Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018. In primo grado era stato annullato integralmente l'atto impositivo; in appello, però, la decisione era stata riformata ritenendo imponibili alcuni mezzi pubblicitari consistenti in c.d. figurati raffiguranti vele e recanti la denominazione del centro commerciale. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione della disciplina emergenziale sul processo tributario da remoto, sostenendo che all'udienza il difensore risultava assente, un componente del collegio era collegato solo telefonicamente e non audiovisivamente, e il presidente non aveva rinviato l'udienza nonostante il mancato funzionamento del collegamento; con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina sostanziale dell'imposta, contestando che i figurati avessero natura pubblicitaria e non meramente ornamentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Dalla verbalizzazione risultava che uno dei componenti del collegio era collegato soltanto telefonicamente, circostanza incompatibile con la validità dell'udienza pubblica da remoto, che la normativa emergenziale richiedeva svolta con collegamento audiovisivo idoneo a garantire reciproca visibilità e possibilità di udire quanto detto. Tale difetto ha integrato sia la violazione delle regole sullo svolgimento dell'udienza telematica sia un vizio di costituzione del giudice, poiché il collegio non risultava validamente composto con tre votanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, con assorbimento del secondo motivo e rinvio anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per vizi processuali, qui invocata per l'irregolare svolgimento dell'udienza da remoto
ha disciplinato, in periodo emergenziale, lo svolgimento delle udienze tributarie da remoto richiamando la disciplina del d.l. 119/2018
art. 16, comma 4, d.l. 119/2018
"La partecipazione delle parti all'udienza pubblica... può avvenire a distanza... mediante un collegamento audiovisivo... con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità... e la possibilità di udire quanto viene detto"
richiede un collegamento audiovisivo e non meramente telefonico; il luogo di collegamento è equiparato all'aula di udienza
art. 3 del Decreto direttoriale RR46 del MEF
"La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto... a garanzia della partecipazione e del contraddittorio"
ribadisce che la partecipazione valida all'udienza da remoto presuppone la reciproca visibilità e l'udibilità dei partecipanti
art. 2, comma 5, d.lgs. 545/1992
"Ogni collegio giudicante... giudica con il numero invariabile di tre votanti"
impone la regolare composizione del collegio; la presenza solo telefonica di un componente non integra una presenza validamente rilevante
il vizio di costituzione del giudice determina nullità insanabile della sentenza
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
rende applicabile al processo tributario la disciplina generale del codice di procedura civile per quanto compatibile
invocato dalla ricorrente per sostenere che i mezzi pubblicitari fossero soltanto decorativi; il motivo è rimasto assorbito
richiamato dalla CTR per escludere una causa di esenzione dall'imposta sulla pubblicità
Massime di principio
- Nel processo tributario celebrato con modalità da remoto, la validità dell'udienza pubblica richiede un collegamento audiovisivo che assicuri effettiva e reciproca visibilità tra tutti i partecipanti; la sola partecipazione telefonica di un componente del collegio non è sufficiente.
- La mancata osservanza delle modalità tecniche previste per l'udienza telematica può incidere non solo sulla regolarità del contraddittorio, ma anche sulla regolare costituzione del giudice, quando risulti compromessa la presenza valida di uno dei componenti del collegio.
- Nel processo tributario, il vizio di costituzione del giudice integra nullità insanabile della sentenza impugnata, deducibile in cassazione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale idoneo a determinare la cassazione con rinvio, l'esame degli ulteriori motivi che attengono al merito può restare assorbito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →