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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18098/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società per ottenere l'ammissione di un credito di euro 678.555,20. Il credito veniva fatto valere in base a una scrittura del 4 marzo 2007 relativa alla cessione di partecipazioni sociali, nella quale l'altra parte si era obbligata, oltre al pagamento rateale del prezzo, anche a estinguere entro il 31 dicembre 2010 tre mutui garantiti da ipoteche sugli immobili dell'opponente. Il tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo che l'obbligo di estinzione dei mutui fosse un atto di liberalità, e quindi nullo per difetto della forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1292, 1362, 1936 e 1937 c.c. per erronea interpretazione della scrittura e mancata verifica se l'obbligo fosse oneroso; 2) violazione dell'art. 1363 c.c. per cattiva interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; 3) nullità del decreto per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c.; 4) violazione degli artt. 782 e 809 c.c., sostenendo che, anche se liberale, l'obbligo andava qualificato come donazione indiretta, valida anche senza atto pubblico.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri tre. Ha affermato che, anche supponendo che l'obbligo assunto fosse mosso da fine di liberalità, il tribunale non aveva considerato la distinzione tra donazione diretta e donazione indiretta e aveva erroneamente applicato la disciplina della forma dell'atto pubblico. Secondo la Corte, le liberalità realizzate mediante un negozio tipico diverso dalla donazione non richiedono la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente la forma prevista per il negozio concretamente utilizzato. Per questo il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Verbania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    opposizione ex art. 98 l.f.

    norma processuale che disciplina l'opposizione allo stato passivo nel fallimento.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato come norma sulla solidarietà per censurare l'interpretazione della scrittura privata e dell'obbligo assunto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione del contratto, asseritamente mal applicato dal tribunale.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione complessiva e sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato in tema di fideiussione, per escludere che la clausola integrasse una garanzia personale in senso tecnico.

  • art. 1937 c.c.

    richiamato in tema di forma e validità della fideiussione, nell'ambito della censura interpretativa del ricorrente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 782 c.c.

    norma sulla forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta; non applicabile alla donazione indiretta o ad altre liberalità atipiche.

  • art. 809 c.c.

    norma che estende ad altri atti di liberalità alcune regole delle donazioni, ma non richiama l'art. 782 c.c.; quindi la forma dell'atto pubblico non è necessaria per le liberalità indirette.

Massime di principio

  • La donazione indiretta è configurabile quando un negozio tipico diverso dalla donazione è sorretto da animus donandi e determina un arricchimento gratuito del beneficiario, da desumere dalle circostanze dedotte e provate in giudizio.
  • Per le liberalità realizzate mediante un negozio diverso dalla donazione diretta non è richiesta la forma dell'atto pubblico: è sufficiente la forma prevista per il negozio effettivamente utilizzato.
  • Se il giudice qualifica una prestazione come liberalità senza distinguere tra donazione diretta e indiretta, applicando automaticamente l'art. 782 c.c., incorre in errore di diritto.
  • Nel giudizio di interpretazione del contratto il giudice deve considerare il contenuto complessivo delle clausole e lo strumento negoziale concretamente scelto dalle parti, evitando di isolare singole previsioni o di trarre una clausola dall'altra in modo non sistematico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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