Cassazione Civile, Ordinanza n. 24378/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di contestazione di sanzioni emesso nei suoi confronti quale legale rappresentante di una società unipersonale, per asserito indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA relativi agli anni 2005 e 2006. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Veneto aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo tardiva la notifica perché, a suo dire, il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado scadeva il 23 ottobre 2013, mentre l’appello era stato spedito il 24 ottobre 2013; aveva inoltre rilevato una seconda ragione di inammissibilità, cioè che le censure investivano in realtà l’avviso di accertamento, non impugnato, e non l’atto di contestazione delle sanzioni. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 51 d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale, sostenendo che il termine di impugnazione doveva essere computato aggiungendo i 46 giorni di sospensione feriale, con conseguente scadenza il 24 ottobre 2013 e tempestività dell’appello spedito in tale data. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e vizio motivazionale, sostenendo che il ricorso introduttivo investiva effettivamente anche l’atto di contestazione, perché il PVC era stato richiamato dall’Ufficio come parte integrante dell’atto e le doglianze riguardavano anche la sua legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il calcolo del termine lungo per impugnare: nei termini mensili o annuali si applica la computazione civile, e alla scadenza del termine di sei mesi deve sommarsi il periodo di sospensione feriale di 46 giorni; pertanto, nel caso concreto, la scadenza cadeva il 24 ottobre 2013, data in cui l’appello era stato spedito, con conseguente tempestività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la CTR, avendo pronunciato l’inammissibilità dell’appello per tardività, si era già spogliata della potestas iudicandi sul merito; le ulteriori argomentazioni sul merito contenute nella sentenza erano mere obiter dicta non autonomamente impugnabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per contestare il computo del termine di impugnazione; la Corte, nel decidere, afferma che il termine va calcolato con il criterio della computazione civile e con l’aggiunta dei giorni di sospensione feriale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il ricorso originario investiva anche l’atto di contestazione sanzionatoria; il motivo è però dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione di inammissibilità dell’appello rendeva irrilevanti le ulteriori statuizioni di merito.
Il termine lungo per impugnare, applicabile anche al processo tributario, va computato secondo la computazione civile; alla sua scadenza si aggiungono i giorni di sospensione feriale.
art. 155, secondo comma, cod. proc. civ.
Per i termini mensili o annuali si osserva la computazione civile, non quella ex numero, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente.
art. 2963, quarto comma, cod. civ.
Concorre, insieme all’art. 155 c.p.c., a fondare il criterio di computazione civile dei termini.
art. 1, primo comma, L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali nel periodo 1 agosto-15 settembre comporta l’aggiunta di 46 giorni al termine lungo di impugnazione.
Massime di principio
- Nei termini di impugnazione espressi in mesi o anni, la scadenza si determina con il criterio della computazione civile: il termine spirerà nel giorno corrispondente a quello iniziale del mese di decorrenza, senza rilevare il diverso numero di giorni effettivamente compresi nel periodo.
- Quando il termine lungo per impugnare si sovrappone alla sospensione feriale dei termini processuali, i giorni di sospensione vanno sommati al termine finale; nel processo tributario ciò vale anche per il termine semestrale introdotto dalla riforma dell’art. 327 c.p.c.
- Se il giudice di merito dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione o altra questione pregiudiziale che esaurisce la potestas iudicandi, le ulteriori considerazioni sul merito eventualmente sviluppate in motivazione sono obiter dicta e non richiedono autonoma impugnazione.
- L’impugnazione che censuri soltanto le statuizioni di merito espresse ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse quando il dispositivo della sentenza si fonda su una autonoma e assorbente ragione pregiudiziale.
- In sede di legittimità, l’errore sul calcolo del termine di impugnazione integra vizio decisivo quando, correttamente computato il termine con la sospensione feriale, l’atto risulti tempestivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24362/2024 del 11/09/2024
- ordinanza_civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24363/2024 del 11/09/2024
- ordinanza_civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24364/2024 del 11/09/2024
- ordinanza_civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24368/2024 del 11/09/2024
- ordinanza_civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24370/2024 del 11/09/2024
- ordinanza_civile · 11 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 24371/2024 del 11/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →