Cassazione Civile, Ordinanza n. 30515/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché le cartelle e gli avvisi di pagamento presupposti, per un importo complessivo molto rilevante relativo a IVA, IRAP, IRES, interessi e sanzioni per più annualità. Egli sosteneva che le cartelle sottese non gli fossero state notificate e che, in ogni caso, mancasse un autonomo atto di accertamento della sua responsabilità personale quale socio liquidatore della società debitrice, essendo le somme riferibili alla società in liquidazione. In cassazione il contribuente censurava la compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello, deducendo violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., perché l’appello dell’Ufficio era stato integralmente respinto e non ricorrevano soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso incidentale sostenendo, invece, che la responsabilità del liquidatore fosse già desumibile dagli atti prodromici e che non fosse necessario un autonomo avviso di accertamento personale ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, affermando che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non integra una coobbligazione tributaria automatica, ma richiede un autonomo e motivato atto di accertamento personale, notificato al liquidatore, nel quale siano contestati i presupposti della sua responsabilità. Poiché nel caso concreto non risultava notificato al contribuente alcun avviso personale idoneo a descrivere la fattispecie di responsabilità a lui ascrivibile, la censura dell’Ufficio è stata rigettata. La Corte ha invece accolto il ricorso principale del contribuente sulla compensazione delle spese, ritenendo che la CTR avesse richiamato una motivazione generica e non conforme ai requisiti richiesti dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La causa è stata decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure, in alternativa, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate nella decisione.
Richiamato in tema di compensazione delle spese; la motivazione generica sulla sola astratta sussistenza di responsabilità solidale non è sufficiente a giustificare la deroga al criterio della soccombenza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma evocata come parametro del vizio denunciato nel ricorso principale contro la statuizione sulle spese.
Richiamato dall’Agenzia a sostegno della tesi sulla responsabilità del liquidatore, ma non ritenuto decisivo ai fini della configurazione della pretesa in mancanza di un autonomo atto di accertamento personale.
La responsabilità del liquidatore è una responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria; per farla valere l’Amministrazione deve emettere un autonomo atto motivato da notificare al liquidatore, contro il quale è ammesso ricorso davanti al giudice tributario. La preventiva iscrizione a ruolo del credito della società non è condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento personale.
L’atto motivato con cui si contesta la responsabilità del liquidatore deve essere notificato secondo le disposizioni sulle notificazioni previste da tale norma.
Massime di principio
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 non coincide con una coobbligazione tributaria della società, ma configura una responsabilità autonoma, propria e di natura civilistica, fondata sul fatto proprio del liquidatore che abbia omesso il pagamento dei debiti tributari o abbia destinato l’attivo sociale in violazione dell’ordine dei crediti.
- Per azionare la responsabilità del liquidatore l’Amministrazione finanziaria deve notificare un atto autonomo, specificamente motivato quanto a ragione giuridica e presupposti fattuali della pretesa; non è sufficiente che gli atti siano intestati alla società o che il debito sociale sia in astratto riferibile alla liquidazione.
- Nel giudizio instaurato contro l’atto personale del liquidatore, il contribuente può contestare anche l’esistenza stessa del debito fiscale della società, poiché tale verifica è strumentale a escludere l’asserito inadempimento agli obblighi inerenti alla carica.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate; la mera affermazione della possibile esistenza di una responsabilità solidale non basta a derogare al criterio della soccombenza.
- Una motivazione della compensazione delle spese che si limiti a formule astratte o apodittiche è illegittima e comporta la cassazione della statuizione sulle spese, con eventuale decisione nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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