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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19578/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

Due confinanti agivano per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio e di ogni altro diritto del vicino sul loro fondo, nonché la cessazione delle turbative derivanti dal transito. Il convenuto, oltre a contestare la domanda, proponeva in via riconvenzionale la costituzione di una servitù coattiva di passaggio e la demolizione di un muro, ritenuto in violazione delle distanze legali, nella parte non avente funzione di contenimento. Il tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva parzialmente la riconvenzionale sul muro; la corte d’appello riformava integralmente, escludendo sia l’esistenza di una servitù o altro diritto di passaggio in favore del vicino, sia la fondatezza delle domande riconvenzionali. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la costruzione del muro prima del 1991, valorizzando indebitamente l’atto di acquisto, le testimonianze e la disponibilità del fondo già dal 1988; 2) violazione dell’art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, assumendo che, anche se il muro fosse stato realizzato nel 1991, la disciplina urbanistica sopravvenuta e le misure di salvaguardia imponessero comunque il rispetto del distacco di dieci metri dal confine; 3) violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per il mancato riconoscimento della servitù coattiva di passaggio, deducendo l’insufficienza di un accesso alternativo e la necessità di un passaggio carrabile più agevole per coltivare i fondi. La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto insindacabile l’accertamento di merito sulla data di costruzione del muro, ritenendolo anteriore all’entrata in vigore del PRG, con conseguente non applicabilità del distacco di dieci metri; ha inoltre condiviso l’esclusione della servitù coattiva, poiché il fondo del ricorrente non era intercluso, essendo raggiungibile tramite altri percorsi accertati dal CTU e risultanti dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio o di altri diritti in capo al ricorrente e aveva respinto le domande riconvenzionali. Quanto al muro, la Corte ha ritenuto corretto l’accertamento fattuale della corte d’appello sulla sua realizzazione in epoca anteriore al PRG, con conseguente esclusione dell’applicazione delle distanze di dieci metri previste dallo strumento urbanistico non ancora efficace al momento dell’edificazione. Quanto alla servitù coattiva, ha ribadito che la decisione di merito aveva escluso l’interclusione del fondo sulla base delle risultanze tecniche e documentali, accertamento non censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato დამატivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze processuali e dell’attendibilità dei testi spetta al merito.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per lamentare un erroneo riparto dell’onere probatorio; la Corte non ravvisa violazioni, poiché l’accertamento probatorio sul momento di costruzione del muro resta riservato al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 12, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001

    La Corte afferma che le norme urbanistiche e le misure di salvaguardia operano solo dopo adozione, approvazione e pubblicazione dello strumento urbanistico; non hanno efficacia retroattiva rispetto a edificazioni anteriori all’entrata in vigore del PRG.

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato per la servitù coattiva di passaggio; la Corte conferma il rigetto perché il fondo non risultava intercluso.

  • art. 1052 c.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 1051 c.c. per la domanda di passaggio coattivo; escluso per mancanza del presupposto dell’interclusione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito accelerato seguito nel giudizio di legittimità; la decisione è conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente al pagamento di ulteriori somme per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e per la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il raddoppio del contributo unificato, richiamato per il caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, le norme di uno strumento urbanistico incidono sui rapporti tra privati solo dopo la sua adozione, approvazione e pubblicazione; non operano retroattivamente per regolare edificazioni anteriori alla loro efficacia.
  • L’accertamento circa la data di realizzazione di un manufatto e la valutazione dell’attendibilità delle prove testimoniali sono apprezzamenti di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica e giuridicamente corretta.
  • La censura ex art. 360 c.p.c. non può trasformarsi in un riesame del materiale istruttorio: quando la decisione di merito si fonda su testimonianze, CTU e documenti, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La servitù coattiva di passaggio presuppone la prova dell’interclusione del fondo; se il fondo è accessibile, anche tramite percorsi alternativi accertati in fatto, la domanda va rigettata.
  • L’esistenza di un accesso più lungo o meno agevole non basta, di per sé, a fondare la servitù coattiva se il fondo non è privo di sbocco utile e il giudice di merito accerta la presenza di vie di accesso praticabili.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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