Cassazione Civile, Ordinanza n. 03764/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona che occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo la sospensione di un'ordinanza di sgombero emessa dal Comune, sostenendo che lo sgombero fosse illegittimo perché disposto senza la previa definizione dell'istanza di regolarizzazione da lei presentata. Il Tribunale ordinario adito in sede cautelare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest'ultimo ha ritenuto a sua volta che la controversia appartenesse al giudice ordinario, poiché riguarderebbe il rapporto paritetico derivante dall'occupazione dell'immobile e non l'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione; ha quindi sollevato conflitto negativo di giurisdizione. In Cassazione si discuteva però preliminarmente dell'ammissibilità del regolamento d'ufficio, essendo la prima declinatoria provenuta da una decisione cautelare e non da una sentenza resa all'esito di cognizione piena.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio sollevato dal TAR. Ha affermato che il conflitto negativo di giurisdizione denunciabile ex art. 362, secondo comma, c.p.c. richiede una doppia declinatoria di giurisdizione emessa con decisioni di piena cognizione; nel caso concreto, invece, la pronuncia del giudice ordinario era stata resa in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., quindi non poteva fondare validamente il regolamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il conflitto era stato sollevato d'ufficio e le parti non si erano costituite.
Norme richiamate
Il ricorso originario era cautelare; una decisione resa in questa sede non vale come declinatoria di giurisdizione idonea a fondare il conflitto negativo in sede di regolamento d'ufficio.
art. 59, comma 3, L. n. 69 del 2009
Il regolamento di giurisdizione d'ufficio presuppone una precedente declinatoria di giurisdizione valida e resa nelle forme della cognizione piena.
art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
Anche nel processo amministrativo il regolamento d'ufficio richiede il presupposto della precedente declinatoria di giurisdizione adottata in cognizione piena.
art. 362, secondo comma, c.p.c.
Il conflitto negativo di giurisdizione è ammissibile solo se vi sono due declinatori di giurisdizione provenienti da giudici diversi e rese con decisioni di merito a cognizione piena; se una delle due è cautelare, il regolamento è inammissibile.
Massime di principio
- Il regolamento di giurisdizione d'ufficio per conflitto negativo richiede che la precedente declinatoria di giurisdizione sia stata pronunciata all'esito di un giudizio a cognizione piena, non essendo sufficiente una pronuncia resa in sede cautelare.
- Per configurare un conflitto negativo di giurisdizione denunciabile in cassazione occorre una doppia declinatoria di giurisdizione, proveniente dal giudice ordinario e da quello amministrativo, entrambe adottate con decisioni di piena cognizione.
- Una decisione che, in sede cautelare, si limiti a negare la tutela per difetto di giurisdizione non ha la natura di pronuncia di merito idonea a fondare il regolamento d'ufficio.
- Se manca il presupposto della cognizione piena in una delle declinatorie, il regolamento di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile.
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