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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28069/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Amministrazione resistente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa edilizia)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, contestando la mancata inclusione tra i ricavi del corrispettivo di assegnazione di un appartamento a un socio, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP. La società aveva sostenuto nei gradi di merito che, trattandosi di cooperativa edilizia a mutualità prevalente e di assegnazione di alloggio a costo al socio, l’operazione non doveva essere trattata come ricavo di esercizio; i costi di costruzione erano rimasti iscritti tra le rimanenze di stato patrimoniale e il corrispettivo di assegnazione corrispondeva al costo dell’immobile, senza formare utile imponibile. Con il primo motivo di ricorso in Cassazione deduceva violazione degli artt. 83, 85 e 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 53 Cost., censurando l’assimilazione dell’assegnazione a una cessione di beni produttiva di ricavo. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR non aveva esaminato la doglianza relativa alla mancata considerazione dei costi di costruzione nella determinazione della base imponibile.

Norme richiamate

  • art. 83 d.P.R. n. 917/1986

    il reddito imponibile si determina partendo dall’utile o dalla perdita di bilancio, con le variazioni fiscali previste dalle norme tributarie; nel caso concreto la disciplina invocata dall’Ufficio non giustificava l’imputazione a ricavo dell’assegnazione.

  • art. 85, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986

    la Corte esclude che il valore dell’assegnazione dell’unità abitativa al socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa possa essere qualificato come corrispettivo di cessione di beni da includere nei ricavi.

  • art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente e ritenuto pertinente dalla Corte nella logica del principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio e della rilevanza contabile delle rimanenze; la CTR ne aveva negato l’applicazione.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di tassazione non coerente con la capacità contributiva.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per omessa pronuncia sulle contestazioni relative all’incidenza dei costi di costruzione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato nel secondo motivo quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    non applicato poiché la resistente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa, l’assegnazione dell’alloggio al socio, quando realizza lo scambio mutualistico tipico e il valore è determinato al costo, non integra di regola un ricavo tassabile ai fini delle imposte dirette.
  • Ai fini del reddito d’impresa vale il principio di derivazione dall’utile di bilancio: l’imponibile si determina partendo dal risultato civilistico e apportando solo le variazioni espressamente previste dalla normativa fiscale.
  • La mera assimilazione civilistica dell’assegnazione a un contratto ad effetti reali non consente, di per sé, di trattarla fiscalmente come cessione produttiva di ricavo; occorre verificare la disciplina tributaria e la natura mutualistica dell’operazione.
  • Quando il corrispettivo di assegnazione coincide con il costo di costruzione e i relativi costi restano iscritti tra le rimanenze, l’operazione non genera normalmente plusvalenza o utile imponibile per la cooperativa assegnante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompravendita
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

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