acque potabili. Molte norme sono transitorie o riferite a scadenze già decorse.

Disciplina regionale degli scarichi idrici e dei depuratori

Disciplina regionale degli scarichi idrici e della depurazione in Abruzzo

La legge detta la prima attuazione regionale del d.lgs. 152/2006 in materia di scarichi, depurazione e tutela qualitativa delle acque nel territorio della Regione Abruzzo. La disciplina è stata in parte aggiornata da successive modifiche e, per varie disposizioni, opera oggi in un contesto profondamente riformato.

Ambito, definizioni e assetto delle competenze

Il provvedimento definisce i principali concetti tecnici rilevanti per la disciplina degli scarichi: acque reflue domestiche, industriali e urbane, agglomerato, rete fognaria e insediamento/edificio isolato. È isolato, ai fini autorizzativi, l’insediamento per il quale sia accertata l’impossibilità tecnica ed economica di convogliare gli scarichi alla pubblica fognatura.

La legge richiama il trasferimento di funzioni amministrative, previsto dalla successiva L.R. 32/2015, dalla Provincia alla Regione e ai Comuni per le competenze già provinciali in materia. Nel testo originario, tuttavia, la Provincia resta l’autorità competente per numerosi procedimenti autorizzativi e di controllo.

Acque reflue assimilabili alle domestiche

La disciplina originaria individuava le categorie di scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche, includendo ulteriori tipologie oltre a quelle già previste dal d.lgs. 152/2006, purché rispettassero i requisiti della Tabella A dell’Allegato. Tale articolo e la Tabella A risultano poi abrogati.

Restano centrali le regole procedurali per l’assimilazione: per gli scarichi in pubblica fognatura il titolare presenta istanza al Gestore del Servizio Idrico Integrato, corredata da:

  • tipologia e attività dell’insediamento;
  • analisi dello scarico o altra documentazione idonea a dimostrare l’assimilabilità;
  • portata media e andamento nelle 24 ore.

Il Gestore verifica l’assimilabilità e comunica l’esito agli interessati, potendo imporre prescrizioni per evitare il sovraccarico dell’impianto di depurazione. Dopo la modifica del 2015, tali procedure si applicano solo nei casi indicati dal DPR 227/2011.

Autorizzazioni allo scarico: fognatura, suolo e corpi idrici superficiali

Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che recapitano su suolo, strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali, l’autorizzazione preventiva spetta alla Provincia competente per territorio. Il titolare presenta domanda con la medesima documentazione richiesta per l’assimilazione; la Provincia verifica e rilascia l’autorizzazione, con eventuali prescrizioni.

Per tali scarichi valgono i limiti e gli indirizzi tecnici fissati dagli articoli 5, 6 e 7 della legge.

Scarichi sul suolo o nel sottosuolo: limiti e casi particolari

Quando la Provincia accerta l’impossibilità di recapitare in acque superficiali o di allacciare alla rete fognaria, lo scarico deve rispettare la Tabella B dell’Allegato. La Regione può imporre, nel Piano di Tutela delle Acque, prescrizioni più restrittive per la tutela dei corpi idrici.

È comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze elencate nel paragrafo 2.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.

Ai fini applicativi della legge, sono disciplinate con precisione le nozioni di “corpo idrico superficiale”:

  • per i nuovi scarichi, sono considerati solo i corpi idrici di cui alla lettera a) del comma 3-bis;
  • per gli scarichi esistenti, rilevano anche quelli di cui alla lettera b).

Per gli scarichi già esistenti autorizzati prima della legge, il titolare deve chiedere la variazione dell’autorizzazione; gli scarichi dovevano inoltre conformarsi alla Tabella B entro due anni dall’entrata in vigore della legge. In casi tecnicamente impossibili, e solo nei limiti previsti, può essere autorizzato l’uso di pozzi assorbenti anche per nuovi scarichi.

Scarichi in corpi idrici superficiali e agglomerati sotto i 2.000 a.e.

Per gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti isolati, la legge rinvia alla Tabella C dell’Allegato.

Se lo scarico finale include anche reflui industriali, devono essere rispettati anche i limiti della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006, per i parametri della Tabella 5, ma solo se il sistema regolamentare degli scarichi in fognatura è adeguato e prevede autorizzazione espressa e controlli appropriati. In difetto di tale assetto o della documentazione richiesta, la Provincia applica integralmente i limiti della Tabella 3.

La Provincia può non modificare un’autorizzazione già più restrittiva se verifica che lo scarico continui a rispettare limiti più severi di quelli della Tabella C.

Per gli agglomerati oltre i 2.000 a.e. valgono invece i limiti della Parte Terza del d.lgs. 152/2006. Gli Enti d’Ambito dovevano trasmettere alla Regione l’elenco degli impianti di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e. entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006, per il superamento dei valori limite fissati nella Tabella C o di quelli diversi imposti dall’autorizzazione.

Disposizioni generali, coordinamento con la L.R. 60/2001 e sanzioni

La legge coordina e modifica la previgente L.R. 60/2001. In particolare:

  • abroga alcune disposizioni della legge del 2001;
  • conferma l’applicazione delle sanzioni amministrative dell’art. 133 del d.lgs. 152/2006;
  • attribuisce alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi, salvo quelli recapitanti in fognatura, di competenza del Gestore o del Comune nei casi previsti dal d.lgs. 152/2006;
  • delega alla Provincia l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 133, con esclusione di quelle del comma 8.

Le ATO dovevano completare e integrare entro sei mesi la ricognizione preliminare degli agglomerati, ai fini dell’adeguamento dei provvedimenti autorizzativi.

Scarichi a forte fluttuazione stagionale

La legge disciplina gli impianti di depurazione che servono aree con forte variazione stagionale del carico. La forte fluttuazione stagionale si ha quando la variazione degli abitanti equivalenti serviti produce un aumento del carico idraulico superiore al 30% rispetto al minimo stagionale, per almeno 45 giorni su un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

Se il carico resta nella stessa classe prevista dalle norme statali e regionali, si applicano i limiti della relativa classe; se passa tra classi diverse, valgono i limiti e le frequenze di controllo del carico più elevato. Almeno il 25% dei controlli esterni deve svolgersi nel periodo di massimo carico. Non si considerano, nel computo del carico, situazioni inconsuete come le piogge abbondanti.

Gli impianti che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale devono essere dotati di misuratore di portata e registrare le portate medie giornaliere.

Per gli impianti esistenti, il gestore doveva trasmettere entro 12 mesi una relazione tecnica alla Provincia; l’adeguamento doveva essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. In caso di mancata presentazione o realizzazione del progetto di adeguamento, è prevista la revoca dell’autorizzazione allo scarico.

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

La legge distingue le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia, definendo quest’ultime come i primi 40 m³ per ettaro di superficie scolante servita dalla fognatura per eventi meteorici distanziati di almeno sette giorni, con esclusione delle superfici coltivate. Definisce inoltre la fognatura separata come rete con due canalizzazioni, una per le sole acque meteoriche e l’altra per le acque reflue urbane e le eventuali acque di prima pioggia.

Per gli scarichi di acque meteoriche provenienti da agglomerati, la Regione disciplina nel PTA le forme di controllo e le regole di scarico, sia in presenza di fognature unitarie sia separate.

Per gli scarichi da reti fognarie separate e da altre condotte separate:

  • è prevista una comunicazione alla Provincia, al Gestore della rete fognaria o all’autorità competente per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale;
  • la comunicazione deve indicare caratteristiche tecniche, superficie scolante e ubicazione dello scarico;
  • gli scarichi possono recapitare su suolo o nel sottosuolo nei casi ammessi dalla legge statale;
  • è sempre vietata l’immissione diretta nelle acque sotterranee;
  • la Regione può stabilire prescrizioni particolari nel PTA;
  • le forme di controllo sono disciplinate dalla Regione previa acquisizione del parere ministeriale.

Per gli scarichi esistenti la comunicazione doveva essere presentata entro otto mesi; per i nuovi scarichi poteva essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione delle altre acque reflue.

Per le acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per gli obiettivi di qualità, la legge individua un elenco ampio di attività soggette a disciplina speciale, tra cui industria petrolifera, chimica, lavorazioni dei metalli, distributori di carburante, autofficine, autolavaggi, depositi di mezzi e di rifiuti, nonché altri insediamenti con aree esterne potenzialmente contaminate.

Le aree interessate devono essere rese impermeabili e dotate di:

  • sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta;
  • eventuale vasca volano;
  • sistema di trattamento o convogliamento a impianti di depurazione.

Sono esentate le attività commerciali e industriali con aree esterne inferiori a 1.000 mq, escluse le aree a verde. Per gli scarichi esistenti, la domanda di autorizzazione doveva essere presentata entro dieci mesi e le opere realizzate entro diciotto mesi.

Approvazione dei progetti dei depuratori di acque reflue urbane

La legge affida all’ERSI le funzioni tecnico-amministrative relative all’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Il procedimento si svolge tramite conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità, titolo abilitativo e, se necessario, variante urbanistica, esclusi i piani paesaggistici.

L’ERSI può indire una conferenza preliminare per acquisire gli atti di assenso necessari. Le modifiche sostanziali ai fini dell’approvazione sono quelle che comportano:

  • variazione della capacità di progetto oltre il 30%;
  • variazione della tipologia del processo di ossidazione;
  • variazione della tipologia di disinfezione, salvo il passaggio a sistemi previsti dal PTA;
  • adeguamento di impianti esistenti a servizio di agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e.

Se il progetto è soggetto a VIA regionale, tutte le autorizzazioni e i pareri confluiscono nella conferenza di servizi in modalità sincrona. Quando ne ricorrono le condizioni, la verifica di assoggettabilità a VIA precede la conferenza decisoria.

Prima della conferenza, l’ERSI verifica completezza e coerenza del progetto con la programmazione e la copertura economica. Alla conferenza partecipano tutti gli enti interessati; l’ARTA esprime un parere tecnico in particolare su criteri dell’Allegato 5, capacità di trattamento e modalità di gestione. L’ERSI conclude con provvedimento espresso e può delegare i poteri espropriativi al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Prima dell’affidamento dei lavori, la stazione appaltante deve validare il progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo approvato e alla normativa vigente. Il gestore del Servizio Idrico Integrato deve comunque ottenere l’autorizzazione allo scarico prima dell’attivazione dello scarico stesso.

Trasparenza e informazione al pubblico

L’ARTA e le Province devono pubblicare e aggiornare ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati dei controlli suddivisi per singolo impianto. Le Province devono inoltre pubblicare annualmente il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in materia di scarichi.

Acque superficiali destinate a uso potabile

La Regione disciplina la classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, in coerenza con il d.lgs. 152/2006 e con i criteri chimico-fisici e microbiologici dell’Allegato 2 alla Parte Terza.

La Direzione Sanità provvede alla classificazione delle acque già individuate nel PRGA e di quelle proposte dalle ATO. Entro 60 giorni dall’approvazione della legge, le ATO devono chiedere la classificazione delle acque di propria competenza. La Direzione Sanità classifica entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste se dispone di analisi continuative di almeno un anno; in mancanza, dispone il monitoraggio.

Le ATO sostengono le spese di classificazione analitica e di eventuale caratterizzazione. La classificazione avviene con il supporto dell’ARTA e delle ASL, secondo un procedimento che prevede analisi per almeno dodici mesi consecutivi, parere finale della ASL e classificazione entro 30 giorni dal parere.

La Regione deve inoltre stabilire programmi per mantenere o adeguare la qualità delle acque destinate a uso potabile, da recepire nel PTA. Le ASL comunicano punti di prelievo, frequenze di campionamento e aggiornamenti alla Regione e al Ministero. La procedura di classificazione deve essere pubblicizzata ampiamente, con sito web, comunicati stampa, incontri pubblici e pubblicazione tempestiva dei referti analitici.

Regime transitorio, finanziario e durata pratica delle disposizioni

Le comunicazioni, le richieste di autorizzazione e gli atti emanati dal novembre 2008 fino all’entrata in vigore della legge, se conformi alle sue previsioni, sono validi ed efficaci. La legge dichiara inoltre che la sua applicazione non comporta oneri a carico del bilancio 2010.

Molte disposizioni contengono termini ormai ampiamente spirati, riferiti a adeguamenti, ricognizioni, comunicazioni e opere da realizzare entro 8, 10, 12, 18, 24 mesi o entro due anni dall’entrata in vigore. Inoltre diverse norme richiamano provvedimenti e allegati successivamente abrogati o sostituiti.

Stato di attualità della legge

La legge conserva rilievo come quadro storico e di coordinamento della disciplina regionale abruzzese sugli scarichi idrici, ma risulta in parte superata da successive modifiche, abrogazioni di articoli e tabelle, riforma delle competenze e scadenze transitorie ormai esaurite. Per l’uso pratico odierno è quindi da considerarsi solo parzialmente attuale e, nel complesso, largamente superata da normativa successiva.

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