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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18088/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di opposizione allo stato passivo, della domanda con cui la società di leasing chiedeva l’ammissione di un credito per canoni di leasing già scaduti prima della risoluzione del contratto, intervenuta anteriormente al fallimento dell’utilizzatrice e seguita dalla restituzione dell’immobile in esecuzione di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. La ricorrente aveva dedotto di aver prodotto ampia documentazione sul rapporto e sulla cessione/subentro contrattuale, sosteneva che il curatore non potesse invocare la riduzione dell’indennità ex art. 1526 c.c. in quanto terzo, e affermava che dovesse applicarsi l’art. 72-quater l.fall., anche alla luce della l. n. 124/2017. Con il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) omesso esame e omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di motivazione del giudice delegato; 2) violazione dell’art. 2704 c.c. per non avere valorizzato documenti muniti di data certa; 3) erronea applicazione dell’art. 1526 c.c. in luogo dell’art. 72-quater l.fall., assumendo inoltre l’irrilevanza della distinzione tra leasing traslativo e di godimento, l’effetto escludente della clausola marciana e l’omessa quantificazione dell’equo compenso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa motivazione del provvedimento del giudice delegato, ove esistente, resta assorbito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria e devolve al tribunale il riesame pieno del merito; pertanto, una volta che il tribunale si sia pronunciato sul merito, manca interesse a dolersi del vizio del provvedimento precedente. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fuori centro rispetto alla ratio decidendi: il tribunale non aveva fondato il rigetto su problemi di opponibilità o di data certa delle scritture, ma sulla mancanza di allegazioni necessarie a ricostruire compiutamente il credito da insinuare secondo la disciplina dell’art. 1526 c.c. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la ratio della decisione, difettava di autosufficienza quanto alla pretesa contestazione della natura del contratto e si poneva contro l’orientamento consolidato secondo cui, per i leasing risolti prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017, resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultimo, si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.; inoltre, se il concedente vuole insinuare il credito risarcitorio derivante da clausola penale, deve proporre domanda completa indicando il valore di ricollocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere la restituzione del bene dopo la risoluzione del contratto.

  • artt. 98-99 l.fall.

    il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e cognizione piena sul merito della pretesa, con assorbimento dei vizi del provvedimento del giudice delegato.

  • art. 96 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa un’autonoma applicazione decisoria.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e perché il tribunale aveva comunque deciso sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non rispettava il paradigma del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2704 c.c.

    non pertinente alla ratio decidendi, poiché il tribunale aveva deciso sulla incompletezza della domanda di insinuazione, non sull’opponibilità delle scritture private.

  • art. 1526 c.c.

    per il leasing traslativo risolto prima del fallimento si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, con restituzione del bene, restituzione dei canoni e possibile equo compenso/risarcimento nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 72-quater l.fall.

    si applica al leasing pendente al momento del fallimento; non è applicabile in via analogica al contratto già risolto prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 1453, primo comma, c.c.

    richiamato per la possibilità di pretendere, come risarcimento, la differenza tra corrispettivo contrattuale e valore del bene alla liquidazione.

  • art. 93 l.fall.

    il concedente che voglia far valere il credito risarcitorio deve proporre apposita domanda di insinuazione al passivo, completa delle necessarie allegazioni.

  • art. 1, commi 136-140, l. n. 124 del 2017

    la disciplina non ha efficacia retroattiva; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dichiarato il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma modificativa del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale conosce della pretesa con cognizione piena e i vizi della fase sommaria o del decreto del giudice delegato restano assorbiti, sicché non sussiste interesse a far valere in cassazione l’omessa motivazione del provvedimento precedente se il tribunale ha comunque deciso nel merito.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non possono essere prospettate violazioni di norme o vizi processuali che presuppongano un fondamento decisorio diverso da quello effettivamente adottato dal giudice di merito.
  • In tema di leasing finanziario, per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017 permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; per quest’ultimo, la disciplina degli effetti della risoluzione si ricava in via analogica dall’art. 1526 c.c.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva: si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente che intenda insinuare un credito al passivo deve formulare una domanda completa, idonea a consentire la ricostruzione di tutte le componenti del credito secondo il modello dell’art. 1526 c.c., indicando anche i dati necessari per apprezzare l’eventuale riduzione dell’indennità o della clausola penale.
  • Se il contratto di leasing è già stato risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, non si applica l’art. 72-quater l.fall., norma riferita al contratto pendente al momento dell’apertura della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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