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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18092/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di mediazione conferito per la vendita di un immobile. La mediatrice aveva reperito un'acquirente e aveva ottenuto la sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto poi firmata per accettazione dal proprietario, ma il rogito non si era perfezionato per la mancata definizione di alcune iscrizioni pregiudizievoli e per il mancato accordo su proroghe e anticipazioni sul prezzo. La mediatrice otteneva un decreto ingiuntivo per euro 13.542,00 a titolo di provvigione; il proprietario proponeva opposizione e poi appello, deducendo anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello austriaco perché residente in Austria e perché l'attività del mediatore, svolta tramite sito internet accessibile anche dall'estero e in lingua italiana/inglese, sarebbe stata diretta anche verso il suo Stato di residenza. In secondo luogo contestava nel merito il diritto alla provvigione, sostenendo che non vi fosse stato alcun contratto di vendita concluso, poiché la propria risposta alla proposta dell'acquirente sarebbe stata una controproposta mai accettata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi di ricorso. Sul primo ha affermato che la mera accessibilità del sito internet dall'Austria e l'uso anche della lingua inglese non bastano a dimostrare che l'attività professionale del mediatore fosse intenzionalmente diretta anche verso quel Paese, come richiesto dagli artt. 17 e 18 del Regolamento UE n. 1215/2012; pertanto la giurisdizione del giudice italiano è stata ritenuta corretta. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei documenti, attività riservata al giudice di merito; inoltre il ricorso non riproduceva il contenuto dell'atto asseritamente mal interpretato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con conseguente condanna dell'impugnante al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese per mancata difesa della parte intimata.

Norme richiamate

  • Regolamento UE n. 1215/2012, art. 17

    La competenza speciale in materia di contratti conclusi da consumatori opera solo se il professionista svolge o dirige la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di domicilio del consumatore o verso tale Stato; la mera accessibilità del sito internet non basta.

  • Regolamento UE n. 1215/2012, art. 18

    L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore, ma solo nei casi in cui ricorrano i presupposti dell'art. 17.

  • Regolamento UE n. 1215/2012, art. 7

    In materia contrattuale il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione; per le prestazioni di servizi il luogo rilevante è quello in cui l'attività è stata o avrebbe dovuto essere svolta.

  • Direttiva 2013/11/UE, art. 4

    Richiamata per la nozione di professionista e consumatore nel rapporto tra agente immobiliare e cliente.

  • d.lgs. n. 206 del 2005, art. 3

    Usato per qualificare il cliente dell'agenzia immobiliare come consumatore e l'agente come professionista.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ha disatteso il prudente apprezzamento senza base normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Inserisce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra cliente che incarica un'agenzia immobiliare per la vendita di un proprio immobile e agenzia, il cliente può essere qualificato come consumatore e il mediatore come professionista, con applicazione della disciplina consumeristica e delle regole di giurisdizione previste dal Regolamento Bruxelles I bis solo se ne ricorrono i presupposti specifici.
  • Ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215/2012, non basta che l'attività del professionista sia tecnicamente accessibile da uno Stato membro diverso: occorre che essa sia intenzionalmente diretta verso quello Stato, potendo rilevare indici ulteriori e non meramente la presenza online del sito.
  • La circostanza che il consumatore abbia contattato il professionista dall'estero non dimostra di per sé che l'attività del professionista fosse diretta verso lo Stato estero; occorre una verifica concreta della volontà del professionista di rivolgersi a quel mercato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci l'utilizzo di prove non introdotte o l'erronea attribuzione del valore legale o del prudente apprezzamento alla prova.
  • Per la provvigione del mediatore immobiliare, la contestazione relativa all'effettiva conclusione del contratto e alla lettura dei documenti è questione di merito non riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità dedotto in modo corretto.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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