Cassazione Civile, Ordinanza n. 14745/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su un Modello 730 relativo a un’annualità d’imposta precedente. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l’Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la cartella tramite l’agente della riscossione. Il professionista impugnò la cartella sostenendo, da un lato, che la normativa sopravvenuta del 2019 dovesse applicarsi come lex mitior, limitando la pretesa al 30% della maggiore imposta; dall’altro, che l’ufficio territorialmente competente a contestare e irrogare la pretesa fosse la direzione regionale corrispondente al domicilio fiscale del trasgressore, e non la direzione provinciale che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. La CTR accolse l’appello dell’Agenzia e respinse l’incidentale del contribuente; questi ricorse per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 per incompetenza dell’ufficio; violazione delle norme sul favor rei e del sistema sanzionatorio; violazione delle norme sul controllo formale e sul procedimento di iscrizione a ruolo, oltre che dell’art. 112 c.p.c. per il mancato esame delle censure nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina dell’art. 39 d.lgs. 241/1997 attribuisca alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, la competenza funzionale a contestare e irrogare le violazioni relative al visto infedele, e che tale competenza valga anche quando la pretesa sia esercitata mediante iscrizione a ruolo dell’importo dovuto dal professionista. Ha quindi affermato che l’atto emesso dalla direzione provinciale era viziato da incompetenza e, perciò, nullo/illegittimo. Accogliendo il motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista nei limiti della dedotta incompetenza dell’ufficio, con assorbimento degli altri due motivi. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza di precedenti conformi.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, presupposto della contestazione dell’infedeltà del visto e della conseguente pretesa verso il professionista.
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2; comma 1-bis
La Corte lo interpreta nel senso che la violazione consiste nell’apposizione di un visto infedele e che la competenza a contestarla e a farne seguire la riscossione spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionale, esclusiva e non derogabile.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
art. 13, comma 1, lettera b)
È richiamato solo per la riduzione della sanzione in caso di tempestivo versamento; la Corte osserva comunque che il procedimento speciale dell’art. 39 richiama le regole del d.lgs. 472/1997 solo in quanto compatibili.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È evocato come fonte del ruolo e della riscossione mediante ruolo, ma non attribuisce nel caso una competenza diversa o derogatoria rispetto a quella fissata dall’art. 39, comma 2.
art. 13; art. 26, commi da 3 a 3-quater
È richiamato per individuare il contesto dell’assistenza fiscale e del visto di conformità, nonché il procedimento di controllo e le comunicazioni di rettifica.
È invocata dal ricorrente come fonte del favor rei, ma la Corte non decide su tale motivo perché assorbito dall’accoglimento della censura di incompetenza.
È richiamato solo come testo convertito dalla L. 26/2019; la Corte non affronta il merito della sua incidenza retroattiva.
art. 7 CEDU
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del favor rei, ma la questione resta assorbita.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Sono invocati dal ricorrente in relazione al regime sanzionatorio e alla pretesa applicazione retroattiva della norma più favorevole; la Corte non li esamina nel merito per assorbimento.
È richiamato nel terzo motivo per denunciare l’omesso esame dell’appello incidentale; la censura resta assorbita.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce espressamente a un determinato ufficio periferico una competenza funzionale collegata al domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza vincola l’Amministrazione e l’atto adottato da un ufficio diverso è illegittimo per incompetenza.
- La distribuzione legale delle competenze tra articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate ha valenza esterna e tutela anche il contribuente o il soggetto destinatario della pretesa, sicché non può essere derogata da scelte organizzative interne dell’Amministrazione.
- L’individuazione del procedimento di riscossione mediante ruolo non esclude, di per sé, l’applicazione della regola speciale di competenza prevista dalla norma sostanziale che disciplina la violazione e la relativa reazione amministrativa.
- La qualificazione della pretesa come tributaria, sanzionatoria o civilistica non è decisiva ai fini della competenza quando il testo normativo collega la reazione dell’Amministrazione alla specifica violazione e individua espressamente l’ufficio competente.
- Se l’atto presupposto è emesso da ufficio incompetente in violazione di una previsione legislativa attributiva di competenza, il vizio investe la validità dell’intera pretesa e può condurre all’accoglimento del ricorso senza necessità di esaminare ulteriori censure.
- In presenza di un vizio assorbente di incompetenza dell’ufficio procedente, restano assorbiti i motivi relativi alla quantificazione della sanzione, al favor rei e alle questioni di merito sulla debenza sostanziale della pretesa.
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