Cassazione Civile, Ordinanza n. 18087/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero del saldo di un conto corrente e di una residua esposizione su mutuo, azionato dalla creditrice anche contro i fideiussori della debitrice principale. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente, con revoca del decreto e rideterminazione del dovuto. In appello i fideiussori avevano insistito sulla nullità dei contratti di fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, sostenendo che alcune clausole riproducessero lo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia e che, conseguentemente, dovesse dichiararsi la nullità integrale dei contratti ai sensi degli artt. 2 e 33 l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c. La Corte d'appello ha però escluso la nullità totale, ritenendo che mancasse una specifica eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e che la nullità riguardasse, semmai, le sole clausole anticoncorrenziali. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno denunciato omessa dichiarazione di nullità assoluta dei contratti e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c., insistendo sulla tesi della caducazione dell'intero negozio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il provvedimento della Banca d'Italia sulle intese anticoncorrenziali non ha natura normativa, ma di mero accertamento amministrativo, non vincolante per il giudice di merito e superabile con prova contraria. Ha inoltre ribadito che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate nulle sono colpiti da nullità parziale limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti; l'estensione della nullità all'intero contratto richiede una specifica allegazione e prova della parte interessata. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano adeguatamente dedotto in merito l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. né avevano confutato la statuizione della Corte territoriale sulla mancata proposizione di una specifica eccezione ex art. 1957 c.c. Le spese sono state compensate in ragione del sopravvenuto consolidamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 287/1990
Le clausole fideiussorie conformi a uno schema anticoncorrenziale possono essere colpite da nullità limitatamente alle stipulazioni che riproducono l'intesa vietata.
art. 33 l. n. 287/1990
È richiamato quale norma di contesto nella deduzione della nullità per violazione della disciplina antitrust.
art. 1419, comma 1, c.c.
La nullità dell'intero contratto non deriva automaticamente dalla nullità di singole clausole; l'estensione all'intero negozio richiede prova della volontà delle parti o allegazione specifica della parte interessata.
art. 1957 c.c.
La decadenza del creditore deve essere oggetto di specifica eccezione; non basta una generica deduzione di nullità del contratto.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
Le fideiussioni sono nulle solo nella parte in cui riproducono clausole contrastanti con l'intesa anticoncorrenziale vietata.
art. 2, comma 3, l. n. 287/1990
La sanzione colpisce le clausole illegittime, non necessariamente l'intero contratto.
art. 101 TFUE
Le clausole riproduttive dell'intesa anticoncorrenziale sono nulle in quanto contrastanti anche con il diritto dell'Unione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei contratti di fideiussione che riproducono uno schema anticoncorrenziale, la nullità è di regola parziale e colpisce soltanto le clausole che costituiscono attuazione dell'intesa vietata, non l'intero contratto.
- Per ottenere l'estensione della nullità all'intero negozio ai sensi dell'art. 1419 c.c. occorre una specifica allegazione e la prova che, senza le clausole nulle, il contratto non sarebbe stato concluso o avrebbe avuto contenuto diverso.
- Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza o antitrust ha valore probatorio rilevante ma non vincolante per il giudice, che può valutarlo come fatto e ammettere prova contraria.
- La decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. deve essere espressamente eccepita; non è sufficiente una generica deduzione di nullità del contratto di fideiussione.
- In cassazione non è consentito introdurre questioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto se non risultano adeguatamente dedotte e trattate nei gradi di merito.
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