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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28527/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento relativa a pretese tributarie e da un precedente giudizio avanti alla CTP di Roma. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione; la CTR Lazio ha però dichiarato nulla la sentenza di primo grado perché il ricorso introduttivo era stato notificato a una sede dell'agente della riscossione diversa da quella risultante come sede legale. In cassazione il ricorrente ha proposto trenta motivi, tra cui: nullità della sentenza d'appello per erronea valutazione della notifica del ricorso introduttivo, sostenendo che la notifica era stata comunque ricevuta presso la sede utilizzata dall'ente e che, in ogni caso, la successiva incorporazione di Equitalia nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ne pregiudicava la validità; nullità dell'appello dell'ente per difetto di valida procura/rappresentanza; nullità o illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti; eccezioni di prescrizione, ne bis in idem, difetti di motivazione, illegittimità dell'accertamento a monte per varie ragioni (tra cui asserito difetto di competenza degli accertatori, acquisizione illegittima di dati bancari, errore nei conteggi, mancata considerazione dell'adesione all'accertamento); domanda di sospensione dell'atto e condanna per lite temeraria. La Corte ha dichiarato che non poteva pronunciarsi sulla sospensione e ha escluso l'estinzione del giudizio per rottamazione ter per difetto della documentazione necessaria. Nel merito ha ritenuto che la notificazione del ricorso introduttivo al giudizio di primo grado fosse nulla, non inesistente, perché eseguita in un luogo diverso dalla sede legale senza prova che quello fosse la sede effettiva dell'ente. Da ciò deriva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica; il giudice d'appello, pur avendo rilevato il vizio del contraddittorio, non ha correttamente disposto la rimessione al primo giudice. La nullità dichiarata dalla CTR non poteva quindi essere mantenuta senza rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., sicché l'ordinanza conclude con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice competente per il corretto prosieguo del processo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del vizio processuale rilevato: ha affermato che la notificazione dell'atto introduttivo del primo grado era nulla e non inesistente, per essere stata eseguita in luogo diverso dalla sede legale dell'ente senza prova della sede effettiva; perciò la CTR, invece di limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa al primo giudice. È stata invece esclusa l'estinzione del giudizio per rottamazione ter, perché mancavano gli atti e i pagamenti richiesti dalla disciplina speciale. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio, per la prosecuzione del giudizio secondo le corrette regole sul contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 145 c.p.c.

    per le persone giuridiche la notificazione va eseguita presso la sede legale, salvo prova della sede effettiva

  • art. 156 c.p.c.

    la divergenza dal luogo della sede legale non è causa di inesistenza se lo scopo della notificazione è comunque raggiunto

  • art. 353 c.p.c.

    in caso di nullità del procedimento di primo grado, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice nei casi previsti

  • art. 354 c.p.c.

    la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, se non inesistente ma solo nulla, impone la rimessione al primo giudice

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria del ricorrente

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma che impone la rimessione al primo giudice in caso di nullità rilevata in appello

  • art. 62-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    esclude la competenza della Corte di cassazione a provvedere sulla sospensione dell'atto impugnato

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 119 del 2018

    disciplina la dichiarazione per aderire alla definizione agevolata; la sua mancanza impedisce di dichiarare l'estinzione

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018

    l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti

  • art. 16-bis d.l. n. 34 del 2019

    richiamato nella comunicazione relativa alla rottamazione ter prodotta in memoria

  • L. n. 58 del 2019

    legge di conversione del d.l. n. 34 del 2019, richiamata nel contesto della definizione agevolata

  • art. 373 c.p.c.

    citato dal ricorrente per l'istanza di sospensione in via cautelare

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la domanda di condanna per lite temeraria

Massime di principio

  • Per le notificazioni agli enti dotati di personalità giuridica, la regola è la notificazione presso la sede legale; se l'atto è indirizzato ad altro luogo, la notificazione è nulla, non inesistente, salvo che il notificante dimostri che quel luogo coincide con la sede effettiva dell'ente.
  • La prova della sede effettiva, intesa come centro concreto di direzione e coordinamento dell'attività dell'ente, grava su chi ha eseguito la notificazione quando il destinatario contesti il luogo prescelto.
  • La semplice circostanza che l'ente abbia ricevuto in passato atti o comunicazioni in un determinato indirizzo non basta a dimostrare che quel luogo sia sede effettiva ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
  • Se nel giudizio di primo grado la notificazione dell'atto introduttivo è nulla, il giudice non può limitarsi a prendere atto del vizio del contraddittorio: deve disporre la rinnovazione della notificazione o, in appello, la rimessione al primo giudice nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
  • La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per vizio della notificazione dell'atto introduttivo non equivale a una pronuncia per inesistenza della notificazione; la conseguenza processuale cambia e, nel caso di nullità, impone il rinnovo della vocatio in ius.
  • La definizione agevolata/rottamazione del carico può determinare l'estinzione del giudizio solo se risultano prodotti la dichiarazione di adesione e la documentazione attestante l'effettivo perfezionamento della procedura, inclusi i pagamenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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