Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18144/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per insoluti imputati a una società debitrice principale; i ricorrenti, che avevano prestato garanzia fideiussoria, hanno proposto opposizione al decreto, poi respinta in primo grado e in appello. In cassazione deducono quattro motivi: (1) nullità delle clausole fideiussorie di reviviscenza, rinuncia ai termini e sopravvivenza, perché inserite in moduli ABI ritenuti anticoncorrenziali e sanzionati da Banca d’Italia, sostenendo la rilevabilità d’ufficio anche in sede di legittimità; (2) che tale nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio anche dal giudice d’appello; (3) violazione di norme civilistiche, bancarie e processuali per avere la Corte d’appello ritenuto provato il credito senza che la banca ne avesse dimostrato la sussistenza nei confronti dei garanti; (4) erroneo rigetto della richiesta di consulenza tecnica contabile, che i ricorrenti reputavano necessaria per accertare il credito. La resistente ha contestato il ricorso e, prima ancora, la Corte ha verificato d’ufficio la legittimazione della società cessionaria del credito, ritenendo non provata la riferibilità specifica del credito oggetto di causa alla cessione pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale, con conseguente estraneità della stessa al giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha però preliminarmente dichiarato l’inammissibilità della costituzione della società cessionaria del credito per difetto di prova della sua legittimazione sostanziale nel giudizio, poiché la produzione effettuata attestava solo l’avviso della cessione in blocco ma non dimostrava che il credito controverso fosse effettivamente incluso tra quelli ceduti. Quanto ai motivi, ha ritenuto inammissibili i primi due perché la nullità delle clausole fideiussorie, pur astrattamente rilevabile d’ufficio, non può essere scrutinata in cassazione sulla base di una mera allegazione nuova e non già dedotta nei gradi di merito; inoltre la parte che censura il mancato rilievo officioso in appello deve dimostrare che la questione era stata effettivamente sottoposta al giudice di merito, onere non assolto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e adeguata critica alla ratio della sentenza impugnata, limitandosi a un elenco di norme asseritamente violate senza spiegare il contrasto con la decisione. Il quarto motivo è stato rigettato perché la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio discrezionale del giudice di merito e il diniego risultava giustificato dal complessivo quadro motivazionale. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata valida costituzione della controparte, ma è stato dichiarato dovuto, ove ne ricorrano i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB

    La cessione del credito in blocco richiede, ai fini della legittimazione nel processo, non solo la pubblicazione dell’avviso, ma anche la prova che il singolo credito controverso rientri tra quelli ceduti.

  • L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. 1 e 4

    La disciplina delle cartolarizzazioni è richiamata per qualificare l’operazione di cessione dei crediti e per affermare che l’avviso in Gazzetta non basta da solo a provare la titolarità del credito specifico.

  • art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’asserita anticoncorrenzialità dello schema fideiussorio ABI.

  • art. 14 l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme che assumono violate per la pretesa nullità delle clausole fideiussorie.

  • art. 20 l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della contestazione anticoncorrenziale delle fideiussioni ABI.

  • art. 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato dai ricorrenti come base normativa della dedotta invalidità delle clausole.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in collegamento alla disciplina della concorrenza e alla nullità delle clausole fideiussorie.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento dell’asserita violazione della normativa antitrust europea.

  • art. 1937 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla fideiussione che assumono violate.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla fideiussione che assumono violate.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla fideiussione che assumono violate.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla fideiussione che assumono violate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla sussistenza del credito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove e l’asserito mancato accertamento del credito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale in cui è stata proposta la memoria e in cui la Corte ha considerato anche la contestazione della legittimazione della cessionaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale del cessionario di un credito ceduto in blocco non si prova con la sola pubblicazione dell’avviso di cessione, ma richiede anche la dimostrazione che il credito controverso rientri effettivamente tra quelli trasferiti.
  • La nullità, anche parziale, può essere rilevata d’ufficio, ma in cassazione non può essere scrutinata se la relativa questione è proposta per la prima volta sulla base di allegazioni fattuali nuove e non emerse nei gradi di merito.
  • La deduzione di un error in iudicando in cassazione richiede una critica specifica e argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente elencare le norme asseritamente violate senza confrontarsi con la decisione.
  • La censura al mancato rilievo officioso di una nullità in appello è inammissibile se il ricorrente non dimostra che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo diniego non è censurabile se risulta logicamente giustificato dal quadro probatorio complessivo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.