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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14087/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, dopo aver svolto attività di farmacista per un'azienda sanitaria tra febbraio 2007 e novembre 2009 in forza di più contratti di collaborazione coordinata e continuativa reiterati, aveva chiesto in giudizio l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna dell'ente al pagamento di differenze retributive (straordinario, tredicesima, festività soppresse, ferie e permessi non goduti, TFR). Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, accertando la subordinazione e condannando l'ente al pagamento di somme calcolate secondo il CCNL della dirigenza sanitaria. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva: (1) violazione degli artt. 2094 e 2126, comma 2, c.c., sostenendo che, pur ammessa la subordinazione, non spettassero ulteriori differenze retributive perché il lavoratore era già stato pagato con la retribuzione base prevista dal contratto collettivo applicato; (2) violazione degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost., contestando l'applicazione della tutela costituzionale per ottenere accessori retributivi oltre il minimo costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva riconosciuto un diritto all'assunzione a tempo indeterminato, ma aveva applicato l'art. 2126, comma 2, c.c. per attribuire al prestatore, nonostante la nullità del rapporto formalmente di collaborazione, il diritto a tutte le retribuzioni dovute per il periodo di effettiva esecuzione della prestazione. Le somme riconosciute erano quelle previste per il lavoratore subordinato dal CCNL di comparto, dovute alla pubblica amministrazione in ossequio al principio di parità di trattamento e all'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. Il richiamo all'art. 36 Cost. è stato ritenuto non decisivo, e comunque il ricorso non confutava la base effettiva della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Definisce la subordinazione, ma nel caso la sua violazione non era il punto decisivo della sentenza impugnata.

  • art. 2126, comma 2, c.c.

    Attribuisce eccezionalmente al prestatore il diritto alla retribuzione nonostante la nullità del contratto per il periodo in cui la prestazione è stata eseguita.

  • art. 36 Cost.

    Il richiamo alla retribuzione proporzionata e sufficiente non era decisivo nella fattispecie, perché le somme riconosciute derivavano dall'applicazione del CCNL al rapporto subordinato accertato.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi

    Impone alle amministrazioni pubbliche di assicurare parità di trattamento contrattuale e livelli economici non inferiori a quelli del contratto collettivo applicabile.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro dei vincoli legali all'instaurazione del pubblico impiego, la cui violazione determina nullità del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Criterio di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare argomentazioni non decisive o profili estranei alla decisione.
  • Nell'ipotesi di rapporto di lavoro nullo ma di fatto eseguito, il prestatore ha diritto alla retribuzione per l'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 2126, comma 2, c.c., inclusi gli emolumenti previsti dalla disciplina collettiva applicabile al tipo di lavoro accertato.
  • Nel pubblico impiego, la nullità del rapporto instaurato in violazione dei presupposti legali non comporta il diritto alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ma non esclude il diritto del lavoratore agli emolumenti dovuti per il periodo di svolgimento della prestazione.
  • Per le amministrazioni pubbliche, la corresponsione della retribuzione deve rispettare la parità di trattamento contrattuale e i livelli minimi previsti dal contratto collettivo di comparto.
  • Il richiamo all'art. 36 Cost. non è decisivo quando la pretesa economica del lavoratore trovi già adeguato fondamento nella disciplina del rapporto subordinato accertato e nell'applicazione del contratto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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