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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18090/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società agricola aveva proposto opposizione davanti al giudice del lavoro avverso una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali, deducendo la nullità del ruolo e della cartella per vizi di forma e di contenuto, nonché l'erronea quantificazione del credito contributivo e delle sanzioni. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia tributaria; riassunta la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, quest'ultima ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo invece appartenere la causa al giudice ordinario. Il regolamento d'ufficio è stato quindi deciso dalla Corte di cassazione per stabilire quale giudice dovesse conoscere della lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia attiene a diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se la pretesa è stata veicolata tramite cartella esattoriale e anche se a monte vi sia stato un accertamento tributario. In base all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per contributi previdenziali va proposta davanti al giudice del lavoro. La causa è stata quindi rimessa al giudice ordinario anche per la regolazione delle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    "il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro"

    La norma conferma che le controversie relative alla riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo appartengono al giudice ordinario, in particolare al giudice del lavoro.

  • d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999

    È richiamato come testo di riordino della riscossione mediante ruolo, applicabile anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali pubblici.

Massime di principio

  • Le controversie che riguardano diritti e obblighi inerenti a un rapporto previdenziale obbligatorio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la pretesa sia stata formalizzata mediante cartella esattoriale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura sostanziale del rapporto controverso e non la sola veste formale dell'atto impugnato.
  • La circostanza che il credito previdenziale derivi, in via mediata, da un accertamento tributario non sposta la giurisdizione al giudice tributario se l'oggetto del giudizio resta l'obbligazione contributiva.
  • L'opposizione all'iscrizione a ruolo per contributi previdenziali, nei casi previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, deve essere proposta davanti al giudice del lavoro.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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